Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/06/2019, n. 16195
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L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza ne comporta la nullità, se riveli l'irregolarità del contraddittorio o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione, e mero errore materiale, se dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti per l'equo indennizzo ex l. n. 89 del 2001 asserendo che gli stessi non avessero partecipato al giudizio presupposto, nonostante il contrario risultasse provato per documenti).
Sul provvedimento
Testo completo
16 195/ 1 9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: EQUA RIPARAZIONE Dott. IG GIOVANNI LOMBARDO - Presidente - Dott. GIUSEPPE GRASSO Rel. Consigliere - I'd. 17/04/2019-00 Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere - R.G.N. 32634. 2018 Ron 16.195 Dott. IG ABETE - Consigliere - Rep. Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32634-2018 proposto da: OL IG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO CORONAS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE CORONAS;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- intimato -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 30/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO;
4604 19 ritenuto che con il decreto di cui in epigrafe la Corte d'appello di Perugia, per quel che qui rileva, "dichiarò" il difetto di legittimazione attiva di LU PO e LU AS, i quali, unitamente ad altri, avevano agito al fine di ottenere l'indennità prevista dalla 1. n. 89/2001;
che avverso la decisione di cui sopra l'PO e il AS propongono ricorso sulla base di due motivi, invocando decisione nel merito;
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze è rimasto intimato;
considerato che
i due motivi esposti, fra loro osmotici, scrutinati unitariamente, con i quali i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 156, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. e omesso esame di un