Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/03/2022, n. 10728

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/03/2022, n. 10728
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10728
Data del deposito : 24 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nel procedimento a carico di CC UD, nato a [...] il [...] NE AN, nato a [...] [...] avverso l'ordinanza del 23/04/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente DR IA AN;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 aprile 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nei confronti di UD CC e AN NE, indagati per i reati di cui agli artt. 633 e 635 cod. pen. e, contestualmente, ha disposto che il pubblico ministero istruisse il procedimento nel termine di novanta giorni, con ulteriori indagini «volte all'accertamento delle singole responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 646 cod. pen., ravvisabile nell'appropriazione di parti del locale ad uso commerciale (paiono segnatamente da tenere distinte le posizioni del CC e dell'NE in considerazione dell'arco temporale in cui ciascuno ha gestito l'attività)». L'ordinanza prosegue, sul punto, affermando che è «da verificare anche la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede delle vetrine danneggiate, sostenuta dall'opponente con riferimento al delitto di cui all'art. 635 cod. pen.»;
e aggiunge che si «dovrà quindi procedere all'interrogatorio degli indagati e, sulla scorta delle loro dichiarazioni, assumere ulteriori elementi atti a chiarire la vicenda». Il procedimento trae origine dalla denunzia-querela, presentata il 22 ottobre 2019, dal legale rappresentante della società "RI Due s.r.l." nei confronti delle persone - da identificare - responsabili di avere materialmente "depredato e danneggiato" i locali concessi in locazione alla "Laboratorio + s.r.l." di cui gli indagati erano legali rappresentanti. Il pubblico ministero, in data 2 dicembre 2019, ha depositato richiesta di archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato, ritenendo, da un lato, che la permanenza nell'immobile occupato dagli indagati UD CC e AN NE non potesse essere considerata quale "invasione di edificio" e, quindi, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. e, dall'altro, che non fosse neppure configurabile il delitto di danneggiamento, come modificato dal d.lgs. n. 7/2016, non essendovi stata alcuna violenza o minaccia alla persona. Dopo un primo provvedimento di archiviazione annullato in sede di reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, con l'ordinanza impugnata - emessa all'esito dell'udienza camerale celebrata il 14 aprile 2021 a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa RI ZU, pur ritenuta l'inammissibilità della predetta opposizione per tardività della sua presentazione - ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, disponendo le ulteriori indagini di cui sopra.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto del 6 maggio 2021, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Ancona, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico articolato motivo, con il quale si lamenta l'abnormità dell'impugnato provvedimento, sul rilievo che il giudice per le indagini preliminari, pur dichiarando inammissibile l'opposizione all'archiviazione e non pronunciandosi sui reati ipotizzati ex art. 633 e art. 635 cod. pen., per i quali era stata richiesta l'archiviazione, «avrebbe rigettato la richiesta avanzata ex art. 408 cod. proc. pen., ritenendo sussistente il diverso reato di cui all'art. 646 cod. pen., ordinando conseguentemente lo svolgimento di ulteriori indagini consistenti in via esclusiva nell'interrogatorio degli indagati, al fine di verificare la possibilità di assumere ulteriori elementi atti a chiarire la vicenda». A sostegno del motivo proposto, il ricorrente richiama alcune pronunce della Corte di cassazione - Sez. 2, n. 15299 del 21/12/2012, dep. 2013, Trisolino, Rv. 256480;
Sez. 6, n. 1052 del 14/11/2012, Argenio, Rv. 253650;
Sez. 6, n.1783 del 19/12/2005, Grilli, Rv. 233388 - secondo le quali si deve ritenere abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, in esito ad udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al pubblico ministero di svolgere l'interrogatorio dell'indagato, non essendo tale atto mezzo di indagine, ma strumento di garanzia e difesa, che presuppone la già intervenuta acquisizione di elementi astrattamente integranti un'ipotesi di reato, ed è diretto a consentire all'indagato l'opportunità, ove ritenga di rilasciare dichiarazioni, di fornire la propria versione dei fatti. Secondo la ricostruzione interpretativa fatta propria dal ricorrente, dunque, «imbastire un atto processuale che manca dei requisiti minimali di validità (basti pensare che il p.m. non può procedere a contestazioni perché l'accusa è tanto dubbia da averne chiesto l'archiviazione) costituisce una alterazione della struttura logica del processo penale ed una implicita stasi dello stesso assolutamente ingiustificabile». Il ricorrente non trascura di richiamare anche la decisione della Sez. 6, n. 48573 del 14/03/2019, Calcano, Rv. 277412, che ha affermato un principio di segno contrario, e sostiene, in senso critico, la natura minoritaria di tale orientamento e la non condivisibilità dello sforzo ermeneutico volto ad identificare l'abnormità con uno stallo della procedura di tipo meccanicistico e non sostanziale, osservando come, nel caso concreto oggetto di ricorso, si assista ad una indebita regressione della sequenza logico-cronologica del procedimento.

3. Il procedimento è stato assegnato alla Seconda Sezione, di fronte alla quale, con requisitoria scritta in data 5 luglio 2021, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, richiamato il più recente orientamento di legittimità, espresso con la sentenza n. 48573 del 14/03/2019, secondo la quale non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e richieda nuove indagini, consistenti nell'interrogatorio dell'indagato. Sostiene che, così operando, il giudice non esercita poteri eccedenti la sua competenza, né rende una pronunzia che si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, o che, comunque, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Invero «non si realizza né un indebito ritorno ad una fase del procedimento già esaurita e conclusa, né una paralisi irrimediabile del suo corso, considerato che la sfera di valutazione del giudice per le indagini preliminari non è limitata ad un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, ma è estesa al complesso degli atti procedimentali rimessi al giudice dall'organo requirente, nel rispetto delle prerogative del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale». Del resto, aggiunge la decisione oggetto di richiamo da parte del Procuratore generale, «valutare ab origine la superfluità delle dichiarazioni dell'indagato — sul presupposto che quest'ultimo non ha alcun dovere di accusarsi o discolparsi o di fornire elementi di riscontro alle tesi dell'accusa - comporta un sindacato anticipatorio di merito».

4. La Seconda Sezione della Corte di cassazione, cui è stato assegnato il ricorso, ha evidenziato l'esistenza di un contrasto interpretativo in merito e, con ordinanza n. 36417/21, emessa in data 28 settembre 2021 e depositata in data 7 ottobre 2021, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite. Il contrasto - definito come radicato ed attuale - è stato ravvisato dalla Sezione rimettente in relazione alla portata del potere attribuito al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., di indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie, con particolare riferimento all'eventuale abnormità del provvedimento che individui tali indagini esclusivamente nell'interrogatorio degli indagati. In tal senso, l'ordinanza in esame ha ritenuto che il vaglio di legittimità da operarsi sulla decisione impugnata richieda la corretta delimitazione dell'ambito di operatività della predetta disposizione, da leggersi anche alla luce della disciplina ricavabile dagli artt. 326 e 358 cod. proc. pen., secondo i quali il pubblico ministero ha il dovere di compiere ogni attività necessaria ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, nell'ambito del principio di completezza delle indagini preliminari. L'ordinanza evidenzia, altresì, che il citato art. 409, comma 4, risulta posto, anche nella lettura datane dalla Corte costituzionale, a presidio della completezza delle indagini, al fine di evitare un esercizio solo apparente dell'azione penale (Corte Cost., sent. n. 263 del 1991 e sent. n. 88 del 1991), precisando, al contempo, che l'indicazione proveniente dal giudice comporta la devoluzione di un tema d'indagine che il pubblico ministero può e deve svolgere in piena autonomia e libertà di scelta circa la natura, il contenuto e le modalità di assunzione dei singoli atti necessari al fine dell'eventuale esercizio dell'azione penale (si richiamano, altresì, Corte Cost., ord. n. 96 del 2014 e ord. n. 253 del 1991).

4.1. In tale quadro di riferimento, l'ordinanza di rimessione perviene ad esaminare le decisioni che esprimono i due orientamenti giurisprudenziali contrapposti: il primo di essi, in particolare, si colloca in una prospettiva che configura come abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che disponga, quale accertamento

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