Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2018, n. 11849
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Tutte le controversie relative alla successione "mortis causa" di un cittadino italiano deceduto in Svizzera, insorte tra gli eredi, i legatari o altri soggetti interessati alla successione, sono attribuite al giudice dell'ultimo domicilio che il "de cuius" aveva in Italia, in base alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera del 22 luglio 1868, resa esecutiva in Italia con r.d. n. 5052 del 1869 e successivo protocollo di esecuzione. (Fattispecie in cui la S.C., cassando con rinvio il decreto della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di separazione dei beni di una cittadina italiana residente in Svizzera ed ivi deceduta da parte di una sua creditrice, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano.)
Il decreto con cui la Corte di appello rigetta o dichiara inammissibile la domanda di separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell'erede, ex art. 517 c.c., pur essendo un provvedimento di volontaria giurisdizione, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto idoneo, una volta decorso il termine di decadenza di cui all'art. 516 c.c., ad incidere definitivamente in maniera negativa sul diritto del creditore del "de cuius" a costituirsi un titolo di preferenza, sui beni oggetto della garanzia patrimoniale su cui aveva fatto affidamento, rispetto ai creditori particolari dell'erede.
Sul provvedimento
Testo completo
1 1849-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUCCESSIONI STEFANO PETITTI - Primo Pres.te f.f. - PP BRONZINI - Consigliere - Ud. 16/01/2018 - PIETRO CAMPANILE - Consigliere - PU ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - R.G.N. 22370/2013 Ron ueug Rep. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - I - Rel. Consigliere - FELICE MANNA GIACINTO BISOGNI - Consigliere - e.u. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22370-2013 proposto da: RT OL, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato LUIGI BIAMONTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELA LANIA, ALDO LUCIO LANIA e NICCOLO' ANTONINO GALLITTO;
- ricorrente -
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contro
GA AV PP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell'avvocato LUCIA SCALONE DI MONTELAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO VIGOTTI;
- controricorrente -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositato il 15/02/2013 (r.g. v.g. n. 817/2012). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere FELICE MANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Niccolò Antonino Gallitto e Lucia Scalone Di Montelauro. Ric. 2013 n. 22370 sez. SU - ud. 16-01-2018 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OL IG RT, erede di IA RT, e in tale qualità dichiarandosi creditrice di NA SI, cittadina italiana residente in [...]e ivi deceduta, domandava al Tribunale di Chiavari la separazione di beni mobili della de cuius, ai sensi degli artt. 512 e 517 c.c. Attivatosi il contraddittorio nei confronti di GI e UI AL VO, chiamati all'eredità in qualità di figli della SI, entrambi eccepivano la carenza della giurisdizione del giudice italiano e il secondo contestava anche la propria qualità di erede, avendo rinunciato all'eredità materna. Il Tribunale,Ι senza provvedere sulla questione di giurisdizione, rigettava nel merito la domanda poiché era stata giudizialmente accertata in altra sede l'inesistenza della ragione di credito dedotta dalla ricorrente. Il reclamo proposto dalla RT era dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello, la quale riteneva fondata l'eccezione di difetto della giurisdizione italiana, reiterata in detta fase da GI AL VO. E "in via di subordine", riteneva altresì indimostrata la qualità di creditrice vantata dalla reclamante. A base della pronuncia, la circostanza che la successione si era aperta in Svizzera, l'ultimo domicilio della de cuius essendo in Lugano, e che gli artt. 46 e ss. legge n. 218/95 erano inapplicabili alla fattispecie poiché la controversia sulla separazione dei beni del defunto, ai sensi degli artt. 512 e ss. c.c., non era qualificabile come di natura successoria. Nel merito e "in via subordinata", condivideva il giudizio espresso dal primo giudice sull'avvenuto accertamento 3 negativo, in separata sede contenziosa, del credito vantato dalla RT. Avverso tale decreto OL IG RT propone ricorso affidato a due motivi. Vi resiste con controricorso GI AL VO. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Con ordinanza del 2.11.2017 la seconda sezione civile di questa Corte, rilevata l'inerenza del primo motivo di ricorso ad una questione di giurisdizione, ha rimesso la causa al Primo Presidente, che l'ha assegnata a queste Sezioni unite. In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del 1. deposito dei documenti allegati alla memoria di parte ricorrente, non rientrando la loro allegazione nell'ipotesi di cui all'art. 372 c.p.c.
2. Col primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 456, 517 e 2909 c.c., 50 legge n. 218/95 e 22 e 101 c.p.c. Parte ricorrente deduce che la Corte distrettuale avrebbe dichiarato il difetto di giurisdizione in violazione dell'opposto giudicato interno formatosi al riguardo. Implicitamente affermata dal Tribunale, che ha deciso la controversia nel merito, la giurisdizione del giudice italiano non ha formato oggetto di reclamo al giudice d'appello, atteso che GI AL VO aveva risollevato tardivamente la relativa questione, essendosi costituito soltanto all'udienza di comparizione innanzi alla Corte ligure. Ad ogni modo, parte ricorrente lamenta che sulla relativa questione quest'ultima avrebbe dovuto provocare il contraddittorio ai sensi dell'art. 101, cpv. c.p.c. Deduce, inoltre, che la Corte d'appello ha erroneamente dedotto la carenza di giurisdizione dalle norme sulla 4 competenza, mentre avrebbe dovuto affermarne l'esistenza alla stregua dei criteri di collegamento di cui all'art. 50, lett. a), c) ed e) della legge n. 218/95, in quanto la de cuius era cittadina italiana, la maggior parte dei beni ereditari è ubicata in Italia ed essi sono oggetto della domanda.
3. Il secondo motivo allega la contraddittorietà del decreto impugnato, perché la Corte territoriale ha dapprima negato la giurisdizione e, poi, non di meno esaminato il merito;
e la violazione degli artt. 512 e ss. c.c., in quanto la legittimazione a domandare la separazione dei beni del defunto può basarsi anche su di un credito contestato. -4. Tale secondo motivo, avente ad oggetto la seconda e "subordinata" ratio decidendi del decreto impugnato, che ha xy negato l'esistenza del credito della RT, è inammissibile per difetto d'interesse. Infatti, secondo l'ormai costante orientamento di questa Corte, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare;
conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa