Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2019, n. 47241

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2019, n. 47241
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47241
Data del deposito : 21 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AL RN NI AN CE, nato a [...] il [...] RI NU, nato a [...] il 04/11,11957, AN US, nato a [...] il [...], AR UI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta emessa in data 06/03/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per l'imputato US AN l'Avv.to Felice Cantaro, in sostituzione dei difensori di fiducia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato UI AR il difensore di fiducia, Avv.to Vittorio Giardino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato AL RN NI AN CE il difensore di fiducia, Avv.to US Cinardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;udito per l'imputato NU RI il difensore di fiducia, Avv.to Antonio Gagliano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza emessa in data 23/02/2017 dal Tribunale di Gela, con cui gli imputati erano stati dichiarati responsabili e condannati a pena di giustizia per i reati a loro rispettivamente ascritti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NU RI, RN NI AN CE AL, US AN in relazione al reato di cui al capo a) della rubrica - art. 416 cod. pen., in Gela e Licata dal settembre 2005 al settembre 2007 - in quanto estinto per prescrizione e, concesse ai predetti imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., riduceva la pena a ciascuno inflitta in anni due di reclusione in relazione al reato di cui al capo b) - artt. 81, comma 2, 110, 479 cod. pen., in Gela, dal settembre 2006 al giugno 2006 -;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di UI AR in relazione al reato di cui al capo m) - artt. 81, comma 2, 110, 479 cod. pen., in Gela e Licata dal 2001 fino al luglio 2006 -, in esso assorbito il reato di cui al capo o), in quanto estinto per prescrizione quanto alle condotte commesse fino al mese di ottobre 2004, e, considerate le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., riduceva la pena in anni uno di reclusione.

2. In data 28/09/2018 RN NI AN CE AL ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to US Cinardi, per:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'errata applicazione delle disposizioni sulla competenza territoriale, posto che sin dall'originaria contestazione la più grave fattispecie ascritta all'imputato era quella di cui all'art. 416 cod. pen., aggravata dal ruolo di capo e promotore, reato permanente, per il quale la competenza territoriale, a norma dell'art. 8, comma 3, cod.. proc. pen., avrebbe dovuto essere individuata nel luogo in cui aveva avuto inizio la consumazione, nel caso di specie Licata, sede delle società proprietarie dei vari istituti scolastici, con conseguente erronea applicazione delle regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen.;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli att. 516, 517, 522 cod. proc. pen., non potendosi condividere la valutazione operata dapprima dal Tribunale, quindi dalla Corte territoriale, consistente nei qualificare come precisazione del capo di imputazione l'attività compiuta dal pubblico ministero all'udienza del 26/09/2016, costituente, invece, una vera e propria contestazione suppletiva, atteso che un'attività di precisazione del capo di imputazione si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità citata in ricorso;
in particolare, anche volendo aderire all'orientamento meno rigoroso, secondo il quale sarebbe comunque possibile procedere alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante già nota nella fase delle indagini preliminari, ciò non fa venire meno il profilo della idoneità della contestazione stessa ad incidere sul temine di prescrizione del reato originariamente contestato, già decorso nel caso di specie;
peraltro, la giurisprudenza citata dai giudici di merito non appare pertinente, atteso che essa ha ad oggetto casi nei quali la natura fidefacente dell'atto emerga pacificamente, cosa non verificatasi nel caso di specie, concernente il registro di classe ed il registro dei professori, come dimostrato dal fatto che nei confronti degli autori materiali dei reati era stata formulata richiesta di archiviazione da parte della Procura di Gela per intervenuta prescrizione, accolta dal Giudice delle indagini preliminari;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 479, 476, comma secondo, cod. pen., essendo stati il registro di classe ed il registro dei professori qualificati come atti pubblici fidefacenti, in aperto contrasto con l'orientamento della Cassazione sul punto, del tutto travisato dalla sentenza impugnata, apparendo evidente come la natura fidefacente di un atto debba dipendere da una previsione normativa, risultando, in tal senso, assolutamente inconcludente il richiamo al d.m. del 5 maggio 1993 ed al successivo o.m. del 2 agosto 1996, n. 236, che non assegnano alcuna funzione certificatrice all'insegnante, come confermato dalle sentenze di legittimità indicate nelle sentenze di merito, peraltro del tutto impropriamente e/o erroneamente richiamate, in alcuni casi addirittura dimostrative dell'assunto contrario a quello sostenuto dai giudici di merito.

3. In data 04/10/2018 NU RI ricorre, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Antonio Gagliano, per:

3.1. violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata prova della notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello presso il domicilio eletto dall'imputato in Gela, alla via Marmolada n. 9, non risultando dalla relata di notifica l'attestazione del luogo dove la stessa era stata eseguita, ma solo la circostanza che era stata effettuata a mani della moglie;

3.2. violazione di norme processuali sancite a pena di nullità e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla questione della competenza territoriale, già proposta in sede di udienza preliminare e reiterata in sede di primo grado e di appello, essendo stato rilevato come il reato associativo 'era stato commesso nel luogo ove avevano sede le società Sales s.r.l. e Safes s.r.I., costituite ed amministrate in Licata, nel circondario del Tribunale di Agrigento, sino a quasi tutto il 2006, dovendosi rilevare come la più grave imputazione, al momento dell'esercizio dell'azione penale ed al momento dell'udienza preliminare, fosse proprio il reato associativo, la cui consumazione aveva avuto inizio, come detto, nel territorio di Agrigento, in aperto contrasto con quanto sul punto affermato dai giudici di merito, peraltro in contrasto con quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 46134 del 2009;

3.3. violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 597, 604, comma 1, 522, 178, 180 cod. proc. pen., 27 e 111 cost., 6 e 7, Carta EDU, atteso che la circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., non era mai stata contestata, bensì ritenuta i n sentenza dal giudice di merito, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e dei criteri di prevedibilità e di legalità dell'accusa penale, come richiamati dagli artt. 6 e 7 della Carta EDU sulla scorta delle giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non essendo in alcun modo prevedibile l'aggravante in esame;
non a caso, infatti, il profilo della fidefacenza dell'atto era stato evidenziato solo dopo il decorso del termine di prescrizione del reato di cui all'art. 479 cod. pen., non avendo la pubblica accusa ritenuto di modificare l'originaria imputazione, come dimostrato, inoltre, dall'archiviazione della notitia criminis in riferimento agli insegnanti a vario titolo coinvolti nella falsificazione, per decorso del termine di prescrizione, nonché dall'ordinanza adottata dal Giudice per l'udienza preliminare in data 19/10/2011 che, in sede di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, aveva indicato la competenza territoriale del Tribunale di Gela in riferimento alla più grave fattispecie associativa;

3.4. violazione di norme processuali sancite a pena di nullità, mancata assunzione di prova decisiva, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c), d), e), cod. proc. pen., atteso che, in riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. - peraltro oggetto di una mera precisazione del capo di imputazione da parte del pubblico ministero all'udienza del 29/09/2016, e non di una contestazione ex art. 517 cod. proc. pen. - la difesa aveva richiesto, con lista testi tempestivamente depositata, l'ammissione di nuovi testi, reiterando detta richiesta alle udienze del 03/11/2016 e 15/12/2016;
sul punto la Corte territoriale ha fornito una motivazione del tutto illogica, avendo ritenuto che la difesa avesse formulato istanza ex art. 603 cod. proc. pen., laddove si era inteso sottolineare la violazione dei diritti di difesa dell'imputato, argomento del tutto pretermesso dalla Corte di merito, la quale si è limitata ad affermare che le prove dichiarative richieste dalla difesa non avrebbero apportato alcun contributo conoscitivo all'accertamento dei fatti, laddove, in caso di contestazione di nuova circostanza

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