Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2021, n. 9839
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La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ex art. 176, comma 2, c.p.c., dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori dell'udienza provoca la nullità dell'ordinanza stessa e quella degli atti successivi dipendenti, ai sensi dell'art. 159 c.p.c., a condizione che essa abbia concretamente impedito all'atto il raggiungimento del suo scopo, nel senso che abbia provocato alla parte un concreto pregiudizio per il diritto di difesa; se la parte abbia comunque avuto conoscenza dell'udienza fissata per la prosecuzione del processo ed abbia partecipato ad essa senza dedurre specificamente l'eventuale pregiudizio subito, né formulare istanze dirette ad ottenere il rinvio dell'udienza, la nullità deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.
Sul provvedimento
Testo completo
N° 9 839-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INVALIDITÀ DELLE IE CURZIO - Primo Presidente DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - Presidente di Sezione - CARLO DE CHIARA Ud. 06/10/2020 - Presidente di Sezione Rel. - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - PU R.G.N. 19801/2015 - Presidente di Sezione - FRANCO DE STEFANO hon 9839 Rep. ENRICO SCODITTI - Consigliere - C-u FABRIZIA GARRI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19801-2015 proposto da: IT IA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Principes- sa Clotilde 2, presso lo studio dell'avvocato PI IJ, rappresenta- to e difeso dall'avvocato Natale PR;
- ricorrente -
297 2020
contro
CONDOMINIO "SAVASTA” DELL'EDIFICIO SITO IN MESSINA VIALE REGINA MARGHERITA NN. 47-57, in persona del legale rappresentan- te pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via PI da Cor- tona 8, presso lo studio dell'avvocato Maurilio D'Angelo, rappresenta- to e difeso dall'avvocato Massimiliano Pantano;
- controricorrente -
nonché
contro
AI IE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 22/2015 della Corte di Appello di Messina, de- positata il 20/01/2015. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 06/10/2020, dal Presidente Luigi Giovanni Lombardo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Luigi Salvato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi gli avvocati PI IJ, per delega dell'avvocato Natale PR, e Maurilio D'Angelo, per delega dell'avvocato Massimiliano Pantano.
FATTI DI CAUSA
Su ricorso del condominio "Savasta" dell'edificio sito in Mes- 1.- sina viale Regina Margherita nn. 47-57, il Tribunale di quella città emise decreto col quale ingiunse a PR AC il pagamento della somma di lire 12.720.485 (ora euro 6.569,58), pari ad un terzo delle spese dei lavori di rifacimento e di impermeabilizzazione del lastrico solare dell'edificio condominiale, poste a carico dell'ingiunto con de- liberazioni dell'assemblea dei condomini del 14 settembre, del 30 set- tembre e del 14 dicembre 1999 - nella misura di cui all'art. 1126 cod. 2 civ., sul presupposto che il PR avesse l'uso esclusivo del manufat- to. Il PR propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo e ne chiese la revoca, deducendo: che nessuna delle deliberazioni assem- bleari poste a fondamento del decreto avrebbe disposto la ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare secondo il criterio di cui all'art. 1126 cod. civ. (un terzo a carico dei condomini che ne hanno l'uso esclusivo, due terzi a carico degli altri);
che la deliberazione del 14 dicembre 1999 sarebbe stata affetta da nullità per mancata comu- nicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea;
che, in ogni ca- so, le spese afferenti il lastrico solare avrebbero dovuto essere riparti- te secondo le quote millesimali, come previsto dall'art. 1123 cod. civ., e non secondo il criterio di cui all'art. 1126 cod. civ., in quanto egli, pur essendo proprietario del lastrico, non ne avrebbe avuto l'uso esclusivo, essendo lo stesso adoperato indistintamente da tutti i con- domini. Nella resistenza del condominio, che instò per il rigetto dell'opposizione, il giudizio venne riunito, per connessione oggettiva, al giudizio di opposizione promosso da IJ PI (altro condomino proprietario del lastrico solare) avverso distinto decreto ingiuntivo emesso nei confronti dello stesso per il pagamento delle quote di con- tribuzione relative ai medesimi lavori di riparazione. Il Tribunale di Messina rigettò entrambe le opposizioni, ritenendo legittima la ripartizione delle spese operata secondo il criterio di cui all'art. 1126 cod. civ.
2. Sul gravame proposto in via principale da PR AC e in via incidentale da IJ PI, la Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 22 del 2015, dichiarò la cessazione della materia del con- tendere relativamente alla controversia instaurata dal IJ nei con- fronti del condominio e rigettò l'appello del PR, confermando nei suoi confronti la sentenza di primo grado. 3 се Per quanto in questa sede rileva, innanzitutto la Corte territoriale escluse la sussistenza della pretesa nullità del giudizio di primo grado per la mancata comunicazione dell'ordinanza adottata fuori udienza il 31 maggio 2006, osservando che il difensore del PR aveva co- munque preso parte all'udienza fissata da tale ordinanza per la preci- sazione delle conclusioni, anche se non aveva dedotto alcunché e si era allontanato dall'aula. Quanto alle doglianze sul merito della lite, la Corte di Messina os- servò che la imposizione al PR - quale proprietario del lastrico so- lare della quota di un terzo delle spese di rifacimento del manufat- - to, trovava fondamento nella deliberazione dell'assemblea dei con- domini del 14 dicembre 1999, la quale non era stata impugnata, e che la deduzione della nullità o annullabilità di tale deliberazione, per violazione dei criteri di riparto delle spese di cui agli artt. 1123 e 1126 cod. civ. (anche per quanto riguardava i lavori di restauro dei torrini e delle scarpe di piombo dell'edificio condominiale), doveva ritenersi preclusa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il cui ogget- to non poteva estendersi all'esame delle questioni relative alla invali- dità della deliberazione di approvazione della spesa intimata. - Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione 3. PR AC sulla base di cinque motivi. Ha resistito con controricorso il condominio "Savasta". IJ Pie- tro, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4.- All'esito dell'udienza pubblica del 10 settembre 2019, la Se- conda Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 24476 del 1° ottobre 2019, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. L'ordinanza interlocutoria ha rilevato come le questioni della nulli- tà delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini e della estensione dell'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso 4 е per la riscossione di oneri condominiali fossero state oggetto di pluri- me pronunce difformi delle Sezioni semplici;
ha perciò ritenuto oppor- tuna la decisione del ricorso da parte delle Sezioni Unite al fine di comporre il contrasto di giurisprudenza in atto, evidenziando altresì come le questioni da decidere presentassero i caratteri di "questioni di massima di particolare importanza". -5. Il Primo Presidente ha disposto, ai sensi dell'art. 374, secon- do comma, cod. proc. civ., che sulla questione la Corte pronunci a Sezioni Unite. -6. Sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato me- morie ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. - 136, 156, 161, 170 e 176 cod. proc. civ., nonché la nullità della sen- tenza impugnata, per non essere stata comunicata, ai procuratori del PR, l'ordinanza resa fuori udienza il 31 maggio 2006, con la quale il giudice aveva dichiarato inammissibili le richieste istruttorie delle parti ed aveva disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. La censura è infondata, risultando la dedotta nullità sanata per il raggiungimento dello scopo dell'atto. Se è vero infatti, in astratto, che la mancata comunicazione, alla parte costituita, dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori udienza secondo quanto prescrive l'art. 176, secondo comma, cod. - proc. civ. - determina la nullità dell'ordinanza stessa e degli atti successivi dipendenti (ivi compresa la sentenza) per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. 3, n. 8002 del 02/04/2009;
Cass., Sez. 3, n. 1283 del 29/01/2003);
è parimenti vero che, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. 5 civ., «La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato». Nella specie, la Corte territoriale ha spiegato che, nonostante la mancata comunicazione ai difensori del PR dell'ordinanza resa fuori udienza, uno dei due procuratori dell'opponente prese parte all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 20 marzo 2007;
in tale sede il procuratore della parte non ebbe a chiedere alcun ter- mine o rinvio né ebbe a formulare alcuna istanza, neppure lamentò alcun pregiudizio per la difesa derivato dalla mancata ricezione della comunicazione dell'ordinanza che aveva fissato l'udienza;
semplice- mente il difensore, invitato dal giudice a precisare le conclusioni, pre- ferì allontanarsi dall'aula. Esattamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto sanata la nullità dell'ordinanza emessa fuori udienza per rag- giungimento dello scopo dell'atto. Deve infatti ritenersi che, quando la parte, alla quale non sia stata comunicata l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, abbia egual- mente, per altre vie, avuto conoscenza dell'udienza di rinvio ed abbia partecipato alla stessa, senza dedurre specificamente l'eventuale pre- giudizio subito per la sua difesa a causa della mancata comunicazione e senza formulare istanze dirette ad ottenere un rinvio ad altra udien- za, la nullità risulta sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., essendosi comunque con- seguito lo scopo della prosecuzione del processo con la partecipazione di tutte le parti in contraddittorio tra loro (cfr. Cass., Sez. 2, n. 3774 del 16/04/1987, nonché Cass., Sez. 1, n. 2810 del 28/03/1997, in tema di nullità, per mancata comunicazione alle parti, del decreto di sostituzione del giudice istruttore e del rinvio d'ufficio dell'udienza da- vanti all'istruttore stesso, alla quale tutte le parti avevano comunque partecipato senza sollevare contestazioni). Sul punto, va enunciato, ai sensi dell'art. 384, primo comma,