Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/2020, n. 4315

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La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria.

Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie.

In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.

Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.

L'ulteriore importo del contributo unificato (c.d. doppio contributo) che la parte impugnante è obbligata a versare allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura di debito tributario, in quanto partecipa della natura del contributo unificato iniziale ed è volto a ristorare l'amministrazione della Giustizia dei costi sopportati per la trattazione della controversia; ne consegue che la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario.

In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero - per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca dell'ammissione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/2020, n. 4315
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4315
Data del deposito : 20 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

43151 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PATROCINIO A SPESE STEFANO PETITTI - Primo Presidente f.f. - DELLO STATO E RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Presidente di Sezione - UNIFICATO Ud. 08/10/2019 - BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione - PU R.G.N. 15897/2018 GIACINTO BISOGNI -- Presidente di Sezione - Cor. 4315 Rep. ANTONIO GRECO - Consigliere - C.I LUCIA TRIA - Consigliere - IN- Consigliere Rel. - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15897-2018 proposto da: QU NO, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Tredicine;

- ricorrente -

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contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già FONDIARIA SAI S.P.A.), quale incorporante di Unipol Assicurazioni s.p.a., Compagnia di Assicurazioni Milano s.p.a., Premafin Finanziaria s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro della Valle 4, presso lo studio dell'avvocato Mario Tuccillo, che la rappresenta e difende;
-controricorrente - - avverso la sentenza n. 12390/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 21/12/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Luigi Giovanni Lombardo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avvocato Riccardo De Florio La Rocca, per delega dell'avvocato Mario Tuccillo.

FATTI DI CAUSA

1. - UA NO convenne in giudizio la società "Fondiaria s.p.a. (divenuta poi “UnipolSai Assicurazioni" s.p.a.), Sai" chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 597,54 a titolo di competenze professionali per la perizia da lui eseguita, per conto della detta società, ai fini della liquidazione del danno relativo ad un sinistro stradale. Nella resistenza della convenuta, la domanda attorea fu accolta dal Giudice di pace di Napoli. il2. - Sul gravame proposto dalla UnipolSai Assicurazioni, Tribunale di Napoli, riformando la decisione di primo grado, rigettò la 2 domanda e condannò l'attore al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Per quanto in questa sede ancora rileva, il Tribunale, disattesa la doglianza della UnipolSai sulla mancata riunione dei numerosissimi i giudizi instaurati dall'attore nei confronti della medesima ed aventi il medesimo oggetto, ravvisò, nell'iniziativa processuale del UA, un abusivo frazionamento del credito, con conseguente improponibilità della domanda, in quanto ciascuna delle pretese creditorie azionate, seppur riguardanti un distinto sinistro, erano tuttavia riconducibili ad un unico rapporto contrattuale d'opera instaurato tra le parti e protrattosi per oltre dieci anni. Secondo il giudice del gravame, la circostanza che il UA, per ottenere il pagamento delle sue spettanze, si era servito con continuità del sistema informatico della compagnia, fondato sulla conformità delle parcelle a criteri amministrativi predeterminati, portava ad escludere che le parti avessero inteso porre in essere di volta in volta autonomi rapporti contrattuali per ciascuna perizia da eseguire. E d'altra parte, rilevò il Tribunale, l'attore non aveva neppure dedotto l'esistenza di un interesse meritevole di tutela che giustificasse l'operata parcellizzazione delle domande. In ogni caso, secondo il giudice di appello, la pretesa del UA risultava infondata anche nel merito, avendo le parti raggiunto un accordo tacito sulla misura del compenso (pari a circa euro 40,00) per ciascuna perizia eseguita. 3. - Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso UA NO sulla base di sei motivi. Il ricorrente ha depositato il decreto di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Ha resistito con controricorso la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. 3 Fissata l'adunanza camerale dell'11/01/2019 per la decisione, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ., con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la revoca del provvedimento di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ovvero, in subordine, la rimessione della causa alle Sezioni Unite al fine di stabilire se la Corte di Cassazione possa provvedere a detta revoca. 4. - All'esito dell'adunanza camerale, la Seconda Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1664 del 22/01/2019, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando come le richieste di rigetto del ricorso e di revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, avanzate dal pubblico ministero, sottoponessero una questione di diritto quella relativa alla sussistenza del potere della Corte di cassazione di procedere alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla quale si era manifestato un contrasto tra le Sezioni - semplici. In particolare, l'ordinanza interlocutoria ha evidenziato come, nella giurisprudenza di legittimità, si siano formati sul punto due contrapposti orientamenti: un primo orientamento ha affermato che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non spetta alla Corte di cassazione, ma al giudice di rinvio ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, similmente a quanto previsto per i procedimenti penali e per i procedimenti di liquidazione degli onorari e delle spese del difensore in cassazione, rispettivamente dagli artt. 112, comma 3, e 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 2, n. 23972 del 02/10/2018;
Cass., Sez. 6 - 2, n. 16940 del 25/06/2019;
Cass., Sez. 3, n. 5535 del 08/03/2018);
4 un secondo orientamento, invece, senza affrontare funditus la questione, ha dato per scontata la sussistenza del potere della Corte di cassazione di revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, cosicché la Corte ha provveduto senz'altro alla revoca in ipotesi di manifesta infondatezza della domanda proposta e ravvisata colpa grave della parte, precisando espressamente l'effetto retroattivo della revoca "con quanto ne consegue sull'obbligo di pagamento del contributo unificato" (Cass., Sez. 6 - 3, n. 26661 del 10/11/2017;
Cass., Sez. 3, n. 17037 del 28/06/2018;
Cass., Sez. 2, n. 26060 del 17/10/2018). Il Collegio remittente ha rilevato come i due orientamenti non siano conciliabili tra loro e non siano suscettibili di essere ricondotti ad unità;
ed ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per la composizione del contrasto.

5. Il Primo Presidente ha disposto - ai sensi dell'art. 374, - secondo comma, cod. proc. civ. che sulla questione la Corte - pronunci a Sezioni Unite. RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare la questione di diritto sottoposta con 1. - l'ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione è necessario vagliare la fondatezza dei motivi di ricorso. Invero, solo nel caso in cui questi ultimi non possano trovare accoglimento potrà assumere rilevanza nella presente causa, ove sia ravvisabile la mala fede o la colpa grave della parte, la questione circa la competenza a pronunciare la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico sulle spese di giustizia. - Col primo motivo di ricorso, si deduce- 1.1. ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 274 cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Napoli dichiarato inammissibile il motivo di gravame col quale ci si doleva della 5 mancata riunione dei numerosi giudizi che pendevano tra le parti dinanzi ad esso. La censura è inammissibile, in quanto il motivo di appello del cui mancato accoglimento il UA si duole non è stato proposto dal medesimo (il quale non ha neppure impugnato la sentenza del Giudice di pace), ma da UnipolSai: il ricorrente non è, pertanto, legittimato a dolersi del mancato accoglimento di un motivo di appello altrui. 1.2.- Col secondo motivo, si deduce -· ai sensi dell'art. 360 n. 3 la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175 e cod. proc. civ.- 1375 cod. civ. e dell'art. 111 Cost., per non avere il giudice di appello considerato che l'attività del perito assicurativo, esercitata in modo stabile e con struttura organizzativa indipendente dall'impresa assicurativa committente, rientra nella nozione funzionale di impresa delineata dalla giurisprudenza comunitaria. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La censura, infatti, non spiega in quali termini la qualificazione dell'attività del perito assicurativo come attività di impresa possa rilevare ai fini della decisione della causa.

1.3. ex art. 360 n. 3 cod. proc. - Col terzo motivo, si deduce- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13 bis della legge civ. 31 dicembre 2012, n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), inserito dall'art. 19 quaterdecies, comma 1, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che regola l'equo compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni ed aventi ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie e assicurative, trattandosi di disposizione che a dire del ricorrente - sarebbe- applicabile (in quanto compatibile) anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 6 ос Il motivo è inammissibile, sia perché introduce nel giudizio di legittimità una questione nuova, non dedotta dinanzi ai giudici di merito, sia perché difetta di specificità, in quanto si limita a trascrivere

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