Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/04/2013, n. 9407

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L'art. 342 cod. proc. civ. - che, nel testo (applicabile "ratione temporis") quale sostituito dall'art. 50 legge 26 novembre 1990, n. 353, e prima dell'ulteriore modifica di cui all'art. 54, comma 1, lett. a, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134, prevede che l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, "nonché le indicazioni prescritte nell'art.163 cod. proc. civ." - non richiede altresì, che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l'atto di appello contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/04/2013, n. 9407
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9407
Data del deposito : 18 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Primo Presidente f.f. -
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente di Sez. -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3775/2011 proposto da:
CURATELA FALLIMENTO GRUPPO SAR.PLAST S.P.A., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell'avvocato STEFANO SARGENTI - STUDIO LEGALE CARABBA & PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato FINOCCHIARO ELENA, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
AZELIS ITALIA S.R.L. (incorporante della TRADEX COLORI S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FASANA 21, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA SIELO, rappresentata e difesa dall'avvocato TAMBURINI MICHELE, per delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 526/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 31/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 28.02.2002, la Curatela del fallimento del Gruppo Sarplast spa conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa la società Tradex Colori s.r.l., esponendo che la società fallita aveva effettuato diversi pagamenti in favore della convenuta per un importo complessivo di L. 1.042.555.147 (pari ad Euro 538.434,80) (di cui alcuni nell'anno antecedente all'ammissione della Tradex Colori s.r.l. alla procedura di amministrazione controllata, altri durante la procedura suddetta ed altri ancora durante la successiva procedura di concordato preventivo) e chiedendo la revoca ai sensi dell'art. 67 L. Fall. dei pagamenti effettuati nell'anno antecedente all'ammissione della Tradex Colori s.r.l. alla procedura di amministrazione controllata nonché la declaratoria di inefficacia di quelli effettuati nel corso delle due procedure concorsuali suddette, ai sensi degli artt. 167 e 188 L. Fall. ed in subordine la revoca degli stessi ai sensi dell'art. 67 L. Fall.. Con sentenza n.1074 del 14/22.07.2008, il Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento delle domande attrici, dichiarava, nel contraddittorio delle parti, la inefficacia nei confronti della massa dei creditori dei pagamenti (pari alla somma di L. 8.743.250, equivalenti ad Euro 4.515,51) effettuati nel corso della procedura di amministrazione controllata per debiti contratti anteriormente alla stessa e dei pagamenti (pari alla somma di L. 224,926.284, equivalenti ad Euro 116.164,73) effettuati nel corso della procedura di concordato preventivo;
condannava, quindi, la società convenuta al pagamento di tali somme con gli interessi legali;
rigettava nel resto le domande attrici e compensava per intero le spese giudiziali.

2. Con sentenza del 15.01-31.05.2010, la Corte di appello di Catania, dichiarata la contumacia della Curatela fallimentare del Gruppo Sarplast s.p.a., in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dalla Tradex Colori s.r.l. (con atto notificato il 12.02.2009) rigettava la domanda della curatela relativa alla declaratoria d'inefficacia dei pagamenti eseguiti dalla società Tradex Colori nel corso della procedura di concordato preventivo, ad eccezione di quello effettuato il 29.07.1996.

3. Avverso questa sentenza la curatela fallimentare del gruppo Sar.Plast S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria, e notificato il 4.02.2011. La intimata Tradex Colori S.r.l.. L'Azelis Italia S.r.l., quale società incorporante l'intimata, ha resistito con controricorso notificato il 1.03.2011.

4. La Prima Sezione di questa Corte, innanzi alla quale inizialmente è stata chiamata la causa, ha pronunciato l'ordinanza interlocutoria del 26 marzo 2012, n. 4778, con cui - ravvisando un contrasto di giurisprudenza in ordine alla questione di diritto posta dalla società ricorrente con il suo unico motivo di ricorso - ha investito le Sezioni unite della Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso la Curatela fallimentare denunzia "violazione e falsa applicazione del combinato disposto dall'art. 342 c.p.c., nel testo successivo alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990 e art. 163 c.p.c., nel testo successivo alla detta riforma;

violazione dell'art. 164 c.p.c., nel testo novellato, in relazione all'art. 359 c.p.c.;
nullità del procedimento". La ricorrente deduce che la citazione introduttiva del grado di appello, redatta dalla Tradex Colori, non conteneva anche l'avvertimento, a lei rivolto, che la costituzione oltre il termine di giorni 20 prima dell'udienza fissata comportava le decadenze di cui agli artt. 167 e 343 c.p.c., ma recava solo l'invito a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di legge, con l'avvertimento che in caso di mancata comparizione si sarebbe proceduto in sua contumacia.
Sottolinea la ricorrente che dette omissioni avrebbero dovuto essere rilevate d'ufficio dalla Corte adita, la quale, invece, aveva illegittimamente dichiarato la contumacia della Curatela, non costituitasi, procedendo oltre nel giudizio di impugnazione, poi definito con l'impugnata sentenza.

2. La società controricorrente a sua volta sostiene che era sufficiente l'invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge e che comunque, essendo stato l'atto d'appello notificato (non personalmente alla parte appellata ma) al suo procuratore, la sanzione di nullità dell'atto stesso si rivelerebbe sproporzionata, considerato lo scopo sotteso all'avvertimento in relazione alle specifiche competenze professionali del destinatario della notificazione dell'impugnazione.

3. Va premesso che la censura, mossa dalla ricorrente nell'unico motivo di ricorso, non è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. atteso che da una parte può dirsi in astratto - secondo la
prospettazione difensiva della ricorrente - che essa sia riconducibile ad una violazione dei principi regolatori del giusto processo e d'altra parte non è certo manifestamente infondata, come mostra il denunciato contrasto di giurisprudenza sul punto.

4. Il ricorso non è fondato.

5. La questione interpretativa che pone il ricorso all'esame di questa Corte riguarda la portata del richiamo che l'art. 342 c.p.c. fa alle "indicazioni prescritte nell'art. 163" e si focalizza nel quesito se l'atto di appello debba contenere, o no, anche "l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167" con la conseguenza, in caso di inosservanza, della nullità della citazione (ex art. 164 c.p.c.) ove il convenuto in appello non si costituisca in giudizio, come appunto verificatosi nel caso di specie;
avvertimento che, in caso di risposta positiva al quesito, va riadattato alle decadenze del giudizio di appello per il quale - prescrive residualmente l'art. 359 c.p.c., comma 1, - si osservano, in quanto applicabili, le norme
dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale se non sono incompatibili con le disposizioni/specificamente per il giudizio d'appello.
Segnatamente l'art. 342 c.p.c. - nel testo sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 50, e prima dell'ulteriore modifica
apportata recentemente dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. 0a), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (testo applicabile
nel presente giudizio ratione temporis) - prevede che l'appello si propone con citazione che deve contenere, oltre all'esposizione sommaria dei fatti ed ai motivi specifici dell'impugnazione, in particolare - per quanto rileva al fine dell'esame del denunciato contrasto di giurisprudenza - "le indicazioni prescritte nell'art. 163". Disposizione quest'ultima che - oltre a definire il contenuto della citazione nei suoi elementi essenziali (l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
i dati identificativi dell'attore e del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono;
la determinazione della cosa oggetto della domanda;
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
i dati identificativi del procuratore con specificazione della procura) - prescrive in particolare, al n. 7 del comma 3, nel testo sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art.7, alcune indicazioni necessarie per il promuovimento del giudizio
(il giorno dell'udienza di comparizione e l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis);
e poi aggiunge: "con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167". E quindi rispettivamente: a) la decadenza contemplata dall'art. 38 c.p.c. che, nel testo sostituito dall'art. 4 della L. 26 novembre 1990, n. 353, prevedeva che l'incompetenza per
territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., era eccepita, a pena di decadenza appunto, nella comparsa di risposta, ed attualmente, nel testo sostituito dall'art. 45, comma 2 della L. 18 giugno 2009, n. 69, prevede che l'incompetenza per materia, quella
per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza appunto, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata;
b) le decadenze contemplate dall'art. 167 c.p.c. che, nel testo modificato

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