Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2023, n. 15846

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2023, n. 15846
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15846
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR IE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/10/2022 del Tribunale di Milano;
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 ottobre 2022, il Tribunale di Milano, accogliendo l'appello proposto dal Pubblico ministero a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., ha applicato gli arresti domiciliari a IE AR, per il reato di cui all'art. 512-bis, cod. pen., aggravato ai sensi dell'art.. 416-bis.1 stesso cod., e per quello di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000. 2. In parziale accoglimento del ricorso proposto dall'indagato, la Corte di cassazione, con sentenza della 2 Sezione, n. 26903 del 10 giugno 2022, ha annullato detta ordinanza limitatamente al riconoscimento della citata aggravante, rinviando al Tribunale per la disamina sul punto e sui motivi inerenti le esigenze cautelari, rimasti assorbiti da tale decisione.

3. In sede di rinvio, Il Tribunale del riesame - ritenuta superata la questione della gravità indiziaria in ordine alla citata aggravante, essendo nelle more intervenuta sentenza di condanna in primo grado che l'ha esclusa - ha confermato la misura cautelare, ritenendo comunque immutato il già ravvisato pericolo di reiterazione criminosa, poiché non sarebbero emersi elementi sufficienti per ritenere che il AR si sia allontanato da quel contesto criminale di "ndrangheta", nel quale sono maturate le condotte delittuose addebitategli. In mancanza, dunque, di segni di una rivisitazione critica del proprio vissuto, qualificato anche da numerosi precedenti penali per reati anche gravi, il semplice decorso del tempo - hanno affermato i giudici dell'appello cautelare - ha valenza neutra, mentre non sono sufficienti ad escludere l'anzidetto pericolo né l'avvenuto trasferimento di residenza, trattandosi

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