Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2023, n. 21705
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, con le quali si chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta, altresì, la memoria di replica dell'avv. Enrico BISOGNO per OR AB, con la quale, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, si insistito nell'accoglimento del ricorso. n Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale OR AB era stato condannato per il reato di cui all'art. 95 d.P.R., n. 115 del 2002 (in Nocera Inferiore il 29/6/2016), per avere, nella istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, attestato falsamente di esser privo di redditi, laddove dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza era emerso che allo stesso e ai suoi familiari erano state corrisposte somme superiori ai limiti di legge (euro 15.885,89 erogati al predetto e euro 6.232,66 alla moglie, risultata altresì proprietaria di cinque fabbricati).
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche delle quali si deve tenersi conto nell'applicazione della legge penale, nonché vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione di penale responsabilità. L'imputato sarebbe incorso in errore con riferimento all'anno d'imposta rilevante, indottovi dalle istruzioni ricevute in merito alla compilazione del modello
ISEE
2015 che, in base a circolari INPS, avrebbero imposto di dichiarare i redditi del 2013 e non del 2014. I giudici d'appello, pur non avendo replicato l'errore del primo giudice che aveva rilevato la incerta provenienza del documento dimostrativo dell'assunto difensivo, avrebbero omesso comunque di valutare se la falsa dichiarazione potesse derivare da una condotta solo colposa. Con il secondo e il terzo motivo, infine, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento - rispettivamente - alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., della quale assume la sussistenza delle condizioni in relazione al danno in concreto arrecato e alla non abitualità del comportamento, essendo stato il beneficio immediatamente revocato;
e alla dosimetria della pena, anche in questo caso assumendo la mancata considerazione dell'assenza di danno e, al di là della ritenuta inescusabilità dell'errore, delle indicazioni ricavate dalla circolare INPS per la compilazione del modello
ISEE
2015. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte di merito, nell'esaminare le questioni rassegnate al suo vaglio, in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli del ricorso, ha ritenuto la sussistenza del delitto in esame, quanto all'elemento soggettivo, affermando che la doglianza era stata debitamente scrutinata dal Tribunale e che, rispetto a tale vaglio, la difesa non aveva modificato la propria prospettazione (ricorrenza di errore nel quale il OR sarebbe eventualmente incorso per colpa), altresì rilevando che, nella specie, l'imputato aveva violato entrambi i parametri di riferimento (reddito imponibile e altri redditi) atteso che, al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, aveva rappresentato nella autodichiarazione ISEE solo i redditi dell'anno d'imposta 2013 e non, come dovuto, del 2014, avendo già presentato la dichiarazione dei redditi per tale anno d'imposta e la domanda nel dicembre 2015. Inoltre, la buona fede era smentita dal