Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2022, n. 22618

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2022, n. 22618
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22618
Data del deposito : 9 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:

TECHNOLOGY

2012 S.R.L. nei confronti di: SOCIETA' PORTO DI ROMA IMMOBILIARE S.R.L. SOCIETA' PORTO TURISTICO DI ROMA S.R.L. SOCIETA' TI S.R.L. SOCIETA' IMMOBILIARE DEL TIRRENO S.R.L. inoltre: GRUPPO E CERAMICHE SRL NI DR EI ER N. IL 20/03/1961 VIOLTI TE N. IL 20/10/1965 COSTANTINI AR N. IL 28/02/1964 SS SC N. IL 18/05/1960 SARDALEASING S.P.A. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. avverso il decreto n. 145/2016 TRIBUNALE di ROMA, del 12/10/2020 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/semúe le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto n. 145/2016 del 12 ottobre 2020, la Sezione specializzata - Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, per quanto rileva in questa sede, ha rigettato ex art. 59 del D.Lvo 159/2011 le opposizioni avverso l'esclusione dallo stato passivo, formato dal Giudice Delegato in data 26 novembre 2019, con riferimento alla confisca di prevenzione riguardante diverse società (Porto di Roma Immobiliare s.r.l. in liquidazione;
Immobiliare del Tirreno s.r.I., Porto Turistico di Roma, Attività Turistiche Imprenditoriali - TI s.r.l. ecc.) aderenti all'operazione immobiliare relativa alla costruzione di un residence turistico presso il Porto di Roma, in località Ostia (RM), in quanto riconosciute nella disponibilità diretta o indiretta del proposto IN AU, e dei relativi beni immobili.

1.1. In particolare, trattasi degli atti di opposizione presentati nell'interesse di: • Gruppo E Ceramiche s.r.I., vantante un credito di euro 239.208,44 nei confronti della società Immobiliare del Tirreno s.r.I.;
• Technology 2012 s.r.I., vantante crediti ammontanti a: euro 81.561,00, oltre spese legali per euro 1.630,00, nei confronti di Porto di Roma Immobiliare s.r.I.;
euro 15.040,00 nei confronti di Porto Turistico di Roma s.r.I.;
euro 14.241, 00, oltre spese legali per euro 2.737,50, nei confronti di Attività Turistiche Imprenditoriali s.r1. (d'ora innanzi TI s.r.I.);
euro 4.526,20 nei confronti di Immobiliare del Tirreno s.r.l.;
• DR NT, vantante un credito di euro 49.179,15 nei confronti di TI s.r.I.;
• TT BE, vantante un credito di euro 274.073,14 nei confronti di Porto di Roma Immobiliare s.r.I.;
nonché di euro 513.864,00 nei confronti di TI s.r.I.;
• AN AT, vantante un credito di euro 85.259,46 nei confronti di Porto di Roma Residence s.r.I.;
• CO OS, vantante un credito di euro 685.733,06 nei confronti di TI s.r.I.;
• ES US, vantante un credito di euro 231.775,00 nei confronti di TI s.r.I.;
• AS s.p.a., vantante un credito di euro 392.844,57 nei confronti di Porto di Roma Immobiliare s.r.I.;
• Banca BN s.p.a., vantante un credito di euro 266.817,05 nei confronti di TI s.r.l.

2. Avverso il suddetto decreto n. 145/2016 del 12.10.2020 hanno proposto ricorsi, ai sensi del comma 9 dell'art. 59 D.Lvo 159/2011, i suddetti terzi creditori delle varie società soggette a confisca di prevenzione ex art. 24 D.Lgs. n. 159/2011. 2.1. Il Gruppo E Ceramiche s.r.I., in relazione al credito per euro 239.208,44 nei confronti della società Immobiliare del Tirreno s.r.I., relativo alla fornitura di arredi del residence di Ostia, non ammesso al passivo, all'esito del rigetto dell'opposizione propone ricorso per cassazione con atto a firma dell'Avv. Nicola Madia, affidato a due motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.1.1. con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 52, comma 1, e 59, comma 8, D.Lgs. n. 159/2011, nonché 2704, comma 1, c.c. in punto di prova dell'esistenza del credito e della data certa anteriore al sequestro;
invero, il Tribunale ha errato nel ritenere che la verifica della data certa fosse soggetta ad un regime di prova legale, mal interpretando il disposto dell'art. 52 cod. antimafia, atteso che, in base all'analogo art. 2704, comma 1, c.c.- che regola l'identica fattispecie in materia fallimentare -la prova dell'esistenza di una scrittura privata non autenticata può essere tratta anche da fatti atipici idonei a fornire certezza della data;
così facendo il Tribunale è incorso in un vizio motivazionale per travisamento della prova, laddove ha omesso di considerare le numerose fatture ed i documenti di trasporto prodotti dalla difesa, indicanti i dati delle transazioni, nonchè una consulenza tecnica redatta in base alla contabilità del Gruppo E Ceramiche, gli estratti di conto corrente bancario, i bonifici ed i pagamenti parziali effettuati dalla Immobiliare Tirreno, a fronte del riepilogo dei partitari attestanti gli insoluti, aggiornato al 25.3.2019, nonchè le copie autenticate dal notaio dei registri IVA delle vendite negli anni 2015 e 2016;
inoltre, in data 2 luglio 2015, la ricorrente formalmente concedeva alla Immobiliare del Tirreno s.r.l. un affidamento per operare il suddetto acquisto e a riprova della data di definizione del contratto inviava comunicazione alla Immobiliare del Tirreno dell'affidamento richiesto alle condizioni commerciali convenute, come da allegato 5) dell'istanza di ammissione al passivo, elemento questo che dà ulteriormente conto della data certa del credito, per la presenza altresì di timbro e firma per accettazione di Immobiliare del Tirreno;
inoltre, sussistono le dichiarazioni di alcuni dipendenti del Gruppo E Ceramiche, nonché di artigiani collaboratori attestanti la vendita, il trasporto ed il montaggio in loco del mobilio venduto, tutti elementi idonei a dare prova certa dell'esistenza del credito e della sua anteriorità rispetto al sequestro di prevenzione, ma svalutati dal Tribunale, il quale illogicamente richiedeva soltanto prove confortate da timbri postali o scambi e-mail, senza avvedersi che le comunicazioni della proposta commerciale e della accettazione da parte di Immobiliare del Tirreno erano avvenute proprio a mezzo nnail;
infine, il Tribunale è incorso in un'ulteriore erronea interpretazione dell'art. 59, comma 8, D.Lgs. n. 159/2011, ritenendo tardiva la produzione di alcune dichiarazioni, acquisite attraverso indagini difensive nelle modalità degli artt. 391 bis ss. c.p.p. e prodotte con largo anticipo rispetto all'udienza con memoria del 4.9.2020;
invero, la disposizione del codice antimafia, è limitata nel suo ambito applicativo alla produzione di documenti formati al di fuori del procedimento e non agli atti formati nel corso di indagini difensive, né può ammettersi una interpretazione estensiva in danno delle prerogative di difesa del terzo creditore;
inoltre il disposto normativo è limitato alla produzione in udienza, ma non già alle produzioni effettuate prima dell'udienza;
ancora, poi, il tribunale ha operato un ulteriore travisamento della prova con riferimento alle fatture e ai documenti di trasporto prodotti, ritenendoli totalmente illeggibili solo perché in alcuni di essi alcune sigle erano state apposte a mano, mentre risultavano chiari gli elementi essenziali del documento;

2.1.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione per non avere il Tribunale ritenuto provata la buona fede del creditore opponente soltanto in base alla circostanza che non fossero stati richiesti anticipi o garanzie, a fronte di una fornitura rilevante, ma tale dato risulta del tutto inconferente rispetto alla prova che il Gruppo E Ceramiche potesse avere contezza dell'illiceità delle attività del proposto IN;
inoltre, nell'atto di opposizione allo stato passivo si era ampiamente evidenziato, tramite dichiarazioni dei dipendenti della stessa società creditrice, che la prassi seguita per l'affidamento a Immobiliare del Tirreno era stata quella ordinaria, adottata per qualsiasi cliente, preceduta da una regolare istruttoria, tanto che comunque, fino alla data del sequestro, la cliente aveva provveduto regolarmente a pagare le fatture in scadenza, adempiendo ad una gran parte del debito.

2.1.3.Con motivi aggiunti in data 16.7.2021 la difesa del Gruppo E Ceramiche s.r.l. ha ulteriormente argomentato in merito alla erronea interpretazione dell'art. 59, comma 8, del D.Lgvo n. 159 del 2011, quanto alle dichiarazioni prodotte con memoria del 4 settembre 2020, acquisite secondo le modalità previste negli articoli 391 bis e ter c.p.p., insistendo nel fatto che la norma in questione vieta la produzione di nuovi documenti solo in sede di udienza, giammai limitando tale prerogativa alle produzioni effettuate prima delle udienza con memorie depositate nei 15 giorni antecedenti alla stessa;

2.2. La società Technology 2012 s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t., con atti a firma dell'Avv. Massimiliano Sbernini, propone:

2.2.1. ricorso avverso il rigetto dell'opposizione per la mancata ammissione allo stato passivo del credito di euro 81.561,00, oltre spese legali per euro 1.630,00, nei confronti della società Porto di Roma Immobiliare s.r.l. deducendo due motivi, con i quali lamenta: -con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 52 decreto legislativo 159/ 2011 e 2704 c.c. con riferimento alla data certa del credito e alla non strumentalità all'attività illecita del credito;
la Technology 2012 s.r.I., come si rileva dalla domanda di ammissione al passivo, cessionaria della Technology scan, su richiesta della Porto di Roma Immobiliare s.r.l. effettuava numerosi interventi ed attività di servizi, maturando il credito di cui alla domanda;
il Tribunale non ha accolto l'opposizione avverso il diniego di ammissione al passivo, sul presupposto che non vi sarebbe la prova della data certa del credito, ma la ricorrente ha dedotto che alla domanda introduttiva ex art. 58 D.Lgvo n. 159/2011 aveva allegato la raccomandata a mano del 16/12/2013, inviata dalla Technology scarl in liquidazione alla Porto di Roma Immobiliare e da questa ricevuta, contenente la cessione del credito della Technology scarl alla Technology 2012 s.r.l. e tale atto darebbe conto della data certa del credito antecedente al sequestro di prevenzione, pur essendo all'uopo probanti anche le prodotte fatture;-con il secondo motivo, il vizio di

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