Cass. civ., sez. I, sentenza 02/12/2011, n. 25861

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La disciplina relativa al luogo di notifica, fissata dal terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., si riferisce unicamente alle notifiche dell'eventuale opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., e dei conseguenti atti endoprocessuali, mentre la notificazione della sentenza, che abbia definito il giudizio introdotto da tale opposizione al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, segue la regola generale di cui, alternativamente, agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., per la parte costituita mediante procuratore o personalmente, o all'art. 292 cod. proc. civ., per il contumace. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha negato la tardività dell'appello, eccepita sulla ritenuta efficacia, ai fini sollecitatori dell'impugnazione, della notifica della sentenza di primo grado del giudizio di opposizione a precetto effettuata presso la cancelleria nei confronti dell'intimante contumace, stante la compressione del diritto di difesa di quest'ultimo e l'ingiustificata disparità di trattamento, rispetto al contumace nel processo ordinario di cognizione, che deriverebbero dall'estensione, a tali fini, della portata dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/12/2011, n. 25861
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25861
Data del deposito : 2 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Grazia - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18122/2007 proposto da:
RO RO (C.F. SVRRSR39H21F8939O), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso il Dott. GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVIA EMILIO PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
DI NC MI (c.f. [...]), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso l'avvocato D'AMATO DOMENICO, rappresentata e difesa dagli avvocati CASTELLI VINCENZO, TROISI GIUSEPPE, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2052/2006 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 10/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'1 aprile 2004 il signor RO IO proponeva opposizione dinanzi al giudice di pace di Venezia al precetto di pagamento della somma di Euro 2410,00 notificatogli dall'ex coniuge, signora AC Di RA, a titolo di contributo di mantenimento rimasto insoluto per diversi mesi. Deduceva la carenza di legittimazione passiva per erronea indicazione del proprio cognome in Siverio, anziché VI, e
l'eccessività dell'ammontare preteso, inclusivo anche della mensilità del marzo 2004 non ancora maturata, oltre che di interessi anatocistici e voci di spesa processuale non liquidate ne' documentate.
Nella contumacia della convenuta il giudice di pace, con sentenza 30 giugno 2004, accoglieva l'eccezione pregiudiziale di rito e per l'effetto dichiarava la nullità del precetto.
In riforma della decisione, sul gravame della Di RA, il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione e condannava il VI alla rifusione delle spese di lite.
Motivava:
- che l'impugnazione proposta era procedibile, nonostante la notificazione di un precedente atto di appello non seguita dalla costituzione in giudizio, perché proposta prima che fosse scaduto il termine breve per impugnare e senza che fosse stata emessa, nelle more, alcuna dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del primo gravame;

- che non era maturata alcuna preclusione, in quanto la notifica della sentenza all'opposta contumace non era idonea a far decorrere il termine breve: a nulla rilevando che la Di RA avesse avuto conoscenza della sentenza del giudice di pace in occasione di un'udienza relativa ad altro processo;

- che neppure l'omessa esposizione sommaria dei fatti era causa di inammissibilità, dal momento che i dati riportati nell'allegata sentenza di primo grado erano sufficienti a consentire la cognizione della controversi;

- che era irrilevante l'indicazione erronea del nome del debitore nell'intestazione del decreto del tribunale di Palermo, visto che tale nominativo era poi riportato in modo esatto sia nel dispositivo, che nella motivazione e non aveva sollevato dubbi di sorta nella parte processuale;

- che la voce relativa alle spese processuali generali era dovuta anche in carenza di liquidazione nel titolo esecutivo giudiziale, in quanto prevista dalla tariffa professionale;
come pure quella relativa alla corrispondenza informativa, che doveva intendersi presuntivamente provata.
Avverso la sentenza notificata il 20 aprile 2007 il signor VI IO proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi, notificato il 19 giugno 2007 ed ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Deduceva:
1) la violazione degli artt. 165, 166, 168, 171, 307, 347 e 359 cod. proc. civ., art. 125 disp. att. cod. proc. civ., perché il Tribunale
di Venezia non aveva rilevato l'improcedibilità dell'appello precedentemente notificato dalla Di RA in data 4 novembre 2004 senza che ne seguisse la tempestiva costituzione;

2) la violazione delle medesime norme sopra richiamate nonché la carenza di motivazione nel ritenere ammissibile il secondo appello proposto dalla Di RA, non costituitasi a seguito del primo atto di citazione in pendenza del termine per la costituzione dell'appellato: senza il rispetto della forma rituale della comparsa di riassunzione riproducente il contenuto dell'atto d'appello come richiesto espressamente dall'art. 125 disp. att. cod. proc. civ.;

3) la violazione degli artt. 325, 327, 329 e 480 cod. proc. civ. per omessa rilevazione della tardività del gravame, notificato oltre il termine perentorio decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado alla Di RA presso il suo difensore nel domicilio ex lege presso la cancelleria del giudice di pace di Venezia;
o quanto meno dai 6 ottobre 2004, data in cui la parte era venuta a conoscenza della sentenza del giudice di pace di Venezia, come da sua stessa dichiarazione resa a verbale in un diverso processo;

4) la violazione degli artt. 156 e 342 cod. proc. civ., per omesso rilievo della carenza di esposizione sommaria dei fatti nell'atto di appello;

5) la violazione degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., art. 25 Cost., comma 1, nonché il difetto di motivazione nell'aver ritenuto
errore materiale irrilevante il diverso cognome (Siverio, anziché SI) nel decreto del tribunale di Palermo azionato in executivis;

6) la violazione dell'art. 443 cod. civ., art. 25 Cost., della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, e art. 11 disp. gen., per aver
ritenuto maturato l'assegno di mantenimento relativo al mese di marzo 2004, nonostante il precetto fosse stato notificato anticipatamente, l'8 marzo 2004;

7) la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585

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