Cass. civ., sez. III, sentenza 05/05/2021, n. 11724

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Massime3

In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato sul piano processuale in quanto il litisconsorzio necessario che si viene ad instaurare opera pienamente sul piano processuale, ma non pienamente su quello sostanziale, nel senso che i singoli rapporti giuridici rimangono distintamente soggetti alle vicende che li riguardano; pertanto, l'atto dispositivo del rapporto principale, compiuto stragiudizialmente dal garantito nella pendenza del termine per impugnare la decisione a lui sfavorevole con atto di accettazione della stessa, è produttivo di effetti nel rapporto fra garantito e pretendente, con la conseguenza che, nel caso di impugnazione della decisione sul rapporto principale da parte del garante, ferma la legittimazione di entrambi, la manifestata acquiescenza vincola l'atteggiamento processuale del garantito nel processo di impugnazione, senza che questi possa poi giovarsi dell'eventuale decisione favorevole sul rapporto principale ottenuta dal garante.

L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la Corte territoriale - nel ridurre il "quantum" di invalidità permanente in base a parametri di quantificazione delle conseguenze diversi da quelli impiegati in primo grado - avesse reso una decisione "a sorpresa" per non aver sollecitato le parti ad interloquire sull'applicabilità di detti parametri e sul loro contenuto, rientrando nel potere del giudice la scelta dei "barèmes" medico legali di riferimento ai fini della liquidazione secondo equità a garanzia delle specificità del caso concreto e della parità di trattamento).

In tema di lesione della salute, la liquidazione del danno non patrimoniale è effettuata con il cd. "sistema a punto variabile" fondato sulla misurazione delle conseguenze invalidanti in punti percentuali in base a "barèmes" medico legali che, se non imposti dalla legge, costituiscono criteri di giudizio discrezionali la cui scelta spetta esclusivamente al giudice nel rispetto della regola di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. al fine di garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi; è doveroso pertanto che - quantomeno all'interno del medesimo ufficio giudiziario - sia chiesto a tutti gli ausiliari di stimare il grado percentuale di invalidità avvalendosi sempre del medesimo "barème", individuato dal giudice con scelta orientata verso quello scientificamente più autorevole e cronologicamente recente, con la conseguenza che - a fronte di una specifica contestazione sul punto - la decisione non può trascurare di accertare se il "barème" utilizzato dall'ausiliario sia condiviso dalla comunità scientifica ed aggiornato e se sia stato correttamente applicato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/05/2021, n. 11724
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11724
Data del deposito : 5 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

jativn 1 17 24 -2 1 m ORIGINALE . .N REPUBBLICA ITALIANA F IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' SANITARIA GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente - CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - Ud. 16/02/2021 ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - R.G.N. 12691/2018 ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere - Rep. ANTONELLA PELLECCHIA - Consigliere - Cron. 1142 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12691-2018 proposto da: SC IE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G.NNI RANDACCIO 1, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO MUSA, О che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO CHIMIENTI;

- ricorrente -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE, 12/C, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LONGO BIFANO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CHIAIA NOYA;
ALLIANZ S.P.A., GROUPAMA S.P.A., elettivamente domiciliate in ROMA, V.DELLA CROCE 44, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO 2021 GRANDINETTI, che le rappresenta e difende;
556 1 SO ES, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA, 24, presso lo studio del sig. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE GARGANO;
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE, 12/C, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LONGO BIFANO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CHIAIA NOYA;
AXA ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO, 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE LA PESA, che la rappresenta e difende;
TO AT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERONA, 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ALTIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PAOLO SISTO;

- controricorrenti -

nonché

contro

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE DI BARI, INA ASSITALIA S.P.A., ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., GBS GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.P.A., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., FONDIARIA SAI S.P.A., TUA ASSICURAZIONI, SO ES;

- intimati -

nonché da AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE DI BARI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 3, presso lo studio dell'avvocato EMILIA SPINIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE DENICOLO';
- ricorrente incidentale -

contro

GROUPAMA S.P.A., ALLIANZ S.P.A., elettivamente domiciliate in ROMA, V.DELLA CROCE 44, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO GRANDINETTI, che le rappresenta e difende;
2 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE, 12/C, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LONGO BIFANO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CHIAIA NOYA;
- controricorrenti incidentale - nonché

contro

TUA ASSICURAZIONI, FONDIARIA SAI S.P.A., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., AXA ASSICURAZIONI S.P.A., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., GBS GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.P.A., SO ES, TO AT, SC IE, ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., INA ASSITALIA S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 314/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. - 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020 O - dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del giugno 2001, ET SC convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, l'Azienda Ospedaliera IN NS (di seguito anche "IN") e i dottori ON TO e RO ES, per chiederne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'esito infausto dell'intervento chirurgico, eseguito il 13 settembre 1996, di “legatura della vena spermatica secondo la tecnica di Ivanissevich" praticato per "varicocele sinistro con algie scrotali".

1.1. Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali chiesero, e ottennero, di chiamare in causa, a titolo di garanzia, le rispettive compagnie assicuratrici. - Con sentenza del marzo 2012, il Tribunale affermò la 1.2. responsabilità colposa del IN e dei medici dipendenti, reputando 3 provato il nesso causale tra l'intervento chirurgico eseguito, di natura routinaria, e il danno iatrogeno lamentato, dovuto ad errata manovra chirurgica, la quale aveva comportato la lesione dell'arteria iliaca di sinistra, la riduzione di fertilità del SC, oltre a postumi fisici, quali claudicatio, postura obbligata e parestesia. -1.3. Accolse, pertanto, la domanda di risarcimento del danno biologico, quantificato dal C.T.U. nella misura percentuale del 40%, e di quello morale, patiti dal SC, condannando i convenuti al pagamento di euro 243.557,06, oltre interessi dalla data del sinistro, e alla rifusione delle spese processuali. Condannò altresì le compagnie assicuratrici terze chiamate dal IN (Nuova Tirrena S.p.A., Unipol S.p.A., Ras S.p.A. già Italica S.p.A., Ras S.p.A., La Nationale S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A., Assitalia S.p.A., Duomo Assicurazioni S.p.A., Axa Assicurazioni S.p.A. già Allsecures S.p.A., Liguria S.p.A.), garanti pro quota, a manlevare la struttura sanitaria convenuta per quanto avrebbe corrisposto in favore di parte attrice e il TO a rifondere le spese processuali nei confronti di Ina Assitalia S.p.A.;
compensò le spese tra il ES e Fondiaria Sai S.p.A. 2. - Avverso tale decisione proponevano distinti appelli principali il TO e il ES, chiedendo: il TO, la condanna di Ina Assitalia S.p.A. alle spese e, con richiesta di rinnovo della C.T.U., la riforma della sentenza;
il ES, con la domanda di manleva nei confronti di Fondiaria Sai S.p.A., di accertare, per non aver partecipato alla manovra chirurgica, l'insussistenza di responsabilità professionale e, comunque, la riforma della sentenza. Si costituiva, in entrambi i giudizi, il SC, il quale chiedeva di dichiarare la formazione di giudicato sul capo di accertamento della responsabilità dei convenuti, in quanto "non oggetto di specifica doglianza in appello". 4 Si costituiva altresì il IN, che, “enunciando di aver manifestato acquiescenza alla sentenza, con il pagamento della somma per cui vi era condanna", chiedeva di esser estromessa dal giudizio. Si costituivano, inoltre, le chiamate in causa compagnie assicuratrici: Allianz S.p.A., AXA Assicurazioni S.p.A., Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. (incorporante anche La Navale S.p.A., già La Nationale S.p.A.), Milano Assicurazioni S.p.A., Groupama Assicurazioni S.p.A. (già Nuova Tirrena), Ina Assitalia S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Fondiaria Sai S.p.A. (poi Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.) e Generali Business Solutions S.p.A. (quale procuratrice di Ina Assitalia S.p.A.) le quali, aderendo alle doglianze formulate dagli appellanti, chiedevano il rinnovo di C.T.U. medico-legale. Tra queste, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. svolgeva, in entrambi i giudizi, appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza, sia perché "erronea sull'affermazione di responsabilità dei sanitari, sulla ricostruzione del nesso causale e sulla valutazione del danno biologico", sia nella parte in cui era stata rigettata l'eccezione di "inoperatività" della garanzia assicurativa in favore del IN, per non aver la struttura sanitaria pagato il premio assicurativo.

2.1. Con sentenza resa pubblica il 19 febbraio 2018, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridotta nella misura percentuale del 25% il grado di invalidità a carico del SC, provvedeva ad una nuova liquidazione del danno biologico e condannava il TO, il ES e il IN al pagamento di euro 132.635,19, oltre accessori;
dichiarava, altresì, tenute le compagnie assicuratrici convenute a manlevare, pro quota, il IN di quanto corrisposto al SC e, analogamente, statuiva nei confronti di UnipolSai S.p.A. (già Fondiaria Sai S.p.A.) in favore del ES. La Corte d'appello compensava, per entrambi i gradi di giudizio, le spese tra le parti per un terzo, condannando gli appellanti principale, 5 incidentali e gli altri appellati al pagamento, in favore del SC, dei restanti due terzi. 2.2.- La Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava: a) l'Azienda Ospedaliera IN "ha dichiarato la acquiescenza alla sentenza", ma "il fatto che (...) si sia costituita, per sua scelta, per manifestare acquiescenza, non (ne) giustifica(va) l'estromissione dal processo, anche perché essa è destinataria di domande proposte nell'appello incidentale di talune compagnie assicurative";
b) il c.t.u. aveva quantificato l'invalidità permanente del SC nel 40% senza esplicitare "i parametri della sua valutazione";
c) il danno biologico era da rivalutarsi in diminuzione tenuto conto della letteratura medico-legale (Linee guida SIMLA 2016, che aggiornavano elaborazione scientifica prodotta in atti), delle tabelle predisposte dal d.lgs. n. 209/2005 e alla stregua di una valutazione equitativa, giungendosi così (arteriopatia, lesione nervo femorale, parestesia gamba con claudicatio lieve, subfertilità, danno psichico) alla misura complessiva del 25%;
d) la liquidazione era, quindi, da effettuarsi in base alle tabelle milanesi del 2011 in relazione soggetto di anni 23;
e) andava risarcito autonomamente il danno morale (in termini di "sofferenza come fonte di danno risarcibile", secondo quanto già riconosciuto dal primo giudice), attraverso una maggiorazione percentuale del danno biologico.

3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre ET SC,- affidando le sorti dell'impugnazione a tre motivi. Resistono con controricorso ON TO, RO ES, la Unipol Sai assicurazioni S.p.A., Groupama Assicurazioni S.p.A., AXA Assicurazioni S.p.A., nonché l'Azienda Ospedaliera Ospedale IN NS;
quest'ultima ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi, rispetto al quale hanno resistito con controricorso la Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. e, congiuntamente, Groupama Assicurazioni S.p.A. ed Allianz Assicurazioni S.p.A. 6 Il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso principale

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