Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2021, n. 00331
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. TA ER nato a [...] il [...] 2. ER AN nata a [...] il [...] 3. TA EO RL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/07/2020 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Stefania Nubile per II RO e DE IO, avv. Luigi Chiappero per GI TT DO, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Torino, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di GI RO in ordine al reato di autoriciclaggio (capo 3 dell'incolpazione provvisoria), nonché a vari reati fallimentari collegati alla dichiarazione di insolvenza della TE s.p.a. (capi 5, 6, 7 e 8);
ha confermato inoltre la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di DE IO e GI TT DO per il reato di riciclaggio (capo 4);
mentre ha annullato l'ordinanza cautelare per altre ipotesi di bancarotta relative alla società Metec s.p.a. (capi 10, 11 e 12 per GI RO capo 12 per GI TT DO), non ritenendo configurabili i reati fallimentari in assenza di dichiarazione di fallimento.
1.1. La vicenda trae origine dagli accertamenti svolti nei confronti della TE S.p.a., in merito alla gestione e all'utilizzo del finanziamento pubblico dalla stessa ottenuto per la realizzazione del progetto di investimento industriale finalizzato alla riconversione del Polo di Termini Imerese, stabilimento già sede di FCA Italy S.p.a. La TE s.p.a., saldamente nelle mani di RO GI fin dalla sua costituzione avvenuta nel 2014, si era appropriata degli importi versati dallo Stato a titolo di anticipo (circa 21 milioni di euro) senza mai neppure iniziare il progetto (che doveva essere realizzato entro la data del 31 dicembre 2016, poi prorogata al 30 giugno 2018), tanto che il finanziamento agevolato veniva revocato. Le indagini condotte inizialmente dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese avevano fatto emergere il reato di malversazione ai danni dello Stato (di cui al capo 1 della incolpazione provvisoria non interessato dalla misura cautelare qui in discussione). Per tale titolo il giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese aveva disposto l'applicazione di misure cautelari personali (arresti domiciliari e interdizione dalle cariche) e reali (sequestri preventivi impeditivi e di valore) nei confronti di GI RO e Di RS IM (amministratore delegato di TE, estraneo al presente procedimento incidentale).
1.2. Il Tribunale del Riesame di Palermo, rilevando l'incompetenza del Tribunale di Termini Imerese in favore di quello di Torino, aveva annullato le ordinanze cautelari personali, ritenendo assente il requisito dell'urgenza ex art. 27 cod. proc. pen.;
mentre confermava in parte quelle reali, spogliandosi, comunque, del fascicolo.
1.3. Il 19 aprile 2019 la Procura di Torino riceveva gli atti trasmessi per competenza dalla Procura di Termini Imerese e adottava iniziative immediate volte a preservare la cautela reale rimasta in piedi. Nel corso del procedimento, l'amministratore giudiziario di TE, nominato dalla autorità giudiziaria in sede di sequestro, riscontrava una situazione di gravissima tensione finanziaria caratterizzata da una elevata esposizione debitoria scaduta e da carenti giacenze finanziarie;
depositava richiesta di accedere alla procedura di amministrazione straordinaria con rinuncia alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, in precedenza formulata (il 16 maggio 2019).Il 18 ottobre 2019 con decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico, la TE s.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. 347/2003 per le imprese di rilevanti dimensioni. In data 8 novembre 2019 il Tribunale di Torino ha deposita la dichiarazione dello stato di insolvenza di TE.
1.4. Le indagini condotte dalla Procura di Torino hanno consentito di accertare le attività di autoriciclaggio e riciclaggio dei profitti del reato di malversazione, compiute rispettivamente da RO GI (capo 3), da DE IO, collaboratrice "storica" di GI e TT DO GI, figlio di RO (capo 4);
nonché di individuare, tra gli altri, i reati fallimentari relativi a TE, addebitati a RO GI e consistenti in: bancarotta fraudolenta patrimoniale perpetrata attraverso la distrazione del ramo di azienda e di somme di denaro di importo complessivo prossimo a 60 milioni di euro (capo 5);
bancarotta impropria da reato societario (capo 6);
causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose consistite nel sistematico inadempimento degli obblighi fiscali relativi agli anni 2016, 2017, 2018, per un importo pari a oltre 55 milioni di euro (capo 7);
- bancarotta fraudolenta documentale (capo 8).
2. Avverso l'ordinanza ricorrono gli indagati, tramite i rispettivi difensori.
3. GI RO articola sei motivi.
3.1. Con il primo eccepisce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche perché disposte in altro procedimento. Le operazioni di captazione utilizzate a fini cautelari sono state disposte nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto i reati di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., iscritto presso la Procura di Termini Imerese il 7 marzo 2019 a seguito di una notizia criminis inoltrata dalla Guardia di Finanza di Palermo il 5 marzo 2019. Secondo il ricorrente vengono in rilievo, dunque, intercettazioni afferenti ad ipotesi di corruzione mai iscritte né contestate dalla Procura di Torino, collegate solo incidentalmente, e tuttalpiù in via probatoria, con il reato di malversazione di cui al capo A) della incolpazione provvisoria già iscritto dalla Procura di Termini Imerese (non ricompreso però nel novero dell'art. 266 cod. proc. pen.) e prive di connessione, rilevante ex art. 12 cod. proc„ pen. (Sez. U n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020), con i reati oggetto della ordinanza cautelare.
3.2. Con il secondo motivo deduce la inutilizzabilità dei contenuti delle intercettazioni telefoniche di cui il Pubblico ministero non ha depositato le tracce foniche.Il difensore aveva richiesto che l'organo di accusa depositasse, presso il Tribunale del riesame, tutte le tracce foniche delle intercettazioni utilizzate ai fini cautelari nei confronti di GI RO. Il pubblico ministero, tuttavia, ha prodotto un supporto informatico contenente solo quattro tracce foniche, omettendo di depositare quelle relative ai progressivi nn. 117, 701, 456, 230, 1384 e 209. L'omesso deposito delle tracce foniche dà luogo a una nullità a regime intermedio che comporta l'inutilizzabilità, in sede di riesame, dei brogliacci delle intercettazioni come stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20300 del 22/04/2010. Il Tribunale del riesame ha superato l'eccezione facendo leva sul ritardo con il quale il difensore avrebbe inoltrato la richiesta di deposito e sulla mancata formulazione di una richiesta di rinvio dell'udienza di riesame ex art. 309, comma 9 bis, cod. proc. pen. Si tratta, secondo il ricorrente, di argomenti privi di presa, poiché il Pubblico ministero deve mettere a disposizione le tracce foniche sin alla celebrazione dell'interrogatorio di garanzia e, in ogni caso, in vista del riesame;
inoltre grava sul Pubblico ministero l'onere di fornire congrua motivazione sulla impossibilità di adempiere tempestivamente alla istanza difensiva;
nella specie è stato lo stesso Pubblico ministero ad aver riconosciuto, nel corso dell'udienza, che l'omesso deposito era frutto di errore del proprio ufficio. Il Tribunale spende anche il tema della "prova di resistenza" laddove sostiene che i presupposti della misura cautelare risultano «aliunde, ritenendosi possibile motivare in merito senza neanche citare tali conversazioni», tuttavia si arresta ad una mera enunciazione senza svilupparla, anzi, nel corso del provvedimento, addirittura si contraddice, facendo abbondante ricorso ai colloqui captati soprattutto nel motivare la sussistenza di esigenze cautelari di carattere eccezionale.
3.3. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo deduce violazione di legge in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di autoriciclaggio di cui al capo 3) della incolpazione provvisoria. Il delitto in rassegna si fonda su quello "presupposto" di malversazione ai danni dello Stato di cui al capo 1. Tuttavia, come si evince anche dal tempus commissi delicti indicato dal Pubblico ministero, il delitto di malversazione si è consumato dopo quello di autoriciclaggio, che, dunque, non è configurabile. In ogni caso ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'art. 648-ter.1, comma secondo, cod. pen., che, in ragione della pena edittale massima inferiore a cinque anni, non consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere ex art. 280 cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame ipotizza la commissione di ulteriori reati presupposti quali quello di appropriazione indebita (che comunque non rimuoverebbe l'ostacolo della pena prevista dall'art. 648-ter.1, comma secondo, cod. pen.) e di truffa aggravata nel conseguimento di erogazioni pubbliche, ma in tal modo viola i limiti della propria cognizione, poiché non si limita ad operare una diversa qualificazione del fatto, ma individua fatti nuovi e diversi sui quali non si è potuto instaurare un contraddittorio con conseguente lesione dei diritti di difesa garantiti dagli artt. 111 Cost e 6 CEDU come chiarito, in tema di ricettazione, dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 7315 del 10/01/2019). In via alternativa il Tribunale ipotizza di anticipare la consumazione del reato di malversazione alla data del 27 dicembre 2016, quando è stata eseguita la prima operazione bancaria di trasferimento di parte dei fondi pubblici ricevuti da TE. L'ipotesi, però, contrasta con la struttura del delitto di cui