Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2022, n. 1624

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In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, il potere di disporre la revoca del beneficio spetta solo al giudice del procedimento per il quale vi sia stata l'ammissione, nei soli casi di illegittimità previsti dall'art. 112 del d.P.R. n. 115/2002 e non oltre l'esaurimento del giudizio. Ne consegue che il provvedimento ammissivo del C.O.A., pur avendo natura amministrativa, non può essere disapplicato dal giudice investito della controversia tra difensore e patrocinato per il pagamento dei compensi professionali, non potendosi eludere i limiti imposti dal d.P.R. n. 115/2002, né superare l'intangibilità del provvedimento una volta consolidato. Pertanto, solo l'intervenuta revoca, in via principale, del beneficio consente all'avvocato di richiedere direttamente al cliente il pagamento dei propri compensi professionali.

L'istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando il giudice "a quo" ne valuti l'inammissibilità per carenza "ictu oculi" dei requisiti formali, sicchè esso può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio; ciò al fine di contemperare il diritto delle parti all'imparzialità di giudizio, assicurato dalla circostanza che la delibazione di inammissibilità del giudice "a quo" non può comunque assumere valore ostativo alla rimessione del ricorso al giudice competente, ed al contempo il dovere di impedire l'uso distorto dell'istituto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di proseguire il giudizio, in quanto l'istanza di ricusazione era stata formulata per contestare la mancata ammissione delle istanze istruttorie, e quindi palesemente al di fuori dei motivi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 51, comma 1, c.p.c.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2022, n. 1624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1624
Data del deposito : 19 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ANNO DI PUBBLIGRONE 0 1624-21 ERRONEAMENTE INDUTS DA INTENDERS, CORR O 01624-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE R. G. N. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 樱 22984/2016 Felice MANNA - Presidente Cron. 1674 - Consigliere Rel. Aldo CARRATO Milena FALASCHI - Consigliere Antonio SCARPA - Consigliere Rep. C Chiara BESSO MARCHEIS - Consigliere ha pronunciato la seguente U. P. 24/11/2021 SENTENZA Compensi sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22984/2016) proposto da: professionali AVV. MONICA MASOTTI ZAULI (C.F.: [...]), rappresentata e difesa da se stessa ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nonché, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti Carlo Zauli e Fabrizio Gizzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, v. Oslavia, n. 30;

- ricorrente -

contro

YA AL (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. Luca Morgagni ed elettivamente domiciliata presso lo studio Grez & associati, in Roma, c.so V. Emanuele II, n. 18;
controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1417/2016 (pubblicata il 2 agosto 2016 e non notificata);
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 24 novembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dr. Corrado Mistri, che ha chiesto la dichiarazione di parziale inammissibilità del ricorso e di rigetto nel resto e, in subordine, di integrale rigetto dello stesso;
udito l'Avv. Gizzi Fabrizio nell'interesse della ricorrente. RILEVATO IN FATTO 1121 1 250 Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. Monica Masotti Zauli conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Forlì, la sig.ra EV NA per ottenere il pagamento della somma di euro 8.112,82 a titolo di prestazioni professionali forensi rese in suo favore nel procedimento distinto al n. R.G. 211/2004 dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna. Si costituiva la predetta convenuta, la quale, in via preliminare, eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva in qualità di soggetto ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, nonché il difetto di legittimazione attiva della stessa attrice deducendo che ella aveva avuto rapporti professionali esclusivamente con l'avv. Carlo Zauli. Nel merito contestava, in ogni caso, l'avversa pretesa affermando che la somma richiesta comprendeva voci relative ad attività non effettuate e, comunque, non proporzionate alla complessiva prestazione professionale esercitata, chiedendo, altresì, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. . A seguito del rigetto dell'istanza di ammissione degli articolati mezzi istruttori, l'attrice presentava istanza di ricusazione nei confronti del giudice istruttore designato alla trattazione della causa, la quale veniva, tuttavia, respinta dal Presidente del Tribunale. L'avv. Monica Masotti Zauli chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 54, ultimo comma, c.p.c., sul presupposto della mancata tempestiva sua riassunzione dopo la sospensione intervenuta con riferimento al disposto dell'art. 52, comma 3, c.p.c.. Dopo l'istruzione documentale della causa essa veniva assunta in decisione e l'adito Tribunale, con sentenza n. 586/2009, rigettava l'eccezione di estinzione del giudizio, respingeva la domanda attorea, condannando l'avv. Monica Masotti Zauli al pagamento delle spese processuali e dichiarava infondata l'istanza proposta dalla convenuta di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni in relazione all'art. 96 c.p.c.

2. Decidendo sull'appello formulato dall'avv. Monica Masotti Zauli, cui resisteva l'appellata, la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1417/2016 (pubblicata il 2 agosto 2016), rigettava integralmente il gravame, confermando l'impugnata sentenza, e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado. A fondamento dell'adottata decisione la Corte felsinea riteneva, innanzitutto, infondato il motivo sul diniego della sospensione a seguito del procedimento di ricusazione, sul presupposto dell'insussistenza dei relativi presupposti, con la legittimità della prosecuzione del giudizio. Esaminando gli ulteriori motivi, il giudice di appello rilevava come risultasse comprovato documentalmente che l'appellata era stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con comunicazione inoltrata alla stessa avv. Masotti, osservando che la questione sulla liceità o meno di tale ammissione doveva ricondursi ad una "causa petendi" diversa rispetto a quanto dedotto dall'appellante con l'originario atto di citazione, così dovendosi ritenere che il tema delle effettive condizioni economiche della EV era estraneo al giudizio. Peraltro, ove anche fosse stato ammissibile tale mutamento della domanda, in considerazione della normativa regolatrice dell'accesso al gratuito patrocinio di cui al d.P.R. n. 115/2002, stante la specifica riserva a favore del Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente, il difensore avrebbe dovuto farsi parte diligente investendo della problematica lo stesso Ordine professionale deliberante, con specifica preclusione ad ogni suo diretto intervento (ai sensi dell'art. 85 del citato d.P.R.). Respinto, altresì, il motivo sul mancato ordine di cancellazione di alcune espressioni prospettate come sconvenienti od offensive contenute nella comparsa di replica di parte convenuta in primo grado, la Corte di appello riteneva assorbito ogni altra censura in dipendenza delle precedenti adottate statuizioni.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a venti motivi, l'avv. Monica Masotti Zauli. Ha resistito con controricorso l'intimata EV NA. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. RITENUTO IN DIRITTO -1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2233 c.c., in relazione all'art. 99 c.p.c., per aver la Corte di appello ritenuto, nell'impugnata sentenza, incombente in capo alla stessa un onere di allegazione del tutto insussistente circa l'inesistenza di un fatto (ovvero dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio dell'originaria convenuta), che, tutt'al più, avrebbe potuto costituire oggetto di un'eccezione avversaria. -2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l'omessa motivazione circa un fatto decisivo che aveva costituito - oggetto di contestazione tra le parti avuto riguardo all'errore di carattere ermeneutico prospettato come commesso dalla Corte di secondo grado circa l'esatta interpretazione 3 della portata dell'azione attorea e, di conseguenza, ritenere infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta. -3. Con la terza doglianza la ricorrente ha invocato con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 76 e 85 del d.P.R. n. 115/2002 nonché del principio giurisprudenziale secondo cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve e può essere revocata anche da giudice diverso rispetto a quello del processo presupposto, prospettando l'erroneità dell'assunto contenuto nell'impugnata sentenza laddove aveva ritenuto che il decreto di ammissione al detto patrocinio non era revocabile da parte del giudice chiamato a decidere in ordine ai compensi reclamati dal difensore ma solo ad opera del C.O.A. di riferimento.

4. Con il quarto mezzo la ricorrente ha denunciato - avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. - 2248 del 1865 I all. E, per non aver la Corte di appello rilevato la possibilità di - disapplicare il decreto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel caso dell'accertata insussistenza dei relativi presupposti.

5. Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto - in ordine all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e, quindi, la nullità della - sentenza per non essersi pronunciata sulla tematica della disapplicazione dell'asserito provvedimento amministrativo di ammissione al gratuito patrocinio in quanto illegittimo.

6. Con la sesta censura la ricorrente ha testualmente prospettato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione da parte della EV NA di norma - imperativa ed in tesi configurabilità di un reato a suo carico ex art. 95 d.P.R. n. 115/2002 e art. 331 c.p.p. oltre che dell'art. 1421 c.c. con rilevabilità d'ufficio, avuto riguardo alla mancata valutazione della sussistenza dei presupposti dell'emergenza di un possibile reato a carico della convenuta in ordine alle dichiarazioni rese per l'ammissione al gratuito patrocinio.

7. Con il settimo motivo la ricorrente ha dedotto la medesima violazione da parte della EV NA di norma imperativa ed in tesi configurabilità di un reato a suo carico ex art. 95 d.P.R. 115/2002 e art. 331 cpp oltre che dell'art. 1421 c.c. con inerente rilevabilità d'ufficio, per non aver la Corte di appello rimesso gli atti al P.M. in relazione alla possibile esistenza di un illecito penale a carico della citata EV e l'impossibilità da parte della stessa di fruire del patrocinio. 4 8. Con l'ottava doglianza la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell'art. 2697 c.c. avuto riguardo all'erroneo riparto - dell'onere probatorio sul presupposto che, a seguito della contestazione in ordine alla mancata sussistenza delle condizioni di ammissibilità al gratuito patrocinio, incombeva sulla EV l'onere di fornire la prova del suo fondamento.

9. Con il nono mezzo la ricorrente ha reiterato la medesima violazione di cui al precedente sesto motivo con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. . 10. Con la decima censura ha

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