Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/11/2018, n. 31086

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In tema di pubblico impiego, la facoltà del dipendente di non eseguire un ordine, previa rimostranza a chi lo ha impartito, prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 3 del 1957 e dalla contrattazione collettiva di vari comparti, presuppone che la "palese" illegittimità sia oggettiva, derivando, anche se non dal compimento di un atto vietato dalla legge penale o costituente illecito amministrativo, comunque da altri vizi, quali violazioni dei generali principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., devono essere rispettati dalla PA nell'emanazione degli atti che rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro; ne consegue che, pur non sussistendo un obbligo incondizionato del pubblico dipendente di eseguire le disposizioni, ivi incluse quelle derivanti da atti di organizzazione, impartite dai superiori o dagli organi sovraordinati, il limite al dovere di obbedienza, derivante dall'illegittimità dell'ordine ricevuto, deve fondarsi su di un'obiezione ragionevole, basata su una illegittimità reale e oggettiva, che può essere esternata e percepita anche soltanto dal destinatario dell'ordine medesimo, ma esclusivamente nel suo ruolo di "sentinella" e di collaboratore volto ad assicurare la legalità dell'Amministrazione, che gli deriva dall'art. 54, comma 2, Cost., e non per finalità, ragioni e percezioni meramente personali.

Per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, ai procedimenti disciplinari dei docenti della scuola pubblica - soggetti, ex art. 55, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, ad un regime particolare rispetto a quello stabilito per la generalità dei dipendenti - si applicano gli artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957, come confermato dall'assenza di disposizioni direttamente rinvenibili sia nel d.lgs. n. 165 del 2001, quale fonte generale, sia nella contrattazione collettiva di settore del periodo 1994-1997; ne consegue l'insussistenza del diritto dell'incolpato ad essere sentito oralmente a propria difesa in caso di irrogazione di sanzioni più gravi del rimprovero orale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/11/2018, n. 31086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31086
Data del deposito : 30 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

3 0 NOV 2018 AULA 'B' 31086/ 18 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 5740/2012 Cron.31086 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Presidente Ud. 25/09/2018 Dott. AMELIA TORRICE Consigliere PU Rel. Consigliere Dott. LUCIA TRIA - Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5740-2012 proposto da: LA RU AV [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO DIERNA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO SPERANZONI, giusta delega in atti;
- ricorrente 2018 contro 3226 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
controricorrente - nonchè

contro

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VENEZIA (già CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VENEZIA);
- intimato avversO la sentenza n. 524/2010 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/02/2011 R.G.N. 540/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udienza del 25 settembre 2018 - Aula B n. 5 del ruolo - RG n. 5740/12 Presidente: Napoletano - Relatore: Tria ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 25 febbraio 2011) respinge l'appello del prof. IO La NA docente di ruolo presso l'Istituto - Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "8 Marzo" di AN (Ve) - avverso la sentenza n. 412/2006 del Tribunale di Venezia, di rigetto del ricorso proposto dal La NA avverso il decreto in data 13 aprile 2004 n.234/RIS., dell'allora Centro Servizi Amministrativi di Venezia, poi Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia, con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura.

2. La Corte d'appello di Venezia, per quel che qui interessa, precisa che: a) il motivo relativo alla mancata audizione è infondato perché, come affermato dal primo giudice, l'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 per il personale scolastico ha mantenuto in vigore (fino al d.lgs. n. 150 del 2009) il TU degli impiegati civili dello Stato, che prevede la possibilità di comminare la censura senza audizione dell'incolpato;
b) tale disposizione è compatibile con il principio generale di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 se, come è avvenuto nella specie, l'interessato ha avuto la possibilità di presentare giustificazioni scritte del proprio operato;
c) anche il secondo motivo è infondato perché il "diritto di rimostranza" non presuppone che l'ordine del superiore sia soltanto soggettivamente illegittimo per chi lo deve osservare, ma richiede la sussistenza dell'indefettibile presupposto della "palese" illegittimità, nella specie assente visto che, in mancanza di una delibera degli organi collegiali, il Dirigente scolastico non ne ha violato le prerogative e, quindi, non si configura alcun vizio di "incompetenza";
d) l'asserita assenza della produzione di disagio o di altro inconveniente di tipo organizzativo è irrilevante, al pari dell'avvenuto ricevimento "informale" dei genitori, visto che la sanzione inflitta attiene ad una lieve mancanza dei doveri inerenti alla funzione del docente, consistente nell'omesso ricevimento dei genitori per un periodo di circa due mesi, con conseguenti lamentele degli interessati;
1 e) questa mancanza giustifica da sola la sanzione della censura, comportando l'assorbimento dell'esame dell'ulteriore inadempimento riguardante le modalità di compilazione dei c.d. "piani di lavoro".

3. Il ricorso del prof. IO La NA, illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per tre motivi;
resiste, con controricorso, il MIUR, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. RAGIONI DELLA DECISIONE I Profili preliminari 1. Devono essere, preliminarmente, respinte le eccezioni di inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso, prospettate nel controricorso, in quanto: a) nel presente giudizio non è applicabile l'art. 366- bis del cod. proc. civ., che è stato abrogato dall'art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
b) pertanto, il richiamo alla suddetta disposizione contenuto nell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., è privo di rilievo, in quanto esso presuppone l'applicabilità "ratione temporis" del suindicato art. 366-bis cod. proc. civ. (arg. ex Cass. 31 ottobre 2013, n. 24553);
c) ne consegue che, nella specie, i denunciati vizi di violazione di legge risultano formulati in modo del tutto conforme all'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., nel testo da applicare ratione temporis, in quanto risultano dotati dei caratteri: specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, con una precisa indicazione delle norme cui si riferiscono;
d) quanto si è detto vale anche con riguardo della formulazione delle denunce dei vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, che risultano prospettati in modo conforme all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sostituzione ad opera dell'art. 2, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in vigore dal 2 marzo 2006 e, quindi, applicabile nella specie (vedi art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006), essendo chiaramente indicati i fatti controversi e decisivi per il giudizio, rispetto ai quali si ritiene viziata la motivazione. II - Sintesi dei motivi di ricorso 2. Il ricorso è articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla tesi della Corte territoriale secondo cui, per i procedimenti disciplinari a carico 2 del personale docente della scuola pubblica l'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, attraverso il rinvio al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ha mantenuto in vigore (fino al d.lgs. n. 150 del 2009) le disposizioni previste in materia dal TU impiegati civili dello Stato, di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e, base a tali disposizioni, l'audizione orale del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare non è necessaria laddove venga comminata la sanzione della censura, come accade nella specie. Si sostiene, in sintesi, che il rispetto dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, richiamata dall'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 non poteva considerarsi assicurato dalla avvenuta presentazione, da parte del docente, delle giustificazioni scritte, in quanto l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato comporta che a questi debba essere riconosciuto cumulativamente e non in via alternativa - anche il diritto ad essere ascoltato per esporre le proprie difese, come si desume anche dall'art. 55 cit. Si aggiunge che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, l'art. 101 del TU n. 3 del 1957 non esclude, in modo espresso, il diritto dell'audizione a difesa dell'incolpato, in caso di censura.

2.2. Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 3 del 1957, per avere la Corte territoriale escluso l'applicabilità della scriminante dell'esercizio del "diritto di rimostranza" ivi previsto, sul principale assunto dell'assenza dell'indefettibile presupposto della "palese" illegittimità oggettiva dei provvedimenti in materia di ricevimento dei genitori che ne sono stati oggetto, in quanto la "palese" illegittimità dell'ordine richiesta dalla norma non ne comporta la gravità né esclude che si tratti di una illegittimità soggettivamente percepita dal destinatario;
b) sempre in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27 (Attività funzionali all'insegnamento) del CCNL 2002-2005 per il Comparto Scuola, interpretato dalla Corte veneziana nel senso che esso potesse consentire al Dirigente scolastico di disciplinare la materia dei rapporti scuola-famiglia anche senza la previa deliberazione del Collegio dei docenti, in contrasto con quanto stabilito dalla Carta dei Servizi dell'Istituto scolastico "8 Marzo" di AN (Venezia) che richiede tale ultima deliberazione, di anno in anno, conformemente a quanto disposto dal suindicato art. 27;
c) in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa fatti e/o questioni decisive ai fini del giudizio, per avere la Corte d'appello valutato in modo contraddittorio e insufficiente il contenuto della circolare del Dirigente scolastico in argomento in data 15 ottobre 2003, n. 57. 3 2.3. Con il terzo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 3 del 1957;
b) in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa fatti e/o questioni decisive ai fini del giudizio, per mancata valutazione del comportamento del docente. Si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe attribuito il dovuto rilievo all'immediata esecuzione, da parte del docente, del provvedimento del Dirigente scolastico in data 6 dicembre 2003, n. 6509/C6, con il quale è stato reiterato l'ordine di avvio del ricevimento settimanale dei genitori, originariamente impartito con la circolare 15 ottobre 2003, n. 57, contro la quale il ricorrente aveva legittimamente esercitato il diritto di rimostranza, senza peraltro causare alcun disagio o altro inconveniente di tipo organizzativo. Ne consegue che non sarebbe configurabile alcun "rifiuto" disciplinarmente rilevante commesso dal docente, in quanto la contestazione del primo ordine configurerebbe l'esercizio legittimo del diritto di rimostranza, mentre la reiterazione dell'ordine è stata prontamente

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