Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/02/2023, n. 5542

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Nei casi di rapporto di lavoro a tempo determinato con clausola affetta da nullità, l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato è impedita dalle norme imperative settoriali, vigenti al momento della stipulazione del contratto, che fanno divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o subordinano l'assunzione stessa a specifiche condizioni oggettive e soggettive, fra le quali rientra il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive. (Fattispecie in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato con le fondazioni lirico-sinfoniche).

In caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni giustificative, qualora la conversione in rapporto lavorativo a tempo indeterminato sia impedita da norme settoriali applicabili "ratione temporis", le disposizioni di diritto interno che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità vanno interpretate in conformità al canone dell'effettività della tutela affermato dalla CGUE con l'ordinanza del 12 dicembre 2013, C-50/13, e, pertanto, al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno, con esonero dall'onere probatorio nei limiti previsti dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 (successivamente trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati.

In tema di lavoro a tempo determinato, l'obbligo di specificazione delle ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive ex art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012) non può essere soddisfatto, per le fondazioni lirico-sinfoniche, attraverso la sola indicazione dello spettacolo o dell'opera, non sufficiente a rendere evidenti le ragioni oggettive del ricorso al rapporto a tempo determinato in un'attività che si caratterizza per essere finalizzata alla produzione, in ogni stagione, di una serie di rappresentazioni.

In caso di successione di leggi nel tempo, la legittimità della clausola di durata apposta al contratto di lavoro a tempo determinato e le conseguenze che derivano dall'invalidità della clausola stessa devono essere valutate con riferimento alla disciplina vigente al momento dell'instaurazione del rapporto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/02/2023, n. 5542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5542
Data del deposito : 22 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 18771/2017 Numero sezionale 32/2023 Numero di raccolta generale 5542/2023 Data pubblicazione 22/02/2023 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE - ABUSIVA ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - REITERAZIONE CONTRATTI A TERMINE CONSEGUENZE ANTONIO MANNA - Presidente di Sezione - ORONZO DE MASI - Consigliere - Ud. 24/01/2023 - PU LORENZO ORILIA - Consigliere - R.G.N. 18771/2017 ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - Rep. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ALDO CARRATO - Consigliere - ANNALISA DI PAOLANTONIO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18771-2017 proposto da: RO NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio dell'avvocato AURELIO GENTILI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA, in persona del Sovrintendente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO Numero registro generale 18771/2017 Numero sezionale 32/2023 Numero di raccolta generale 5542/2023 Data pubblicazione 22/02/2023 MARAZZA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO MARAZZA e DOMENICO DE FEO;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 673/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2023 dal Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'inammissibilità della conversione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a termine;
uditi gli avvocati Gentili Aurelio e Domenico De Feo.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello di IL CA avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, volto ad ottenere: l'accertamento dell'inefficacia dei termini apposti ai contratti di lavoro subordinato intercorsi fra le parti nell'arco temporale 9 maggio 2006/25 marzo 2011;
la dichiarazione della sussistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato instauratosi con decorrenza dal 9 maggio 2006 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
la condanna della resistente alla regolarizzazione del rapporto, al pagamento delle differenze retributive, da quantificare previa ricostruzione della carriera, al risarcimento del danno nella misura consentita dall'art. 32 della legge n. 183/2010. 2. L'originario ricorrente, a sostegno della domanda, aveva dedotto di essere stato ripetutamente assunto, con mansioni di macchinista ed inquadramento nel V livello del C.C.N.L. di settore, in relazione alla produzione di spettacoli, specificati nei contratti, che coincidevano, nella sostanza, con il «cartellone di attività» della stagione teatrale. Aveva aggiunto che la Fondazione non aveva precisato le ragioni di Ric. 2017 n. 18771 sez. SU - ud. 24-01-2023 -2- Numero registro generale 18771/2017 Numero sezionale 32/2023 Numero di raccolta generale 5542/2023 Data pubblicazione 22/02/2023 carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificavano il ricorso al rapporto a tempo determinato, nella fattispecie utilizzato pur a fronte di uno stabile inserimento nell'organizzazione produttiva del Teatro, reso evidente dal rilievo che le prestazioni avevano finito per interessare l'intero arco annuale.

3. La Corte territoriale ha fondato la pronuncia di rigetto dell'appello su una duplice ratio decidendi, perché, da un lato, ha escluso la genericità delle causali indicate nei contratti e, quindi, l'eccepita nullità delle clausole durata;
dall'altro ha ritenuto, all'esito della ricostruzione del complesso quadro normativo, che non potesse essere accolta la domanda di conversione in contratto a tempo indeterminato, impedita, per i rapporti sorti a far tempo dal 1° gennaio 2006, dal divieto di nuove assunzioni imposto dall'art. 1, comma 595, della legge n. 266/2005, dall'art. 1, comma 392 della legge n. 244/2007, dall'art. 3, comma 5, del d.l. n. 64/2010, nonché da norme successive, non applicabili ratione temporis alla fattispecie.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso IL CA sulla base di due motivi. La Fondazione ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un'unica censura.

5. La Quarta Sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 10 giugno 2022 n. 18865, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di risolvere il contrasto di giurisprudenza sulla questione della convertibilità in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine con clausola di durata affetta da nullità nelle ipotesi in cui la legislazione speciale, pur a fronte della natura privatistica del rapporto di lavoro, imponga un generalizzato divieto di assunzione a tempo indeterminato o subordini l'instaurazione del rapporto al previo superamento di procedure concorsuali o selettive. Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

6. Le parti ed il Pubblico Ministero hanno depositato memoria nel rispetto del termine di cui all'art. 378 cod. proc. civ.. Ric. 2017 n. 18771 sez. SU - ud. 24-01-2023 -3- Numero registro generale 18771/2017 Numero sezionale 32/2023 Numero di raccolta generale 5542/2023 Data pubblicazione 22/02/2023 La Fondazione ha altresì depositato copia del Protocollo d'intesa stipulato con l'Avvocatura Generale dello Stato il 26 giugno 2015 nonché copia della delibera del Consiglio d'indirizzo del 23 giugno 2022, concernenti l'affidamento del patrocinio ad avvocati del libero foro nelle cause aventi ad oggetto controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale denuncia con il primo motivo, formulato ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 368/2001 e censura il capo della sentenza impugnata che ha escluso l'eccepita nullità delle clausole di durata. Sostiene il ricorrente che la ragione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo richiesta per la legittimità dell'apposizione del termine al rapporto di lavoro non può coincidere con i «normali elementi identificativi e costitutivi» del contratto e, pertanto, l'onere di specificità non può essere assolto mediante la sola indicazione del termine, della sede di lavoro e delle mansioni. Precisa che detto onere non è soddisfatto neppure dall'elencazione degli spettacoli per i quali la prestazione è richiesta, che vale solo a circoscrivere l'oggetto del contratto e non è sufficiente a giustificare il ricorso all'assunzione a tempo determinato. Aggiunge che nella fattispecie la Fondazione si era riservata la facoltà di utilizzare il prestatore anche nella realizzazione di «ulteriori o diverse manifestazioni al momento non previste dalla programmazione ufficiale, in aggiunta o in sostituzione di quelle specificate» sicché, nella sostanza, l'assunzione a termine era stata disposta, in assenza di ragioni temporanee, per far fronte all'esigenza di realizzazione di tutti gli spettacoli organizzati dal datore, esigenza che dovrebbe essere assicurata da dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente inseriti negli organici della Fondazione. Ric. 2017 n. 18771 sez. SU - ud. 24-01-2023 -4- Numero registro generale 18771/2017 Numero sezionale 32/2023 Numero di raccolta generale 5542/2023 Data pubblicazione 22/02/2023 Addebita, inoltre, alla Corte territoriale di avere richiamato, nella motivazione della pronuncia impugnata, anche l'art. 3, comma 6, del d.l. n. 64/2010, norma inapplicabile alla fattispecie, giacché per il principio tempus regit actum la validità della clausola appositiva del termine deve essere valutata in relazione alla disciplina vigente al momento dell'instaurazione del rapporto.

2. Con la seconda censura, ricondotta al vizio tipizzato dal n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente principale denuncia la violazione dell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 64/2010 e, richiamati il principio di diritto enunciato da Cass. 19 maggio 2014 n. 10924 e la sentenza della Corte Costituzionale 1° dicembre 2015 n. 260, sostiene che la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine con clausola di durata affetta da nullità non è impedita dalle leggi che negli anni hanno imposto divieti di assunzione, trattandosi di norme esterne alla fattispecie dedotta in giudizio, riguardanti il funzionamento e l'autorganizzazione del datore di lavoro, come tali inidonee ad incidere sul diritto soggettivo sorto in conseguenza di atti di gestione del rapporto privatistico.

3. Il ricorso incidentale condizionato addebita alla sentenza impugnata, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 346, 434, 414 e 112 cod. proc. civ.. Sostiene la Fondazione che la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello perché, a fronte della pronuncia di rigetto del Tribunale, fondata solo sulla non convertibilità del rapporto, il CA non aveva «riproposto ed articolato le domande contenute nel ricorso di primo grado assorbite dal Tribunale, aventi ad oggetto l'accertamento della nullità del termine…».

4. Occorre in premessa rilevare che, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza della Sezione Lavoro, dal quale queste Sezioni Unite non hanno motivo di discostarsi, qualora venga dedotta in giudizio la nullità della clausola di durata apposta al contratto a termine e si sia in presenza di una successione di norme nel tempo, occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data della stipulazione del contratto e

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