Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2022, n. 09534
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ER nato il [...] avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato Avvocato MARTINI MARCO il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 08/06/2020, in parziale riforma della sentenza emessa in data 19/08/2017 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere nei confronti di LA RG per i reati di cui agli artt. 476, 482 e 61 n.2) c.p. (capo a) e 477, 482 e 61 n.2) c.p. (capo c) per intervenuta prescrizione e confermava la condanna dell'imputato per il reato di riciclaggio ex art. 648 bis cod. pen. di una autovettura rubata, rideterminando il trattamento sanzionatorio.
2. LA RG con un unico motivo articolato in più censure deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 648 bis c.p., 125 comma 3, 192, 546, 603 c.p.p. e art. 6 CEDU. Lamenta, in primo luogo, che i giudici di merito, incorrendo in una serie di travisamenti del materiale probatorio, avevano affermato la responsabilità dell'imputato sul presupposto, indimostrato, circa la attribuibilità allo stesso dell'utenza telefonica mobile 3287792068 nonché valorizzando taluni elementi che costituivano meri indizi privi dei requisiti di cui all' art. 192 comma 2 c.p.p. Assume che dovevano essere ritenute inutilizzabili le dichiarazioni rese dal coimputato DO lune - ritenute di riscontro alla corretta identificazione del soggetto che aveva in suo il cellulare suddetto - acquisite ai sensi dell'art. 512 bis c.p.p. Rileva che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, mancavano i presupposti per ritenere sussistente il requisito della assoluta impossibilità di ripetere l' atto in quanto le infruttuose ricerche dello stesso erano state effettuate solamente in Romania ove risultava domiciliato ma non anche in Moldava nella citta di Chisinau ove lo stesso, che aveva anche la cittadinanza moldava, risultava svolgere attività lavorativa presso la ditta Unicom con sede presso la cittadina suddetta né alcuna ricerca era stata effettuata presso le carceri italiane. Evidenzia che in tal modo era stato pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato con violazione dell'art. 6 CEDU. Osserva, ancora, che i giudici di merito non avevano in alcun modo