Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2021, n. 21837
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TI ER, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro il 17 settembre 2020 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 25 febbraio 2020 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di CO IA, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
Udito l'avv. Salvatore Sorbilli, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 settembre 2020 il Tribunale del riesame di Catanzaro, nel giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento dell'ordinanza emessa il 9 gennaio 2020, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari con cui a TI ER era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in ragione dei gravi indizi di partecipazione alla cosca dei Lo Bianco- Barba, attiva nella locale di Vibo Valentia. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) motivazione contraddittoria e violazione di legge per erronea valutazione degli elementi indizianti in merito al reato associativo di cui al capo A) e violazione dell'art. 627 c.p.p. sotto il profilo dell'obbligo del giudice di uniformarsi a quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento. Il Tribunale del rinvio, ancora una volta, come fatto nell'ordinanza annullata, avrebbe fondato la ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso sulle dichiarazioni di un unico collaboratore di giustizia OL RE, le quali, oltre ad essere de relato e generiche in ordine al periodo della presunta affiliazione dell'indagato e al ruolo svolto, sarebbero prive di riscontri esterni, avendo il Tribunale del riesame valorizzato a tal fine le dichiarazioni di MA AN e MO RA, già censurate nella sentenza di annullamento. L'utilizzazione dell'indagato da parte di MA AN, riferita da MO RA, sarebbe avvenuta in un periodo in cui, secondo le dichiarazioni di MA AN, l'indagato non sarebbe stato affiliato a nessuna cosca e sarebbe stata smentita dallo stesso MA, suo presunto utilizzatore. Il Tribunale del riesame avrebbe dato alle altre fonti esterne di riscontro, come indicate ai f. 10 e 11 del ricorso, la stessa lettura già censurata dalla Corte di cassazione;
2) motivazione carente e violazione di legge nella valutazione degli elementi indizianti relativi alla contestata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bisl c.p. con riferimento ai reati di cui ai capi V3 quinquies, V3 sexies e V3 nonies. La presunta ma indimostrata affiliazione dell'indagato alla locale di Vibo Valentia si collocherebbe tra il 2016 e il 2017, secondo le dichiarazioni invero generiche e contraddittorie di RE OL. Tali date sono però successive a quelle in cui si sarebbero verificati i fatti contestati ai capi V3 quinques, V3 sexies e V3 nonies (tra il 2013 e il 2014). Inoltre, quanto all'aggravante di cui al capo V3 sexies, il ricorrente avrebbe agito per scopi personali e non per agevolare il sodalizio;
3)