Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2023, n. 22541

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2023, n. 22541
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22541
Data del deposito : 24 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Catanzaro DE RD AN nato a [...] il [...] DE RD AN nato a [...] il [...] DE RD AN nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, G. Pratola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. t: fr

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione rigettava l'opposizione proposta dalla Procura generale presso la Corte d'appello in sede avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2021 di revoca della confisca definitiva e del sequestro di quote sociali della società 3D s.r.I., di proprietà di ES, NA e LA De DO, cedute a TO e GI IP nonché a UC AS, confisca disposta ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 8 giugno 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, dalla medesima Corte d'appello, in data 3 febbraio 2017, con sentenza divenuta definitiva in data 16 maggio 2018. 2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, denunciando due vizi di seguito riassunti, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1.Con il primo motivo si eccepisce la nullità dell'ordinanza adottata per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 666 e 127 cod. proc. pen. Si assume che, per revocare la confisca delle quote della s.r.l. 3D, disposta, ai sensi dell'art. 12-sexies legge n. 306 del 1992, con sentenza irrevocabile, doveva essere avvisata, della relativa procedura, l'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e Destinazione dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si deduce che detto vizio è relativo all'ordinanza del 2 marzo 2022, per omesso avviso nei confronti della 3D s.r.I., in custodia e amministrazione giudiziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'Agenzia Nazionale nonché di UC AS, GI e TO IP, nei cui confronti era stata disposta la confisca della totalità delle quote e dei beni aziendali della 3D s.r.l. nel giudizio di cognizione. Si richiama l'art. 666 cod. proc. pen. e se ne invoca una lettura congiunta con la previsione di cui all'art. 127 cod. proc. pen., il quale, al comma quinto, evidenzia come sia causa di nullità dell'ordinanza adottata l'omessa osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, comprendendo tra queste la previsione di cui al comma 1, secondo la quale l'avviso è comunicato o notificato alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. In definitiva, si osserva che la pronuncia richiesta (revoca della confisca disposta con sentenza irrevocabile) involgeva questioni di merito coperte dal giudicato sia nei confronti di NA, ES e LA De DO che nei confronti dei IP e di UC AS, nonché dell'Agenzia Nazionale, oltre che dell'amministrazione giudiziaria di 3D s.r.I., ai quali, in quanto parti o, comunque, soggetti interessati, doveva essere dato avviso, ai sensi dell'art. 127, comma 1, cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 12-sexies legge n. 356 del 1992 e 676 cod. proc. pen. Si assume che la confisca disposta, ai sensi dell'indicata norma, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere tra quelli indicati dall'art. 676 cod. proc. pen. come "altre competenze". Né si può applicare, secondo la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, l'istituto della revoca prevista espressamente per le misure di prevenzione patrimoniale (si richiama Sez. 1, Rv. 276491;
Sez. 3, n. 15847 del 25/10/2016). Si deduce, quindi, che il giudice dell'esecuzione non poteva revocare la confisca con il provvedimento del 2 dicembre 2021 e che, in sede di opposizione a detto provvedimento da parte del Procuratore generale, non poteva decidersi sul punto, senza la necessaria integrazione del contraddittorio. Si riportano stralci della sentenza del 3 febbraio 2017, con la quale, in sede di cognizione, la Corte d'appello di Catanzaro ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per la confisca delle quote sociali attinenti alla società 3D s.r.l. e si evidenzia che la decisione di revoca involgeva questioni di merito, coperte da giudicato, non revocabile in sede di esecuzione.

3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, G. Pratola,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi