Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/05/2016, n. 9579
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Testo completo
Fatto
Con l'impugnata sentenza n. 52/40/10 depositata il 9 aprile 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rigettato l'appello di E. ETR S.p.A., confermava la decisione n. 248/07/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva respinto i riuniti ricorsi proposti dalla venditrice I.S.P. S.p.A. e dalla acquirente E. ETR S.p.A. avverso l'avviso n. (------) con il quale ai fini dell'imposta di registro veniva rettificato il valore di cessione di un ramo d'azienda in ragione di un avviamento pari a Euro 9.382.033,00 che invece le parti non avevano dichiarato.
Dopo aver giudicato infondata la riproposta eccezione di nullità dell'avviso per difetto di sua motivazione, atteso che secondo la TR lo stesso conteneva invece "gli elementi atti ad individuare la pretesa fiscale ed a consentire la difesa", la medesima TR riteneva per il resto che l'appello fosse stato proposto "senza motivare specificatamente le censure della sentenza di primo grado" e che la decisione della CT fosse "pertanto esente da censure".
Contro la sentenza della TR, E. ETR S.p.A. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, a cui resisteva l'Ufficio con controricorso.
Successivamente anche I.S.P. S.p.A. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre identici motivi.
Diritto
1. Con il primo identico motivo del ricorso principale e di quello incidentale le contribuenti censuravano la sentenza denunciando in rubrica "Nullità della