Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2020, n. 1165
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L'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza. (Nella specie, la S.C., in relazione alla domanda di risarcimento del danno da "fumo attivo" proposta dai familiari di una persona deceduta per neoplasia polmonare, ha confermato la decisione di appello per la quale la circostanza che la vittima, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare la condizione di dipendenza irreversibile da fumo integrava un caso di fatto proprio del danneggiato, da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.).
Sul provvedimento
Testo completo
o v i t O a r T g I e t B n i E o t u D L b i C r t . n D b I o o E c C e l ORIGINALE N t e N I n d e O r e r E r I o o T i c REPUBBLICA ITALIANA 1 1 65 /-2020 i r e C R t l I u R C & N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Danno da E L "fumo R P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE P attivo" - Individuazione TERZA SEZIONE CIVILE del contegno del fumatore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: quale "causa prossima di Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente rilievo" Dedotta Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO Consigliere violazione dell'art. Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO 2050 c.c., in relazione Dott. PASQUALE GIANNITI Consigliere alla prova liberatoria Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI Rel. Consigliere Infondatezza ha pronunciato la seguente Ragioni SENTENZA R.G. N. 13819/2018 sul ricorso 13819-2018 proposto da: Cron. 165 IE MI, IE DO RI, Rep. @.l. IE NA, US RI, i primi RINGELA, Ud. 15/10/2013 quattro sia in proprio che nella qualità di eredi di PU NN IE, domiciliati ex lege in ROMA, CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,presso la rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO 2019 FIORILLO;
2103 ricorrenti
contro
BAT ITALIA SPA in persona del procuratore speciale e Direttore della Funzione Legal & External Affairs Dott. ALESSANDRO BERTOINI, elettivamente domiciliata presso lo studio in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 991 dell'avvocato MI PUNZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO POLI;
controricorrente nonchè
contro
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO;
intimata Nonché da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI già AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO, in in carica, elettivamente persona del Direttore domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 2 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
ricorrente incidentale-
contro
US RI, IE RINGELA, IE MI, IE NA, DO RI;
- intimati avverso la sentenza n. 312/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore. Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato Monopoli;
udito l'Avvocato VINCENZO FIORILLO;
udito l'Avvocato BRUNELLA BORGONI e PIO MARRONE per 1'AVVOCATURA DELLO STATO;
udito l'Avvocato ROBERTO POLI;
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FATTI DI CAUSA
1. MA LE, AR LL, MAngela LL, AN LL e MA RU ricorrono, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 312/17, del 4 aprile 2017, della Corte di Appello di Salerno, che - rigettando sia il gravame principale da essi esperito contro la sentenza n. 519/11 del Tribunale di Salerno, sia quello incidentale proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), quest'ultimo teso a far dichiarare l'esclusiva legittimazione passiva della società British American Tobacco-BAT IA S.p.a. (già Ente Tabacchi IAni) - ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dagli stessi avanzata, dapprima nei confronti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e poi dell'Ente Tabacchi IAni, in relazione all'avvenuto decesso del loro congiunto, NN LL, in ragione di neoplasia epidermide al polmone, conseguenza E immediata e diretta del consumo quotidiano di sigarette.
2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di aver adito il Tribunale di Salerno, unitamente al proprio congiunto NN LL, deducendo che allo stesso - abituale consumatore, da oltre trent'anni, di sigarette di marca MS, con un consumo pari a circa 40 unità giornaliere (due pacchetti) era stata diagnosticata una neoplasia epidermide al polmone, poi oggetto di metastasi. Gli attori lamentavano, pertanto, di aver subito gravissimi danni patrimoniali e non patrimoniali, chiedendone il ristoro all'Ente Tabacchi IAni, successivamente divenuto, come detto, società British American Tobacco-BAT IA S.p.a. (d'ora in poi, “IA"). Esso, tuttavia, nel costituirsi in giudizio, non solo si opponeva alle domande attoree, ma eccepiva, oltre alla nullità della citazione per indeterminatezza della "causa petendi", la propria carenza di 305 legittimazione passiva, ritenendo di non essere responsabile per eventuali fatti illeciti commessi anteriormente alla propria istituzione (avvenuta con d.lgs. 9 luglio 1998, n. 238), fatti dei quali avrebbe dovuto rispondere, se del caso, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 5, cod. proc. civ., il predetto NN LL decedeva nel prosieguo del giudizio, di talché gli odierni ricorrenti - tutti in proprio, nonché (salvo MA RU) quali eredi del defunto - avviavano, in ragione dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla convenuta, anche un nuovo giudizio avverso l'Azienda Autonoma Monopoli di Stato. Disposta la riunione delle due cause, il Tribunale dato corso ad una consulenza tecnica d'ufficio relativamente ai soli aspetti eziologici della neoplasia del LL e alla possibilità, per lo stesso, di smettere di fumare rigettava la domanda risarcitoria. - A tale esito, in particolare, esso perveniva sul presupposto tanto della indeterminatezza della domanda proposta, quanto del rilievo che il LL, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare quella condizione di dipendenza fisica e psicologica irreversibile da fumo che il Tribunale ha ritenuto integrare l'ipotesi del fatto proprio del danneggiato, idoneo a determinare l'evento dannoso ex art. 1227 cod. civ. Esperito gravame principale dagli odierni ricorrenti, nonché proposto appello incidentale dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (subentrato all'Ente Tabacchi IAni), affinché fosse riconosciuto il proprio difetto di legittimazione passiva, escluso invece dal primo giudice, la Corte territoriale rigettava entrambi i mezzi, quantunque affermando che la domanda attorea non potesse ritenersi indeterminata. 4 3. Avverso la sentenza della Corte salernitana ricorrono per cassazione la LE, i LL e la RU, sulla base-come detto - di sei motivi. -3.1. Il primo motivo deduce ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.- violazione dell'art. 1227, comma 2, cod. civ. e dell'art. 180, comma 2, cod. proc. civ. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte salernitana abbia rigettato il motivo di appello con il quale avevano dedotto l'impossibilità, per il giudice, di rilevare d'ufficio la sussistenza di una condotta del LL idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Trattandosi, infatti, di un'eccezione in senso stretto, la stessa avrebbe dovuto essere sollevata dalla parte, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 180, comma 2, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile "ratione temporis";
evenienza, questa, non verificatasi nel caso di specie. Sottolineano, infatti, i ricorrenti come il solo soggetto legittimato a far valere tale eccezione fosse l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, atteso il riconosciuto difetto di legittimazione passiva della società IA, la quale, oltretutto, ebbe a sollevare tale eccezione solo nella memoria ex art. 183, comma 5, cod. proc. civ., depositata il 15 febbraio 2002. - -Né, in senso contrario, potrebbe valere secondo i ricorrenti l'argomentazione addotta dalla sentenza impugnata, secondo cui, essendo stata eccepita la nullità della domanda attorea per indeterminatezza, l'iniziativa assunta dalla società IA (o meglio, in allora, dall'Ente Tabacchi IAni) doveva considerarsi tempestiva, essendo stata l'eccezione ex art. 1227, comma 2, cod. proc. civ. sollevata ancor prima che gli attori, con memoria depositata 5 il 12 marzo 2002, precisassero definitivamente il "thema decidendum". Assumono, al riguardo, i ricorrenti, innanzitutto, l'erroneità di tale affermazione, considerato che la domanda attorea doveva ritenersi già chiara sia nel "petitum" che nella "causa petendi", tanto che il primo giudice non ne aveva dichiarato la nullità ex art. 164 cod. proc. civ. ed ordinato l'integrazione. D'altra parte, tale affermazione risulterebbe anche contraddittoria, giacché se l'eccezione venne formulata prima che parte attrice provvedesse a specificare il "thema decidendum", la stessa, allora, ben avrebbe potuto essere sollevata nel rispetto del termine di cui all'art 180, comma 2, cod. proc. civ. -3.2. Il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. violazione dell'art. 2050 cod. civ. Difatti, sebbene la sentenza impugnata abbia correttamente inquadrato la fattispecie in esame nella previsione di cui all'art. 2050 E cod. civ., essa esaminando l'eccezione ex art. 1227, comma 2, cod. civ. - ha ritenuto sussistente un comportamento del LL tale da interrompere il nesso di causalità giuridica tra il consumo di sigarette e il tumore al polmone, facendo, in questo modo, erronea applicazione della norma suddetta. Ai sensi della stessa, infatti, la prova liberatoria che deve essere fornita da chi cagiona un danno nello svolgimento di un'attività pericolosa consiste nell'aver adottato tutte le misure idonce ad evitarlo, a tale scopo non essendo sufficiente che sia dimostrata l'assenza di dolo o di colpa dell'agente. In tale prospettiva, pertanto, il comportamento del danneggiato può valere a escludere o limitare la responsabilità dell'esercente l'attività pericolosa, secondo il disposto dell'art. 1227 cod. civ., e quindi unicamente ove assuma i caratteri della "imprevedibilità" ed "eccezionalità", giacche solo in questo caso esso può porsi come un 6 limite oggettivo alla utilità derivante dal fatto che siano state adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno. Orbene, una prova siffatta non sarebbe stata raggiunta nel caso di specie, posto che la circostanza, evidenziata dalla sentenza impugnata, che il LL iniziò a fumare sigarette in giovane età e non abbia mai più smesso lungo l'intero corso della propria vita, lungi dal porsi come un comportamento imprevedibile ed eccezionale, costituirebbe, invece, un contegno fisiologico, indotto proprio dai produttori di tabacco. -3.3. Il terzo motivo deduce ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. violazione dell'art. 1227, comma 2, cod. civ. - I ricorrenti evidenziano che, ai sensi della norma testé richiamata, la responsabilità del danneggiante deve escludersi, allorché il danneggiato, tenendo un comportamento conforme ai principi della ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il danno, non richiedendosi, invece, in capo ad esso, l'obbligo di esplicare una straordinaria o gravosa attività, nella forma di un "facere" non corrispondente al cd. "id quod plerumque accidit". In applicazione di tale principio, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare che il LL, tenendo un comportamento ordinariamente diligente, avrebbe potuto evitare la neoplasia al polmone. Più in particolare, sarebbe stato necessario dimostrare che costui, pur essendo a conoscenza del rapporto specifico fra carcinoma polmonare e fumo, abbia, dapprima, iniziato a fumare, senza, successivamente, smettere. Del tutto