Cass. pen., sez. VII, ordinanza 21/07/2020, n. 21665
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PU LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
RILEVATO IN FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta della Procura Generale della Repubblica presso la stessa Corte, ha revocato, ai sensi degli artt. 168, comma 1, n. 1, e 175, comma 2, cod. pen., i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione concessi a HE NO con la sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione distaccata di Ginosa, in data 22/01/07, irrevocabile il 30/03/2008 (applicando, poi, il condono di cui alla legge n. 241 del 2006 in relazione alla pena residua - detratto il presofferto - di cui a detta sentenza). E ciò in quanto il suddetto risulta aver commesso delitto in materia di stupefacenti, punito con la pena di mesi 3 di reclusione ed euro 1400,00 di multa inflitta con sentenza della Corte di appello di Roma in data 1/12/2014, irrevocabile il 16/03/2015, in data 1.5.09 e quindi nel quinquennio dall'irrevocabilità della prima sentenza. Avverso questa ordinanza NO, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione. Lamenta la difesa che la Corte di appello nel revocare la sospensione condizionale della pena motivi in ordine ad una supposta operatività di