Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 23/02/2023, n. 05577
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20956/2017 R.G. proposto da Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte Nord, in persona del presidente e del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. Lorenzo Bertaggia del Foro di Novara e dall'Avv. Enrico Dante, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Tacito n.
- ricorrente -
contro
Comune di Gravellona Toce, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso anche dísgiuntamente dall'Avv, Maurizio Fogaqnolo del Foro di Ivrea e dall'Avv. Guido Francesco Rornanelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n.
5 - controrícorrente - avverso la sentenza della Commissione Regionale Tributaria del Piemonte n. 667/17 depositata il 18 aprile 2017 Udita la relazione svolta nella udienza del 12 gennaio 2023 dal Consigliere Stefania Bili RITENUTO CHE - l'Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte Nord propone tre motivi di impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la richiesta di rimborso dell'Imu per l'anno 2012;
- il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 in combinato disposto con l'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con gli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, con l'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modifiche in I. n. 214 del 2011, con l'art. 91 bis del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modifiche in I. n. 27 del 2012 e con il d.m. n. 200 del 2012;
contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la spettanza dell'esenzione dal pagamento dell'Imu in capo alla ricorrente, ritenendo ostativo il mancato utilizzo diretto da parte della stessa degli immobili.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la