Cass. civ., sez. II, sentenza 11/11/2022, n. 33368

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/11/2022, n. 33368
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33368
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a vendere e all'incasso -

SENTENZA

Pagamento in contanti sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28418/2017) proposto da: LA CE (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 14 luglio 2021, dall'Avv. Francesco Tagliabue, nel cui studio in Como, piazzale Gerbetto n. 6, ha eletto domicilio;

- ricorrente -

contro

DA AN (C.F.: [...]), TO AS RL AN (C.F.: [...]) e IC IL (C.F.: [...]);

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 4057/2017, pubblicata il 26 settembre 2017, notificata il 28 settembre 2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. Cesare Trapuzzano;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto PrOCUrature yener‘ih;
1113 chicito che 5leg-ii.3 dichiarati: infondati il secondo e il nono motivo e inammissibili i rimanenti motivi;
vista la memoria depositata nell'interesse della ricorrente ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

FATTI DI CAUSA

1.- Con atto di citazione del 28 gennaio 2013, PO CE conveniva, dinanzi al Tribunale di Como, DA AN, RT AS RL AN e OL IL, chiedendo, in via principale, che fosse accertata la nullità del contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 27 aprile 2012 ovvero pronunciato l'annullamento per dolo o la risoluzione per inadempimento delle parti acquirenti, con conseguente retrocessione della proprietà degli immobili compravenduti e con condanna dei convenuti a restituirli, con re-immissione nel possesso di essi, oltre al risarcimento dei danni;
e, in via subordinata, che fosse accertata la reiterata violazione degli obblighi e doveri derivanti dal mandato conferito all'OL, con la condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 120.000,00, oltre al risarcimento del danno per il prezzo irrisorio concordato con gli acquirenti. Al riguardo, l'attrice esponeva: a) che era proprietaria di un compendio immobiliare, sito in Olgiate Comasco, costituito da una porzione di fabbricato ad uso commerciale - destinata a bar, due sale ristorante e cucina - e da quattro appartamenti, oltre ai locali accessori di pertinenza dei predetti appartamenti e a una cantina;
b) che, nell'anno 2010, aveva deciso di porre in vendita il compendio immobiliare;
c) che in data 27 settembre 2011 aveva conferito a OL IL due procure notarili sostanzialmente identiche, comprensive di tutti i poteri necessari affinché / ( Ig stesso potesse vendere il compendio immobiliare al miglior prezzo reatizzahner p rnn facoltà di riceverne anche il pagamento;
d) che nell'ottobre 2012 aveva scoperto che il compendio immobiliare era stato alienato, con atto di compravendita del 27 aprile 2012, in favore di DA AN e RT AS RL AN, ad un prezzo corrispondente a poco più di un terzo del valore di mercato, ossia ad euro 120.000,00, di cui euro 60.000,00 per la porzione commerciale ed euro 60.000,00 per quella abitativa, senza che la stessa ne fosse stata notiziata;
e) che, dalla lettura dell'atto di compravendita, aveva appreso che il prezzo sarebbe stato corrisposto per euro 60.000,00 mediante quattro assegni bancari dell'importo di euro 15.000,00 ciascuno, due dei quali sarebbero stati consegnati in data 30 settembre 2011 e gli altri due in data 30 ottobre 2011, e per euro 60.000,00 mediante il rilascio di 24 cambiali da euro 2.500,00 ciascuna, con scadenza progressiva a partire dal giugno 2012, tutti all'ordine della PO;
f) che l'OL aveva ignorato le plurime richieste di consegna degli assegni e delle cambiali e si era reso irreperibile;
g) che in data 9 gennaio 2013 il suo legale aveva inviato una missiva alla DA e al RT (non recapitata in favore di quest'ultimo, perché sconosciuto all'indirizzo), nella quale aveva comunicato la revoca della procura e aveva diffidato i due destinatari dal pagare le cambiali all'OL, con riserva di verificare la validità della compravendita e il pagamento degli assegni. Si costituivano in giudizio, con comparsa depositata all'udienza di prima comparizione del 27 giugno 2013, DA AN e RT AS RL AN, i quali resistevano alle domande spiegate, sostenendo che avevano integralmente corrisposto il prezzo della compravendita in contanti, ossia con modalità differenti da quelle indicate nel rogito notarile. All'esito, l'attrice contestava la tardività delle eccezioni sollevate dai convenuti e disconosceva le sottoscrizioni per girata apposte sulle copie delle cambiali. Nel corso del giudizio era ammesso l'interrogatorio formale verso l'OL, il quale non compariva all'udienza fissata per il deferimento della prova per interpello, ed erano assunte le testimonianze di LO RC, coniuge dell'attrice, e DA AN, padre della convenuta. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 370/2016, depositata il 18 marzo 2016, rigettava le domande principali svolte da PO CE

contro

DA AN e RT AS RL AN e, in accoglimento della domanda subordinata, condannava OL IL, quale procuratore a vendere dell'attrice, al versamento del prezzo di euro 120.000,00 incassato dagli acquirenti. 2.- Con atto di citazione del 2 maggio 2016, PO CE promuoveva appello, articolando diciassette motivi di doglianza, al quale resistevano DA AN e RT AS RL AN. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e confermava la pronuncia impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto qui interessa: a) che doveva essere confermato il rigetto delle domande formulate in via principale, poiché il contratto di vendita immobiliare del 27 aprile 2012 non era nullo o annullabile per dolo;
b) che, infatti, con atto notarile del 27 settembre 2011, OL IL era stato costituito procuratore speciale di PO CE, affinché lo stesso, in nome, per conto e nell'interesse di essa mandante, vendesse a chi e per il prezzo che avesse ritenuto più opportuni, le porzioni di fabbricato emarginate, e ciò con il conferimento di tutti i più ampi poteri, ivi compresi quelli di incassare il prezzo, di rilasciare quietanza, di rinunziare ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale, con promessa di "rato e valido";
c) che non era stata inserita nella procura alcuna indicazione di prezzo minimo e, quindi, era stata rimessa al procuratore la determinazione del corrispettivo ritenuto più opportuno per la vendita, aspetti, questi, opponibili all'appellante;
d) che il contestato mancato riversamento del prezzo di vendita dal procuratore OL alla mandante era questione meramente interna a tale rapporto, in ordine alla quale gli acquirenti appellati erano del tutto estranei;
e) che l'eccezione di pagamento del prezzo costituiva una mera difesa, e non un'eccezione in senso proprio, della quale il giudice doveva tenere conto ove la stessa fosse stata provata, potendo rilevare la questione anche d'ufficio;
f) che il mandante non poteva dolersi dell'avvenuto pagamento con modalità diverse da quelle previste nel rogito, poiché la procura a vendere non conteneva istruzioni vincolanti circa il rispetto di specifiche modalità di pagamento;
g) che l'avvenuto pagamento in denaro contante non valeva, di per sé solo, a suffragare l'integrazione del preteso dolo comune tra acquirenti e procuratore del venditore, qualora, come nella fattispecie, il procuratore avesse avuto il potere conferitogli dal mandante di riscuotere l'altrui pagamento anche in denaro;
h) che, inoltre, la violazione del divieto legale dell'uso del denaro contante per pagamenti di importi superiori ad euro tremila comportava una sanzione amministrativa pecuniaria, ma era espressamente fatta salva l'efficacia degli atti;
i) che la procura non poteva ritenersi revocata con la missiva del legale dell'appellante del 9 gennaio 2013, poiché firmata solo da questi e non sottoscritta dalla mandante, né comunque detta procura poteva ritenersi estinta all'esito della presa in consegna degli effetti cambiari intestati alla PO, perché non recava un termine e, peraltro, tra i compiti assegnati al procuratore vi era anche quello di incassare il prezzo, sicché l'incarico non poteva dirsi espletato sino all'incasso dell'intero prezzo di vendita, anche successivamente al rogito;
I) che la procura non contemplava alcuna limitazione in ordine al prezzo di vendita, non prevedendo un prezzo minimo, né escludeva la facoltà di accordare un pagamento dilazionato, e d'altro canto non risultava in alcun modo dimostrato che il prezzo pattuito fosse irrisorio, secondo i valori di mercato, a fronte per giunta di una promessa di c.d. "rato e valido";
m) che, rispetto a tale ultima clausola, era escluso che le dichiarazioni sottoscritte dal rappresentante, senza specifica spendita del nome, non fossero opponibili alla rappresentata;
n) che, pur non sussistendo onere di disconoscimento, a carico all'appellante, delle ricevute sottoscritte dal procuratore, la rappresentata non aveva indicato alcun elemento indiziario idoneo a far dubitare della provenienza delle firme per ricevuta;
o) che la produzione in giudizio, ad opera dell'emittente, di tutte le cambiali in originale era segno inequivoco che esse erano state onorate e, pertanto, non aveva alcun rilievo il disconoscimento della propria firma effettuato dalla PO;
p) che era irrilevante che non fossero stati prodotti in giudizio i titoli di credito menzionati nel rogito (recte gli assegni), poiché, in luogo dei titoli emessi, e poi ritirati prima della messa all'incasso, vi erano le ricevute sottoscritte dal procuratore per i pagamenti in denaro, che avevano piena efficacia liberatoria verso gli acquirenti;
q) che, ancora, quanto alla ricevuta che avrebbe asseritamente recato la data del 28 aprile 2012, successiva alla data del rogito e pertanto tale da privare di efficacia la quietanza medesima, essa

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