Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/09/2015, n. 18131
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Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l.fall. con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.
Sul provvedimento
Testo completo
18131-15 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Contratto preliminare LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE vendita - fall to del SEZIONI UNITE CIVILI promittente venditore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: curatore facoltà di Primo Pres.te f.f. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI subentro o scioglimento Presidente Sezione - Dott. MASSIMO ODDO dal contratto - Presidente Sezione Dott. RENATO RORDORF trascrizione della Dott. VINCENZO MAZZACANE Consigliere domanda giudiziale - Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA di esecuzione Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI in forma specifica Rel. Consigliere dell'obbligo Dott. ROBERTA VIVALDI concludere il contratto Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Consigliere anteriorità Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO rispetto dichiarazione ha pronunciato la seguente fallimento SENTENZA R.G.N. 19460/2007 sul ricorso 19460-2007 proposto da: R.G.N. 23125/2007 FALLIMENTO MA DI AR NC & C. S.N.C., in R.G. N. 10243/2008 2015 persona del Curatore pro-tempore, elettivamente R.G.N. 16522/2008 1 domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo R.G.N. 18150/2008 studio dell'avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, 18134 Cron. che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Rep.496 NATALINO MANENTE, per delega a margine del ricorso;
Ud. 13/01/2015 ricorrente PU contro che ha rilevato CLELIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, AO & C. S.A.S. (già ESA l'azienda ESA DI HE DI WEBBER INES & C. S.N.C.) comprensiva del contenzioso con il NT di MA di DO FR & C. s.n.c., in persona del Liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato ES GA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO TONETTO, per procura speciale in atti;
controricorrente sul ricorso 23125-2007 proposto da: FALLIMENTO MA DI AR NC & C. S.N.C., in persona del Curatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato per delega a margine delNATALINO MANENTE, ricorso - (RICORSO ISCRITTO CON CERTIFICATO NETATIVO);
ricorrente
contro
CLELIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, che ha rilevato l'azienda ESA DI HE AO & C. S.A.S. (già ESA DI WEBBER INES & C. S.N.C.) comprensiva del contenzioso con il NT di MA di DO FR & C. s.n.c., in persona del Liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato ES GA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO TONETTO, per procura speciale in atti;
controricorrente sul ricorso 10243-2008 proposto da: CLELIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, che ha rilevato l'azienda ESA DI HE AO & C. S.A.S. (già ESA DI WEBBER INES & C. S.N.C.) comprensiva del contenzioso con il NT di MA di DO FR & C. s.n.c., in persona del Liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato ES GA, che rappresenta e difende unitamente all'avvocatola GIANCARLO TONETTO, per procura speciale in atti;
ricorrente
contro
FALLIMENTO MA DI AR NC & C. S.N.C., in persona del Curatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NATALINO MANENTE, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
sul ricorso 16522-2008 proposto da: che ha rilevato CLELIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, l'azienda ESA DI HE AO & C. S.A.S. (già ESA DI WEBBER INES & C. S.N.C.) comprensiva del contenzioso con il NT di MA di DO FR & C. s.n.c., in persona del Liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato ES GA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO TONETTO, per procura speciale in atti;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO MA DI AR NC & C. S.N.C.;
- intimata sul ricorso 18150-2008 proposto da: FALLIMENTO MA DI AR NC & C. S.N.C., in persona del Curatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NATALINO MANENTE, per delega а margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale contro che ha rilevato CLELIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, AO & C. S.A.S. (già ESA l'azienda ESA DI HE DI WEBBER INES & C. S.N.C.);
- intimata avverso: la sentenza parziale n. 1846/2004 depositata il 3/11/2004 e definitiva n. 1812/2006 depositata il 14/11/2006, entrambe della Corte d'Appello di Venezia per quanto riguarda i ricorsi r.g. nn. 19460/2007 e 23125/2007;
il decreto (r.g. n. 7329/2007) depositato 1'11/03/2008 per quanto riguarda il ricorso r.g. n. 10243/2008 e il decreto (r.g. n. 44/2008) depositato il 21/05/2008 entrambi della Sezione Fallimentare del Tribunale di Venezia per quanto riguarda il ricorso 16522/2008+18150/2008;
r.g. n. relazione della causa svolta nella pubblica udita la 13/01/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA udienza del VIVALDI;
uditi gli avvocati Ilaria ROMAGNOLI per delega dell'avvocato Maria Teresa Loiacono Romagnoli, Giancarlo TONETTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO, che ha concluso per l'inammissibilità ex art. 372 c.p.c.;
improcedibilità ex art. 369 c.p.c. del ricorso n. MA;
rigetto del ricorso n. 19460/2007 23125/2007 statuire il principio per cui "in Curatore;
applicazione dell'art. 72, 7° L.F. il Curatore del fallimento del promittente venditore anche in sede stragiudiziale ma prima del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. - può legittimamente ancorchè siasciogliersi dal contratto preliminare, stata trascritta prima dell'iscrizione del fallimento la domanda del promittente acquirente tesa ad ottenerne l'esecuzione in forma specifica, salvo che non ricorra la fattispecie disciplianata dall'ultimo comma del vigente art. 72 L.F.";
rigettare per conseguenza i ricorsi Esa nn. 10243 e 16522/2008, restando assorbito il ricorso incidentale Curatore 18150/2008";
spese compensate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 29.5.2001 n. 1194, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla s.n.c. Esa di BB NE e C., con citazione notificata il 7 ottobre 1998, nei confronti della s.n.c. MA di DO FR e C., a) dichiarò che il contratto 31.12.1997 concluso tra MA s.n.c. ed Esa s.n.c. ha natura di contratto preliminare di compravendita;
b) trasferì, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., da MA s.n.c. a Esa s.n.c. la proprietà dell'immobile così individuato: comune di Jesolo, foglio 24, mappale 90, piano terra, via Argine San Marco, 2, e, precisamente, la porzione posta sul fronte dell'accesso all'area costituita da ampio locale parzialmente separato da tramezzatura centrale, nel quale sono ricavati un vano ufficio, due vani servizio, un'area soppalcata raggiungibile con scala, due aree di lavoro e magazzinaggio;
unità servita da cinque ampi accessi carrabili ed un ingresso all'ufficio;
il tutto per il prezzo di lite di 500.000.000 oltre Iva già pagato. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza non definitiva del 3.11.2004 n. 1846, rigettò l'appello principale proposto dalla s.n.c. MA di DO FR e C. e, con sentenza definitiva del 14.11.2006 n. 1812, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla s.n.c. Esa di BB NE e C., condannò la s.n.c. MA di DO FR e C. a pagare, a titolo di risarcimento dei danni cagionati per la mancata disponibilità dell'immobile, la somma complessiva di € 139.470,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con sentenza del 27.4. 2007, mentre ancora pendeva il termine lungo per l'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c., il Tribunale di Venezia dichiarò il fallimento della s.n.c. MA di DO FR e C.. Con ricorso notificato il 5.7.2007 ( R.G. 19460/2007), il curatore del fallimento della s.n.c. MA di DO FR e C., propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso entrambe le sentenze della Corte d'Appello. A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha, in particolare, sottolineato che con missiva notificata in data 22 giugno 2007 alla s.a.s. Esa di RC AO e C. (già s.n.c. Esa di BB NE e C.), ha dichiarato, a 7 norma dell'art. 72, comma 1, l.f., di sciogliersi dal contratto preliminare concluso con a società fallita il 31.12.1997. Con ricorso notificato il 7 maggio 2007 (R.G. 23125/2007), anche la s.n.c. MA di DO FR e C. ha chiesto la cassazione delle dette sentenze. La s.a.s. Esa di RC AO e C., già s.n.c. Esa di BB NE e C., resiste con controricorsi. La stessa società s.a.s. Esa, con ricorsi depositati il 25 settembre 2007 e 3 gennaio 2008, propose opposizione allo stato passivo del fallimento della s.n.c. MA di DO FR e C., chiedendo, rispettivamente, l'ammissione del credito di €. 214.204,88, come stabilito dalla Corte d'appello di Venezia con la sentenza n. 1812 del 2006, e, previa rivendica, la consegna dell'immobile promesso in vendita, come stabilito dalla Corte di appello di Venezia con la sentenza n. 1846 del 2004. Il Tribunale di Venezia, con decreti in data 11.3.2008 e 15.5. 2008, rigettò entrambe le domande. La s.a.s. Esa di RC AO e C.ha chiesto la cassazione di entrambi i decreti. Il NT della s.n.c. MA di DO FR e C., in persona del curatore resiste con separati controricorsi, con il primo dei quali ha proposto anche ricorso incidentale condizionato. I ricorsi proposti contro le sentenze rese dalla Corte d'appello di Venezia sono stati riuniti, così come i ricorsi proposti contro i decreti del Tribunale di Venezia;
coinvolgendo le medesime parti e le stesse questioni di diritto. La Prima Sezione Civile della Corte di cassazione, con ordinanza del 4.12.2013 n. 27111, emessa all'esito dell'udienza del 25.9.2013, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Il Primo Presidente ha provveduto in tal senso. I ricorsi riuniti sono stati chiamati alla presente udienza davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Le parti hanno anche presentato memoria. Si è anche costituita con procura speciale notarile la società Clelia s.r.l. in liquidazione che ha rilevato l'azienda della società Esa di AO RCi, già Esa di BB NE e C. s.n.c. 8 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.La questione di diritto posta dall'ordinanza di rimessione. "La questione controversa è la seguente: se il curatore possa o meno esercitare la facoltà concessagli dall'art. 72 I. fall., di sciogliersi dal contratto preliminare con il quale l'imprenditore poi fallito ha promesso in vendita un immobile a un terzo, anche nel caso in cui il terzo promissario acquirente abbia trascritto, anteriormente al fallimento, la domanda ex art. 2932 cod. civ., volta ad ottenere dal giudice una pronuncia costitutiva del trasferimento che tenga luogo del contratto rimasto inadempiuto". Sul punto, l'ordinanza ha precisato che a quanto consta, la questione è stata ripetutamente affrontata da questa Corte solo in fattispecie in cui, ratione temporis, trovava applicazione il testo dell'art. 72 I. fall. anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/06, mentre nel caso in esame, poiché il NT della MA s.n.c. è stato dichiarato il 27.4.07, occorre aver riguardo al testo dell'articolo novellato dal predetto decreto legislativo (non ancora, ulteriormente, riformato dal d.lgs. n. 169/07). Deve escludersi, tuttavia, che dall'applicabilità della norma posteriore alla riforma, anziché di quella anteriore, possa derivare una diversa soluzione della presente controversia: il vecchio testo dell'art. 72 IV comma I. fall., il quale prevedeva che "in caso di fallimento del venditore.. se la cosa venduta non è passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto"..;
trova infatti sostanziale corrispondenza nel I e nel III comma del testo dell'articolo 72 modificato dal citato d.lgs., con i quali, rispettivamente, il legislatore ha ribadito, in via generale, che il curatore ha facoltà di sciogliersi dai rapporti pendenti ed ha precisato che detta facoltà può essere esercitata anche in presenza di un contratto preliminare, fatta salva l'ipotesi, che qui non interessa, disciplinata dall'art. 72 bis".
2. La giurisprudenza della Corte di cassazione. Sulla questione si era in passato formato un indirizzo consolidato, che attribuiva al curatore la facoltà di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita concluso dal fallito e non ancora eseguito, ai sensi del comma 4 dell'art. 72 l.f., e che poteva essere esercitata fino all'avvenuto 9 trasferimento del bene, ossia fino all'esecuzione del contratto preliminare od al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. (fra le tante, con specifico