Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/01/2022, n. 927
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 3
Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello - che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata - non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.
Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Sul provvedimento
Testo completo
AD 927-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: Oggetto LOCAZIONE USO PASQUALE D'ASCOLA Primo Presidente f.f. DIVERSO CARLO DE CHIARA Presidente di sez. Ud. 26/10/2021 - MASSIMO FERRO Presidente - PU R.G.N. 14228/2018 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - hon 927 Rep. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - cu ROSSANA MANCINO Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere - ROBERTA CRUCITTI - Consigliere - ANTONIO SCARPA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14228-2018 proposto da: PALERMO, 仪 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO LI VIGNI;
- ricorrente -
contro 489 21 IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLEGRA 6, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA SALVAGGIO, rappresentata e difeso dall'avvocato LUCIANO TERMINI;
- controricorrente -
nonché sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE STRASBURGO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLEGRA 6, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA SALVAGGIO, rappresentata e difeso dall'avvocato LUCIANO TERMINI;
- ricorrente incidentale --
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO;
- intimata - avverso la sentenza n. 75/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in 仆 persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato. Ric. 2018 n. 14228 sez. SU ud. 26-10-2021 -2- FATTI DI CAUSA Con citazione notificata il 9 ottobre 2014 e depositata il 20 ottobre 2014 all'atto della costituzione per l'iscrizione a ruolo della causa, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo propose opposizione al decreto ingiuntivo per l'importo di € 15.343,74, notificatole il 18 luglio 2014 su domanda della Immobiliare Strasburgo s.r.l. ed avente ad oggetto il pagamento di somme per indennità di occupazione e oneri accessori inerenti alla locazione dell'immobile sito in via Bernini 49/51 di Palermo. Dopo aver disposto il passaggio dal rito ordinario al rito speciale con ordinanza del 24 ottobre 2015, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 7477/2015, dichiarò inammissibile l'opposizione perché tardiva rispetto al termine stabilito dall'art. 641, comma 1, c.p.c., avendo riguardo alla data del deposito in cancelleria dell'atto di citazione erroneamente adoperato dall'opponente, in quanto il decreto ingiuntivo intimato concerneva una controversia in materia di locazione, ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c. Proposto gravame dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, la Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 75/2018 del 20 febbraio 2018, ha respinto l'appello. In particolare pronunciando sul secondo motivo di impugnazione, la Corte d'appello ha ritenuto fondata la questione di diritto attinente alla violazione dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, circa la salvezza degli effetti della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, ma ha osservato che l'appellante si era limitata a chiedere genericamente la riforma della sentenza di primo grado, senza prospettare alcuna questione di merito e senza chiedere nemmeno l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, ha concluso la Corte di Palermo, nessuna utilità avrebbe potuto ricevere l'appellante dall'accoglimento Ric. 2018 n. 14228 sez. SU - ud. 26-10-2021 -3- del gravame in punto di effetti del mutamento del rito, mancando nell'atto di impugnazione la richiesta di rinnovazione dell'istruzione e di esame delle domande di merito. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La Immobiliare Strasburgo s.r.l. in liquidazione ha notificato contenente altresì ricorso incidentalecontroricorso, condizionato articolato in tre motivi. Con ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 del 18 maggio 2021, pronunciata all'esito dell'adunanza del 25 novembre 2020, la Terza Sezione civile, rilevata la sussistenza di questione di diritto non decisa in senso univoco da precedenti pronunce della Corte, quanto alla natura di impugnazione o di ordinario giudizio di cognizione del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo, questione incidente anche sulla operatività del mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite. E' stata altresì acquisita la relazione predisposta dell'Ufficio del massimario. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo del ricorso dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo deduce l'error in procedendo in riferimento all'art. 346 c.p.c. ed al d.lgs. n. 150/2011, avendo errato la Corte d'appello di Palermo a ritenere rinunciati e non riproposti, ex art. 346 c.p.c., i motivi e le domande formulate con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Le censure portate alla Ric. 2018 n. 14228 sez. SU ud. 26-10-2021 -4- sentenza di primo grado dovevano, infatti, intendersi già idonee ad investire i giudici di appello della pronuncia sul merito della lite. Il secondo motivo del ricorso dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo denuncia la violazione e falsa applicazione del principio di conservazione degli atti ex art. 159 c.p.c. e del principio di libertà delle forme ex art. 121 c.p.c. in relazione all'applicazione dell'art. 346 c.p.c. fatta dalla Corte d'appello di Palermo, sempre quanto alla ravvisata rinuncia ai motivi ed alle domande di merito spiegati nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che dovevano, piuttosto, reputarsi implicitamente richiamati con l'appello avanzato. Il terzo motivo del ricorso dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 342 c.p.c., tenuto conto della operatività del d.lgs. n. 150/2011 e del principio di conservazione degli atti ex art. 159 c.p.c. Si critica la parte della sentenza della Corte di Palermo che ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello dell'Azienda Sanitaria Provinciale, quanto alla ipotizzata contraddittorietà tra il mutamento di rito inizialmente disposto dal Tribunale, di per sé implicante il riconoscimento della ritualità dell'atto di citazione, e la successiva declaratoria di inammissibilità dell'opposizione adottata dal primo giudice. La Corte d'appello, dichiarando inammissibile il primo motivo di gravame, avrebbe trascurato la portata degli effetti del mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011. 2. Il primo motivo del ricorso incidentale della Immobiliare Strasburgo s.r.l. denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011, dell'art. 426 in relazione all'art. 447-bis c.p.c., dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. Ric. 2018 n. 14228 sez. SU - ud. 26-10-2021 -5- 645 c.p.c. La Corte d'appello avrebbe errato nel reputare violato dal Tribunale l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, né un grado autonomo, ma è soltanto una fase di un giudizio già pendente. Il secondo motivo del ricorso incidentale della Immobiliare Strasburgo s.r.l. deduce la violazione dell'art. 132 c.p.c., per apparenza della motivazione concernente i presupposti di applicabilità dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011. Il terzo motivo del ricorso incidentale della Immobiliare Strasburgo s.r.l. denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011, dell'art. 645 in relazione all'art. 447-bis c.p.c. e dell'art. 3, legge n. 742 del 1969, come modificata dalla legge n. 162 del 2014, avendo la Corte d'appello comunque trascurato che la sospensione dei termini processuali di cui al citato art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica, tra le altre, alle controversie . previste dall'art. 429 c.p.c., sicché il termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 18 luglio 2014 sarebbe comunque venuto a scadenza già il 27 agosto 2014. 3. Il ricorso incidentale, giacché proposto su questione pregiudiziale di rito dalla parte comunque rimasta totalmente vittoriosa sul merito (nella specie, avente ad oggetto la inammissibilità per tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, inammissibilità negata dalla Corte di Palermo con decisione esplicita) ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, come del resto espressamente indicato dalla controricorrente. Esso andrà perciò esaminato solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero nell'ipotesi di fondatezza del ricorso principale (Cass. Ric. 2018 n. 14228 sez. SU - ud. 26-10-2021 -6- Sez. Unite, 25 marzo 2013, n. 7381;
Cass. Sez. Unite, 6 marzo 2009, n. 5456).
4. I primi due motivi del ricorso principale, proposto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono fondati nei termini di seguito precisati, mentre è inammissibile il terzo motivo del ricorso principale.
4.1. La Corte d'appello, pur considerando pregiudizialmente fondata la questione attinente alla violazione dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 (circa la salvezza degli effetti dell'opposizione a decreto ingiuntivo erroneamente proposta con atto di citazione, anziché con ricorso, ai sensi degli artt. 447-bis, 414 e 415 c.p.c., giacché comunque notificata entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.), ha ritenuto non di meno infondato in gravame perché con esso