Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2022, n. 07568
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SA ER, nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia del 27/11/2020 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro;
esaminata la requisitoria scritta depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
esaminate le conclusioni scritte dei difensori del ricorrente con cui si insiste nelle conclusioni di cui al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Venezia, con ordinanza del 27/11/2020, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di ER SA avverso il provvedimento di sequestro probatorio — concernente, tra l'altro, del carburante contenuto in autocisterne — reso dal Pubblico Ministero di Venezia il 6/11/2020 e disposto nell'ambito delle indagini esperite dal Nucleo di Polizia economico- finanziaria di Venezia nel corso delle quali è stato contestato agli indagati, ER SA e AZ CO, il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 e 483 cod. pen. in relazione all'indicazione degli estremi di una falsa polizza fidejussoria a garanzia dell'assolvimento degli obblighi IVA sui documenti di accompagnamento semplificato (DAS) di alcuni carichi di carburanti.
2. Contro detta ordinanza ricorre per cassazione ER SA, a mezzo dei propri difensori di fiducia, avv.ti Enrico Mario Ambrosetti e Riccardo Piazza, proponendo un unico motivo di ricorso con cui deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 253, co. 1 e 125, comma 3, cod. proc. pen. avendo il Tribunale del riesame provveduto ad integrare il decreto indicandone le finalità probatorie. Ed invero, osserva il ricorrente, mentre il P.M. aveva giustificato le finalità probatorie a fronte della necessità di accertare l'entità del mancato pagamento dell'IVA, il Tribunale, più coerentemente con il capo di contestazione, nel proprio provvedimento ha affermato che il sequestro del carburante è necessario per verificare la veridicità dei dati contenuti nei documenti in atti così supplendo alla carenza motivazionale del