Cass. civ., sez. III, ordinanza 08/10/2024, n. 26265

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Nell'opzione di compravendita di un immobile "in costruendo", l'oggetto del patto, costituendone elemento essenziale, deve risultare dal documento, non necessariamente attraverso l'identificazione tramite estremi catastali o confini, ma comunque mediante l'indicazione di elementi esterni idonei a individuarlo in modo inequivoco e da cui sia possibile evincere che le parti hanno inteso far riferimento a un bene determinato o determinabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, in una fattispecie di leasing traslativo, aveva ritenuto soddisfatto il requisito della determinabilità dell'oggetto dell'opzione, pur a fronte della estrema genericità della descrizione dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria recata nell'allegato A delle condizioni generali del contratto, a cui le parti si erano limitate a rinviare).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 08/10/2024, n. 26265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26265
Data del deposito : 8 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 4090/2021 Numero sezionale 1587/2024 Numero di raccolta generale 26265/2024 Data pubblicazione 08/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LEASNG LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente Ud.29/04/2024 CC FRANCESCA FIECCONI Consigliere-Rel. ROBERTO SIMONE Consigliere PASQUALINA A. P. CONDELLO Consigliere ANNA MOSCARINI Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4090/2021 R.G. proposto da: IA MM SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO GESMONDO 6, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO FRANCESCO (-) rappresentato e difeso dagli avvocati SAITTA SEBASTIANO ([...]), RAO GIOVANNI ([...]) -ricorrente-

contro

NG NK NV rappresentata e difesa da AUGUSTO AZZINI ( a.azzini@brescia.pecavvocati.it) e GRILLO CORRADO (corradogrillo@ordineavvocatiroma.it) , presso cui è domiciliata - Controricorrente- Numero registro generale 4090/2021 Numero sezionale 1587/2024 Numero di raccolta generale 26265/2024 Nonché

contro

Data pubblicazione 08/10/2024 ACHILLEA SRL, -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1239/2020 depositata il 18/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso notificato il 28 gennaio 2021 IA OM srl in liquidazione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia numero 1239 del 2020, pubblicata il 18 novembre 2020, pronunciata in relazione alla pretesa di pagamento dei canoni scaduti, chiesta dalla concedente IN BA NB mediante procedimento ingiuntivo in ragione di un contratto di leasing immobiliare (avente ad oggetto un terreno con immobile in costruendo) stipulato inter partes il 30 gennaio 2006, di cui la concedente IN BA NB aveva comunicato, con raccomandata del 10.12.2012, la intervenuta risoluzione di diritto per inadempimento della utilizzatrice.

2. Resiste con controricorso la società IN BA NV.

3. Per quanto ancora di interesse in questa sede, la società concedente odierna controricorrente ha interposto impugnazione avverso il rigetto da parte del Tribunale di Brescia della domanda di pagamento dei canoni scaduti del contratto di leasing stipulato tra le parti avente ad oggetto un terreno su cui avrebbe dovuto essere costruito un capannone da parte della utilizzatrice, in ragione del ravvisato insanabile vizio di forma attinente alla identificazione del bene oggetto di futuro 2 di 22 Numero registro generale 4090/2021 Numero sezionale 1587/2024 trasferimento, con conseguente declaratoria di nullità dell'intero Numero di raccolta generale 26265/2024 contratto per nullità del patto di opzione di acquisto del Data pubblicazione 08/10/2024 medesimo in difetto dei dati identificativi e catastali del bene immobile da trasferirsi con l'esercizio del patto di opzione, previsto ai fini del riscatto finale del costruendo immobile.

4. In accoglimento del gravame interposto dalla società concedente relazione la corte di merito ha riformato la sentenza del giudice di prime cure sull'assunto che il patto di opzione, in quanto contenuto in un contratto di leasing avente quale oggetto primario un finanziamento per il godimento/acquisto di un immobile, era stato redatto in conformità alle forme previste dall'articolo 117 TUB, avendo detto contratto funzione primaria di finanziamento per il godimento di un bene, e solo quale funzione secondaria ed eventuale quella di acquisto della proprietà del bene, costituente un oggetto mediato del contratto, attraverso l'esercizio del patto di opzione contenuto nella clausola n. 19 del contratto;
che il patto di opzione di acquisto dell'immobile in costruendo avesse, al pari di un contratto preliminare, efficacia obbligatoria e, pertanto, per la sua realizzazione fosse solo necessario che l'oggetto fosse determinabile in futuro, al tempo del trasferimento;
che il patto di opzione non dovesse ritenersi quale elemento essenziale del contratto di leasing, avendo quest'ultimo una prevalente causa finanziaria, e pertanto era stato anche violato dal giudice di prime cure il principio di conservazione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel pronunciare la nullità dell'intero contratto in ragione della ritenuta nullità della clausola relativa al patto di opzione, comunque non più esercitabile dalla parte utilizzatrice in quanto rimasta inadempiente al contratto di leasing. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 di 22 Numero registro generale 4090/2021 Numero sezionale 1587/2024 Numero di raccolta generale 26265/2024 5. Con il primo motivo ex articolo 360, 1° comma n. 4, cod. proc. Data pubblicazione 08/10/2024 civ. la ricorrente denunzia la violazione del giudicato interno da parte della corte di merito e l'omessa o errata applicazione degli articoli 324, 342 c.p.c. in relazione all'articolo 2909 c.c., nella parte in cui si legge che “non può ritenersi che la qualificazione del contratto come leasing traslativo sia coperta dal giudicato, in quanto contestata dall'appellante nell'ambito del primo motivo di gravame”. Lamenta che nel primo motivo di gravame vi fosse stata solo l'indicazione di un'errata interpretazione del contenuto essenziale del contratto di locazione finanziaria, dell'efficacia, della forma e dell'oggetto dello stesso, nonché del patto di opzione, non essendo stato quindi colpito il dictum sulla qualificazione di leasing traslativo da considerarsi passato in giudicato.

6. Il motivo è inammissibile.

7. Atteso che la stessa odierna ricorrente contraddittoriamente si duole che il giudice del gravame abbia < da giudicato la natura traslativa del contratto di leasing in questione in quanto semplicemente contestata dalla IN>>, va osservato che là dove si duole che < aveva proposto la NG in ordine alla natura traslativa del leasing per cui è causa, stante l'assenza sia di una parte argomentativa sia di una parte volitiva, tanto che nessuna domanda di riforma della sentenza di primo grado viene formulata dalla NG in ordine alla natura traslativa del leasing per cui è causa>> l'odierna ricorrente inammissibilmente prospetta invero un vizio revocatorio ex art. 395, 4° comma, c.p.c., consistente in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti 4 di 22 Numero registro generale 4090/2021 Numero sezionale 1587/2024 positivamente accertato (Sez. U - , Ordinanza n. 31032 del Numero di raccolta generale 26265/2024 27/11/2019 ;
Sez.

6 - L, Ordinanza n. 6405 del 15/03/2018;
Data pubblicazione 08/10/2024 Sez. 1 - , Sentenza n. 26301 del 18/10/2018;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16003
del 21/07/2011 ;
Sez. 1, Ordinanza n. 24369 del 18/11/2009). Vizio che di differenzia da quello di errata interpretazione della domanda, ricorribile per cassazione, che in tale caso non viene propriamente denunciato, essendo il motivo incentrato sull'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti (nel caso di specie l'impugnazione) e documenti di causa.

8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ex articolo 360 numero 3 cod. proc.civ. violazione dell'articolo 1, comma 136, della legge numero 124/2017, dell'articolo 117 TUB, e dell' articolo 1325 c.c.. 9. Si duole che la corte di merito non abbia condiviso la conclusione del tribunale secondo cui la clausola prevedente l'opzione di acquisto dell'immobile alla scadenza del contratto è nulla per difetto di forma scritta per l'indeterminatezza del suo oggetto, con conseguente nullità dell'intero accordo, trattandosi di clausola fondamentale nell'economia del rapporto (leasing traslativo). 10. Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente affermato che la determinatezza o determinabilità del contratto di leasing si riferisce esclusivamente agli elementi essenziali del contratto, e quindi solo agli aspetti finanziari dell'operazione, e non già alla identificazione catastale dell'immobile che la società di leasing doveva acquistare con funzione di garanzia, atteso che anche la L. 124/2017 ha introdotto una definizione unitaria del contratto di leasing quale fattispecie negoziale autonoma valorizzandone la causa di finanziamento e, pertanto, gli effetti obbligatori e non reali. 5 di 22 Numero registro generale 4090/2021 Numero sezionale 1587/2024 Numero di raccolta generale 26265/2024 11. Con il terzo motivo denunzia violazione o falsa applicazione Data pubblicazione 08/10/2024 del disposto di cui agli articoli 1325 c.c., 1346 c.c., 1419 c.c., ex articolo 360 numero 3 c.p.c., nella parte in cui, nella impugnata sentenza, si legge che il contratto di leasing riguarda un'area edificabile sita nel Comune di Codroipo sulla quale doveva essere costruito un fabbricato ad uso industriale della superficie coperta di 2400 m/q in base al progetto di trasformazione, per cui il patto di opzione aveva ad oggetto un bene ancora non esistente al momento della stipula che, pertanto non poteva essere ancora specificamente determinato. Denuncia che il bene concesso in locazione finanziaria deve sempre essere determinato o determinabile e che nel contratto in questione non vi fossero elementi idonei a considerare determinabile l'oggetto, atteso che si trovava inserito in un contratto di locazione di durata ultranovennale, per cui è prevista ad substantiam la forma scritta, mentre l'allegato al contratto de quo descriveva l'immobile in maniera non idonea a identificarlo. 12. Con il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'articolo 1350 numero 8, articolo 117 TUB, 1418 c.c. e articolo 22 delle condizioni generali del contratto, in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. nella parte in cui la impugnata sentenza, a pagina 17 rigo sei, indica che “anche a voler ritenere diversamente, i requisiti di forma scritta in ordine ai dati identificativi dell'immobile interesserebbero solo la clausola che prevede il diritto di opzione, esercitabile solo al termine della locazione finanziaria quando il contratto di leasing ha ormai esaurito i suoi effetti e soltanto in via eventuale, ben potendo l'utilizzatore decidere di non esercitare

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi