Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2021, n. 12359
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In tema di dirigenza pubblica, il trattamento economico del direttore sanitario delle aziende sanitarie è determinato sulla base dei parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva per le posizioni apicali della dirigenza medica, da valutarsi al momento della stipula del contratto d'opera intellettuale, senza che possano rilevare i successivi adeguamenti "in melius" di detti parametri nel corso del rapporto; né un siffatto sistema può considerarsi irragionevole, tenuto conto, da un lato, della mera eventualità del disallineamento dei compensi tra posizioni professionali peraltro diverse, e, dall'altro, della natura temporanea di un tale effetto, in ragione della limitata durata del vincolo contrattuale - derivante da un rapporto autonomo a tempo determinato - del direttore sanitario.
Sul provvedimento
Testo completo
10 MAG. 2021 AULA 'B' 1235 9/2 1 T S I S E R E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA S S E Compenso IN NOME DEL POPOLO ITALIANO direttore LA CORTE SUPREMA DI sanitario CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G. N. 6767/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 12359 Dott. GUIDO RAIMONDI Presidente Rep. Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere -Ud. 19/01/2021 Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Consigliere PU Dott. CATERINA MAROTTA Rel. Consigliere ConsigliereDott. FRANCESCA SPENA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6767-2014 proposto da: GU FE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO n. 23/A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO DI TEODORO;
ricorrente - 2021 contro 207 AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 3 DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI n. 2, presso lo studio dell'avvocato DIEGO GRIMALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONELLA FAIETA;
controricorrente avversO la sentenza n. 1118/2013 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 07/10/2013 R.G.N. 441/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso. R. Gen. N. 6767/2014 FATTI DI CAUSA 1118 H 1. Con sentenza n. 1184, resa in data 7 ottobre 2013, la Corte d'appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara che aveva respinto la domanda proposta, nei confronti dell'Azienda Sanitaria n. 3 di Pescara, da ER UA, direttore sanitario, per ottenere le differenze di trattamento economico, come riconosciuto in sede di contratto d'opera intellettuale sottoscritto il 12/3/2009, in forza del miglioramento, da parte della contrattazione collettiva, dei parametri retributivi relativi al personale della dirigenza medica della medesima Azienda. Riteneva la Corte territoriale che il compenso del direttore dovesse essere parametrato al trattamento economico per le posizioni apicali della dirigenza medica da valutarsi al momento della stipula del contratto e non dunque in modo dinamico (tempo per tempo). Evidenziava, in particolare, che il trattamento da corrispondere al direttore sanitario dovesse essere fissato preventivamente dalla Regione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del d.p.c.m. n. 502 del 1995, come modificato dal d.p.c.m. n. 319 del 2001, e ciò sia ai fini del buon andamento della P.A. sia ai fini del bilancio, sicché gli adeguamenti in melius dei parametri retributivi previsti dai c.c.n.l. intervenuti dopo la sottoscrizione del contratto d'opera intellettuale si applicavano solo ai contratti individuali stipulati successivamente, in assenza di un diverso G provvedimento della Regione. Rilevava, inoltre, che l'applicazione della dinamica retributiva riferibile alla contrattazione collettiva propria dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato non potesse trovare applicazione con riferimento ad un contratto d'opera intellettuale che esaurisce l'autonomia negoziale delle parti per tutto il periodo di durata ivi previsto.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ER UA con tre motivi.
3. L'Azienda sanitaria Locale n. 3 di Pescara ha resistito con controricorso. 3 R. Gen. N. 6767/2014 4. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 16 gennaio 2020 per essere poi rimessa alla pubblica udienza.
5. Il ricorrente ha depositato memorie (sia in prossimità dell'adunanza camerale sia prima della pubblica udienza). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, dell'art. 2, comma 5, d.p.c.m. n. 502 del 1995 e dei principi generali in materia di rapporti di lavoro. Assume che la Corte territoriale abbia male interpretato la normativa di riferimento. Richiama la pronuncia di questa Corte (Cass. 27 novembre 2013, n. 26515) per sostenere che la tesi della Corte territoriale si sarebbe potuta condividere solo se il contratto di lavoro del direttore sanitario fosse stato stipulato in epoca anteriore al d.p.c.m. n. 319 del 2001. Sottolinea che la disciplina in questione è nata dall'esigenza di garantire al direttore sanitario (e al direttore amministrativo) un trattamento economico correlato alla peculiarità degli incarichi ricoperti ed in particolare alla posizione sovraordinata rispetto alla dirigenza e che la prevista salvezza del 'limite minimo' conferma che non può il trattamento economico risultare più basso di quello della dirigenza apicale, cosa che si घ verificherebbe in assenza di un adeguamento 'tempo per tempo'.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione. Sostiene che la Corte territoriale abbia omesso del tutto di esaminare la questione posta dall'appellante relativa alla circostanza che il trattamento economico del direttore sanitario deve essere ancorato alla retribuzione prevista per la dirigenza apicale.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia nullità sentenza per illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ.. Sostiene che i giudici del merito, pur avendo affermato che occorre fare riferimento al contratto individuale (che, nello specifico, richiamava 4 R. Gen. N. 6767/2014 costantemente le norme del d.p.c.m. n. 502 del 1995 come modificato dal d.p.c.m. n. 319 del 2001), abbia, poi, in modo illogico e contraddittorio escluso che possano applicarsi le clausole migliorative del c.c.n.l.. 4. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati.
5. Il contratto (e conseguente rapporto) intercorrente tra l'Azienda sanitaria ed il direttore sanitario (idem est per il direttore generale ed il direttore amministrativo), è regolato per legge (art. 3, comma 6 del d.lgs. 502 del 1992 e 3-bis, comma 8, introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999) come contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle norme sul lavoro autonomo, alla cui tipologia, sub specie di prestazione d'opera professionale-intellettuale, esso dunque si riporta, con i tratti propri anche della collaborazione coordinata e continuativa (Cass. 3 dicembre 2009, n. 14349). Si tratta di contratto caratterizzato da significativi tratti eteronomi, essendo rimessa la determinazione dei suoi contenuti «ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti» ad appositi d.p.c.m. (art. 3, comma 6 cit.), così come alle Regioni è demandata la disciplina delle cause di risoluzione del rapporto (art.
3-bis, comma 8 cit.).
6. Successivamente all'emanazione dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. 502 del 1992 è stato emanato il d.p.c.m. n. 502 del 1995 che, nel testo сл originario, ha distinto, quanto al trattamento economico, il direttore generale rispetto ai direttori sanitario e amministrativo (pur introducendo elementi di raccordo tra l'uno e gli altri, v. infra). L'art. 1, comma 5, di tale d.p.c.m. ha previsto che il trattamento economico omnicomprensivo del direttore generale è individuato dalla Regione in relazione a determinati parametri ( a) volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;
b) numero di assistiti e di posti letto;
c) numero di dipendenti) e non può risultare superiore a lire duecentomilioni, potendo essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione 5 R. Gen. N. 6767/2014 ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla regione, misurata mediante appositi indicatori. L'art. 2, comma 5, del medesimo d.p.c.m. si è occupato del trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo stabilendo che lo stesso è fissato dalla Regione in misura pari al 70% del trattamento base attribuito al direttore generale. Anche in questo caso è stata riconosciuta la possibilità