Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25145

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 25145
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25145
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO PI LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato FULVIO PEDONE, del foro di LECCE, che si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 15/12/2021, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 24/6/2016 nei confronti di ER UI AG, dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975 e confermava nel resto l'impugnata sentenza.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento alla inattendibilità del riconoscimento fotografico dell'imputato in sede di indagini, alla contraddittorietà dei risconti ed all'immotivato rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Contesta, in particolare, le modalità con cui è stata effettuata l'individuazione fotografica, non preceduta dalla descrizione delle fattezze del soggetto che ha commesso il reato e dalla precisazione del contesto della percezione visiva del medesimo, anche con riferimento alla durata ed alle modalità della stessa, evidenziando che plurime sono le incongruenze tra le deposizioni delle persone offese e numerose le difformità tra le indicazioni fornite dalle persone offese e le oggettive caratteristiche fisiche dell'imputato e dell'abbigliamento da questi indossato. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta avrebbe consentito di far chiarezza e di eliminare le contraddizioni e le incertezze emerse nel giudizio di primo grado.

2.1 Con il secondo motivo eccepisce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 192 e 391-bis e segg. cod. proc. pen. Osserva la difesa come, nel confermare la responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale abbia fortemente svalutato le dichiarazioni dei testi a discarico escussi in sede di indagini difensive, che hanno collocato l'imputato all'interno della sua abitazione nel periodo in cui erano stati commessi i reati, ritenendoli inattendibili in ragione dei rapporti intercorrenti con il AG;
come sia illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che l'imputato non rappresentò nell'immediatezza che più persone avrebbero potuto riferire che, nel momento in cui si erano svolti i fatti per cui si procede, si trovava presso la propria abitazione, dove era ristretto agli arresti domiciliari;
come l'argomento per cui il ricorrente era autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa sia privo di rilevanza, tenuto conto della diversità degli orari lavorativi, rispetto a quello in cui si erano verificati i fatti;
come non vi sia alcun movente economico, atteso che il AG percepiva la somma di euro quattrocento mensili a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa che svolgeva, per cui non aveva la necessità di compiere una rapina che gli avrebbe fruttato un bottino di appena cento euro.

2.2 Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento alla esclusione della desistenza volontaria. Rileva, in particolare, che i giudici di appello hanno ritenuto configurabile nel caso di specie una ipotesi di ravvedimento attivo e non di desistenza volontaria, evidenziando che si è in presenza di un tentativo compiuto, dovendosi escludere solo la realizzazione dell'evento;
che tale conclusione è errata alla luce delle emergenze probatorie, segnatamente della testimonianza di NI TO, da cui risulta che l'intruso, per sua libera scelta, ebbe a desistere dall'azione criminosa, allontanandosi dalla abitazione delle persone offese;
che, dunque, al più si potrebbe ravvisare una ipotesi di violenza privata.

2.3 Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., con

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