Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2022, n. 03931

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2022, n. 03931
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03931
Data del deposito : 3 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/6/2021 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale del Riesame di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione per la durata di mesi dodici dall'esercizio del pubblico ufficio di amministratore giudiziario e dei connessi ruoli di liquidatore e amministratore unico (a meno che per la società G s.r.I.) e, per l'effetto, ripristinato tale misura.

2.Con i motivi di ricorso l'indagato denuncia:

2.1. violazione di legge, in relazione agli artt. 310 e 274 cod. proc. pen. poiché il Tribunale non ha valutato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, comunque, l'attualità, concretezza e specificità delle esigenze cautelari omettendo di valutare il novum costituito dalla condotta di piena collaborazione dell'indagato nell'interrogatorio di garanzia e dalla documentazione prodotta a discolpa, idonea a elidere e neutralizzare tutte le esigenze cautelari;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione sul punto del dolo del delitto di peculato. In relazione all'autoliquidazione dei compensi quale liquidatore della società Gianni Jenna s.r.l. sottoposta a confisca di prevenzione e posta in liquidazione, il bonifico in suo favore effettuato dal FI era fondato sull'errato convincimento di avere ottenuto l'autorizzazione alla liquidazione del compenso in forza del parere di congruità del Coadiutore e sulla scorta dell'autorizzazione verbale del Direttore dell'Agenzia dei beni confiscati. In relazione alla liquidazione dei compensi per la società De Santis, invece, aveva ritenuto di poter quantificare il compenso, determinato sulla base dei minimi tariffari, riferendosi ai dati contabili espressi nella relazione di bilancio non definitivo consegnatigli e relativi all'anno 2017 piuttosto che i dati contabili del bilancio approvato, relativo all'anno 2016. Ha, infine, valorizzato che il dolo è stato ricostruito sulla base di elementi di fatto che, viceversa, erano stati correttamente riconducibili ad una fattispecie colposa dal giudice per le indagini preliminari.

3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 e sulla scorta della memoria di replica, inviata dal difensore, a confutazione delle osservazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di peculato commesso in qualità di amministratore giudiziario della società Studio de Santis Centro di Formazione Internazionale Marittima s.r.l. e delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Palermo.

2.In particolare, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, le conclusioni del Tribunale della cautela che ha ritenuto configurabile il reato di peculato in relazione all'autoliquidazione delle competenze professionali del FI, in qualità di liquidatore della società Gianni Jenna s.r.1., in mancanza di autorizzazione

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi