Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2021, n. 08076
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di Di MA NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Catania dell'24/04/2010 visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
lette la richiesta del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli di annullamento con rinvio in ordine alla qualificazione giuridica del fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 1248 del 24 aprile 2020„ il Tribunale di Catania, decidendo ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena a NC Di MA, riqualificando all'udienza del 24 aprile 2020, nell'accordo delle parti, il reato quale fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, come descritto nella imputazione.
2. Nel ricorso presentato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania si chiede l'annullamento della sentenza deducendo — con un unico composito motivo — violazione di legge e assenza di motivazione in relazione alla congruità della pena, alla riqualificazione giuridica del fatto, all'applicazione degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere e alla mancanza di condanna al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso circa la qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato. La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo ex art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione giuridica del fatto nella sentenza che applica pena ex art. 444 bis cod. proc. pen. è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Invece, deve escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione perché la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;
Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252). Nel caso in esame — con una motivazione che è imperfetta e succinta ma che non risulta eccentrica o meramente apparente (Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Talal, Rv. 275371) — nella sentenza si osserva che la riqualificazione giuridica del fatto (da art. 73, comma 1, a art. 73, comma 5„ d.P.R. n. 309/1990) è possibile «anche per il tipo di sostanza detenuta», cosi evidentemente riferendosi alla