Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2020, n. 35483
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN SA nato a [...] il [...] AN EL nato a [...] il [...] OV SA nato a [...] il [...] AN LI nato a [...] il [...] NO IO nato a [...] il [...] ZA PA nato a [...] il [...] NT IO nato a [...] il [...] EC PA nato a [...] il [...] DI AR SE BR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/04/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo: - per quanto riguarda il ricorso di AN SA, l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo C2) e l'inammissibilità nel resto;
- per quanto concerne il ricorso di AN EL, l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo C3);
- per quanto riguarda i ricorsi di NO IO, ZA PA, NT IO e DI AR SE BR, l'inammissibilità dei ricorsi;
- per quanto riguarda i ricorsi di OV SA E AN LI, l'inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori: - avvocato RICCO GIOVANNI del foro di GENOVA, in difesa di NO IO, ZA PA, EC PA e DI AR SE BR, che conclude per l'accoglimento dei ricorsi;
- avvocato BUCCIERO GIANLUCA del foro di NAPOLI, in difesa di NT IO, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
- avvocato FRIZZI MAURIZIO del foro di GENOVA, in difesa di AN SA e AN EL, che conclude per l'accoglimento dei ricorsi;
- avvocato SENESE SAVERIO del foro di NAPOLI, in difesa di AN SA, che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 29/04/2015 con la quale IN AN, FF AN, IO NO, SE NO DI AR, LE ZA, SE NT e EC LE sono stati giudicati colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti: - IN AN del delitto di cui all'art. 416-bis, primo e ottavo comma, cod. pen. (capo A) per aver partecipato a un'associazione di tipo mafioso denominata "Clan MA" operante in GL in Campania e altrove con condotta perdurante;
del delitto di concorso nell'intestazione fittizia ex art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 (capo 814;
ora art. 512-bis cod. pen.) con riguardo alle quote societarie della «Caffetteria Champs Elysees S.r.l.», fino al luglio 2010, e del delitto di tentativo di falso ideologico per induzione in atto pubblico ex artt. 56, 48, 476, 479 cod. pen. (capo C2), così riqualificata l'originaria contestazione ex art. 374-bis cod. pen., con esclusione per entrambi i due ultimi capi dell'aggravante ex art. 7 I. n. 203/91, venendo condannato alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione. Veniva, inoltre, confermata la disposta confisca, ai sensi degli artt. 12-sexies decreto-legge n. 306/92 e dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., di tutti i beni relativi alle intestazioni fittizie contestate ai capi B2) - B11) per le quali era stata pronunciata sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato, oltre che di quelli per i quali vi era stata conferma della condanna;
- FF AN, alla pena condizionalmente sospesa di un anno di reclusione per il delitto di tentativo di falso ideologico per induzione in atto pubblico ex artt. 56, 48, 476, 479 cod. pen. (capo C3), così riqualificata l'originaria contestazione ex art. 374-bis cod. pen., con esclusione dell'aggravante ex art. 7 I. n. 203/91;
- IO NO, SE NO DI AR, LE ZA, SE NT e LE EC alla pena condizionalmente sospesa di anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno per il delitto di concorso nell'intestazione fittizia ex art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 (capo B14;
ora art. 512-bis cod. pen.) con riguardo alle quote societarie della «Caffetteria Champs Elysees S.r.l.», fino al luglio 2010, con esclusione dell'aggravante ex art. 7 I. n. 203/91. Con la medesima sentenza d'appello: - veniva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Pubblico ministero avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli che aveva assolto AN IN, AN FF, NG IA, AM ER, PE PP, NT FA e LE GI dai reati di intestazione fittizia ex art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 loro ascritti ai capi B1), B12), B13), B15), B16), B17), B18), B19), B20), B21), e di falso di cui al capo C1) perché il fatto non sussiste, nonché assolti AN IN, OV ES e AN EL dai reati di intestazione fittizia ex art. 12- quinquies I. n. 356 del 1992 loro ascritti ai capi B2), B3), B4), B5), B6), B7), B8), B9), B10), B11) perché il fatto non costituisce reato;
- dichiarati inammissibili gli appelli proposti da OV ES e AN EL con cui si chiedeva l'assoluzione delle imputate dai reati di intestazione fittizia ex art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 ascritti ai capi B2) e B3) con la più favorevole formula «perché il fatto non sussiste», allo scopo di ottenere la revoca della confisca disposta in primo grado.
1.1. Il procedimento riguarda, in via principale, la condotta partecipativa di IN AN nell'ambito del clan camorristico dei MA operativo sul territorio di GL in Campania e altrove. Nella prospettazione accusatoria, fatta propria da entrambi i giudici di merito, la condotta partecipativa di IN AN, in linea con la peculiare manifestazione del sodalizio sul territorio caratterizzata dall'acquisizione e gestione delle attività economiche, s'inscrive nell'archetipo dell'imprenditore mafioso ovvero del soggetto che, in virtù dell'inserimento nel contesto associativo e sfruttando, con comunanza di interessi, la forza intimidatrice del clan riesce, non solo a rafforzare la propria posizione, ma addirittura a imporsi come imprenditore, manifesta la sua partecipazione curando gli interessi economici e i reinvestimenti del sodalizio relazionandosi ai più alti livelli di esso, sicché la qualità di imprenditore diventa il mero schermo giuridico della condotta partecipativa. A fondamento della responsabilità i giudici di merito indicano molteplici dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sia interni al clan MA che appartenenti ad altri sodalizi operanti nel medesimo contesto territoriale. Secondo la concorde valutazione di entrambi i giudici di merito, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LO, ZO, D'TE, IA, ZI, ER e ER sono dettagliate in quanto corredate da continui richiami specifici a persone, fatti e luoghi e possono altresì considerarsi rispondenti, sulla base della comune esperienza e delle generali regole della logica, a un criterio di coerenza interna. Esito positivo ha avuto anche l'indagine sull'indipendenza delle dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia: non sono emerse, secondo i giudici di merito, circostanze, né sono state prospettate ragioni, che possano indurre il sospetto di reciproche influenze o di un'artificiosa ricostruzione concordata tra i collaboratori. D'altra parte, la precisione e la costanza delle dichiarazioni di ogni collaboratore di giustizia nonché i momenti differenti in cui è intervenuta la loro scelta di dissociarsi dal gruppo di appartenenza, forniscono, secondo i giudici di merito, un'adeguata garanzia in ordine all'assoluta autonomia delle varie fonti accusatorie. Secondo la valutazione dei giudici di merito le dichiarazioni di LO, ZO, D'ER, IA e ZI si riscontrano reciprocamente nella parte in cui convergono non solo su taluni aspetti di carattere generale, come la partecipazione di AN IN al clan MA, ma anche relativamente ad altri aspetti più particolari e circostanziati, come l'indicazione del bar Champs Elysees e delle altre strutture commerciali riconducibili allo stesso quale luogo di incontro tra gli associati del clan MA e tra quest'ultimi e quelli di altri clan e la specificazione del ruolo dell'imputato che consiste nel gestire i soldi dei MA, investendoli nelle realizzazione di costruzioni abusive e nelle attività commerciali. I giudici di merito hanno, infine, evidenziato che tutte le dichiarazioni sopra richiamate non possono, come anche ripetutamente ribadito nelle tre occasioni nelle quali la Suprema Corte si è occupata del procedimento in fase cautelare, qualificarsi come de relato, ma piuttosto come fonti dirette siccome tratte dalla conoscenza personale del collaborante maturata nel gruppo di appartenenza.
1.2. Con riguardo alle intestazioni fittizie ex art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992, limitando l'esame soltanto a quelle tuttora d'interesse in considerazione dei ricorsi di legittimità, i giudici di merito hanno evidenziato quanto segue: - per le intestazioni formalmente riconducibili a ES OV, coniuge di IN AN, e a EL AN, FI del predetto, è predicabile la riconducibilità a IN AN in considerazione della sproporzione dei redditi che non consentiva l'acquisto, nonché per la etero-direzione degli intestatari fittizi da parte di IN AN. La lettura complessiva delle acquisizioni lascerebbe trapelare, secondo i giudici di merito, l'esistenza di una «holding imprenditoriale» che vede al vertice AN. È stata, invece, giudicata carente la dimostrazione della volontà elusiva in materia di misure di prevenzione, perché l'intestazione ai familiari è apparsa piuttosto il modo di ridistribuire la ricchezza accumulata e di evitare il possibile sequestro penale dei beni, sicché le imputate sono state assolte sotto il profilo soggettivo, mentre è stato dichiarato inammissibile l'appello delle stesse in quanto ritenuto incidentale rispetto a quello proposto dal Pubblico ministero e, a sua volta, dichiarato inammissibile;
- in relazione all'intestazione fittizia ex art. 12-quinquies I. n. 356 del 1992 contestata al capo B14) a IN AN, come interponente, e a IO NO, SE NO DI AR, LE ZA, SE NT e LE EC, quali interposti, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la fattispecie oggetto di giudizio sulla base delle indagini finanziarie e delle dichiarazioni del collaboratore IA, elementi giudicati convergenti nel senso della fittizietà, sia della costituzione della società a responsabilità limitata degli interposti, sia del successivo affitto di azienda