Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2022, n. 22783
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Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 6340del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da IN ET (C.F.: [...]) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato Vittorio Accarino (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.p.A. (C.F.: 13444081007), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, Roberto Tavani, quale procuratrice di AUGUSTUS SPV S.r.l.con unico socio (C.F.: 04547030264) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato Massimo Mannocchi (C.F.: [...]) -controricorrente- nonché UNICREDIT S.p.A. (P.I.: 00348170101), in persona del legale rappresentantepro tempore CONDOMINIO DI VIA F.LLI BOZZI N. 14 -MILANO (P.I.: 03283830960), in persona dell’amministratore pro tempore Ric. n. 6340/2017 –Sez.
3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 10 -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Mila- non. 3370/2016, pubblicata in data 2 settembre 201 6 ;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 23 giugno 2022dal consigliere Augusto Tatangelo;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Battista Nar- decchia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Nel corso di un procedimento esecutivo promosso dalla Banca di Roma S.p.A. (nelle cui posizioni soggettive è successiva- mente subentrata Augustus SPV S.r.l., rappresentata nel pre- sente giudizio dalla mandataria Phoenix Asset Management S.p.A.) per l’espropriazione di un immobile di proprietà di Be- nedetto Accarino, quale terzo datore di ipoteca per un debito di ES LE, è intervenuto il Condominio del fabbri- cato sito in Milano, via F.lli Bozzi n. 14, per un credito vantato nei confronti dell’Accarino. Dopo la conversione del pignora- mento ai sensi dell’art. 495 c.p.c., il giudice dell’esecuzione ha provveduto all’assegnazione ai creditori delle somme versate dall’esecutato e quest’ultimo ha proposto opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Milano. La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre l’Accarino, sulla base di tredicimotivi. Resiste con controricorso Phoenix Asset Management S.p.A., in rappresentanza di Augustus SPV S.r.l.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata inizialmente disposta la trattazione nella camera di consiglio del 1° febbraio 2022 della Seconda Sezione Civile di Ric. n. 6340/2017 –Sez.
3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 10 questa Corte, che però, all’esito della relativa adunanza came- rale, ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza e, rilevato trattarsi di controversia di competenza tabellare della Terza Sezione Civile, l’ha rimessa al Presidente per l’assegnazione a quest’ultima. È stata quindi disposta la trattazione in pubblica udienza pres- so la Terza Sezione Civile, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176 ( e successive proroghe e modifica- zioni). Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.I motivi del ricorso risultano rubricati come segue: «1) Violazione dell’art. 77 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. 2) Violazione dell’art. 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. 3) Violazione dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – Carenza di legittima- zione attiva. 4) Violazione degli artt.2909 codice civile e 324 c.p.c. in rela- zione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. 5) Violazione dell’art. 618 c.p.c., dell’art. 102 c.p.c. e dell ’ art.489 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. 6) Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. 7) Violazione dell’art. 2697 codice civile e 512 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. 8) Violazione del D.M. n. 127/2004 e dell’art. 112 c.p.c. in re- lazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.chiesto e pronunciato. 9) Violazione art. 474 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Ric. n. 6340/2017 –Sez.
3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 10 10) Violazione degli artt. 139, 140, 156, 160 c.p.c. e 555 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. 11) Violazione degli artt. 2808, 1175 e 1375 codice civile in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. 12) Violazione degli artt. 512 e 617 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. 13) Violazione degli artt. 24 e 111 Costituzione e 569 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.».
2.Risulta pregiudiziale ed assorbente l’esame del quinto mo- tivo del ricorso, con il quale si deduce la nullità dell’intero giu- dizio di merito per la mancata partecipazione allo stesso di un litisconsorte necessario e, segnatamente, del debitore princi- pale ESLE, a garanzia dell’obbligazione del quale lo stesso ricorrente (esecutato) aveva concesso ipoteca sul proprio immobile, pignorato in suo danno ai sensi dell’art. 602 c.p.c.. Il motivo (che ha comunque