Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2024, n. 15026
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In tema di impresa familiare, il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali; sul familiare esercente l'impresa grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti pro quota a ciascun partecipante.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 27516/2018 Numero sezionale 1609/2024 Numero di raccolta generale 15026/2024 Data pubblicazione 29/05/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DIVISIONE Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LINALISA CAVALLINO - Consigliere - Ud. 23/05/2024 – Dott. VINCENZO PICARO - Consigliere - PU Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere - R.G.N. 27516/2018 Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27516-2018 proposto da: ZI MO SC, ZI SR, elettivamente domiciliati in ROMA al VIALE MANZONI 26, presso lo studio dell'avvocato SC RICCIARDI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIACOMO DIEGOLI, giusta procura speciale in sostituzione dei precedenti difensori;
- ricorrenti -
contro
NF IA MO, elettivamente domiciliata in ROMA alla VIA GREGORIO VII 474, presso lo studio dell'avvocato GUIDO Numero registro generale 27516/2018 Numero sezionale 1609/2024 Numero di raccolta generale 15026/2024 Data pubblicazione 29/05/2024 ORLANDO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA AUDINO, giusta procura in calce al controricorso;
- ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1239/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata l'11/05/2018;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. FULVIO TRONCONE, che ha chiesto l'accoglimento del primo, sesto e settimo motivo del ricorso incidentale, il rigetto del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi del ricorso principale ed incidentale;
lette le memorie delle parti;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2024 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. FULVIO TRONCONE, che ha chiesto l'accoglimento del primo, sesto e settimo motivo del ricorso incidentale, il rigetto del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi del ricorso principale ed incidentale;
uditi l'avvocato Giacomo Diegoli per i ricorrenti principali, e l'avvocato Andrea Audino per la ricorrente incidentale;
FATTI DI CAUSA
E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. NI MA NA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ferrara l'ex coniuge SS ES SG, la SG S.r.l. e la Banca di Credito Cooperativo di Cento – Crevalcore, poi divenuta Banca Centro Emilia soc. coop., chiedendo accertare la nullità ovvero la simulazione dell'atto di Ric. 2018 n. 27516 sez. S2 - ud. 23-05-2024 -2- Numero registro generale 27516/2018 Numero sezionale 1609/2024 Numero di raccolta generale 15026/2024 Data pubblicazione 29/05/2024 costituzione dell'impresa familiare del 22 dicembre 1989, con l'annullamento del contratto di affitto di azienda concluso dal convenuto in favore della SG S.r.l.;
disporsi la divisione dei beni oggetto della comunione legale dei coniugi, comprensivi dell'azienda coniugale, nonché degli utili e degli incrementi maturati sino alla divisione, e dei canoni di locazione percepiti e percipiendi per l'affitto dell'azienda, oltre le somme liquide versate sui conti correnti intestati al solo convenuto, il quale andava condannato anche ai rimborsi ex art. 192 c.c., per le somme indebitamente prelevate per finalità estranee rispetto a quelle relative alla gestione della comunione. Chiedeva altresì assegnarsi la metà dell'azienda caduta in comunione, anche per equivalente in denaro, ed in via subordinata, ove si fosse ritenuto che l'attrice era una mera collaboratrice dell'impresa familiare, che fosse disposta la divisione dei beni caduti in comunione de residuo, con la condanna del convenuto al versamento della quota di utili di sua spettanza per il lavoro prestato nell'azienda familiare, previo annullamento della rinuncia contenuta nell'atto per notar Maglione del 31 gennaio 2003. Nella resistenza dei convenuti, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale adito, preso atto che nelle more il mutuo ipotecario, a garanzia del quale erano stati offerti i beni oggetto di causa, era stato integralmente rimborsato all'istituto di credito, condannava lo SG al pagamento della somma di € 287.976,38, oltre interessi e rivalutazione, stante l'accertamento della natura comune dei beni individuati dall'attrice, e ciò in ragione della loro assegnazione in esclusiva al convenuto, trattandosi di beni caduti Ric. 2018 n. 27516 sez. S2 - ud. 23-05-2024 -3- Numero registro generale 27516/2018 Numero sezionale 1609/2024 Numero di raccolta generale 15026/2024 Data pubblicazione 29/05/2024 in comunione de residuo a seguito dello scioglimento della comunione legale. Era però rigettata la domanda di condanna del convenuto al pagamento della quota di utili asseritamente non percetti, nonché la domanda di nullità del contratto costitutivo dell'impresa familiare e del contratto di affitto di azienda. Avverso tale sentenza proponeva appello lo SG, cui resistevano sia la SG S.r.l. che la NI proponendo entrambi appello incidentale. La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 1239 dell'11 maggio 2018, ha rigettato tutti i gravami, condannando lo SG al rimborso delle spese in favore dell'ex coniuge, compensando le spese tra le altre parti. Nell'esaminare l'appello principale, la Corte distrettuale reputava che non potesse riscontrarsi la nullità dell'atto di citazione, in quanto la causa petendi andava identificata tenendo conto non solo delle richieste finali, ma anche della parte espositiva. In tal senso emergeva che la domanda attorea era finalizzata ad accertare che l'impresa commerciale del marito, il ET Verde, rientrava nella comunione legale, in quanto costituita e gestita dopo il matrimonio da entrambi i coniugi, essendo stata avanzata in via subordinata la richiesta di accertare che, ove invece si fosse ritenuto che l'impresa era stata gestita dal solo marito, la medesima rientrava nella comunione de residuo ex art. 178 c.c. Una volta esclusa la gestione comune, il Tribunale aveva correttamente reputato che i beni acquistati dal convenuto, e destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, erano poi ricaduti nella comunione una volta venuta meno la comunione legale, non potendo rilevare a tal fine la dichiarazione resa Ric. 2018 n. 27516 sez. S2 - ud. 23-05-2024 -4- Numero registro generale 27516/2018 Numero sezionale 1609/2024 Numero di raccolta generale 15026/2024 Data pubblicazione 29/05/2024 dall'attrice al momento dell'acquisto, essendo necessario, sulla scorta delle previsioni normative, distinguere tra i beni destinati all'esercizio dell'attività professionale (effettivamente costituenti beni personali ex art. 179 c.c.), ed i beni destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale, che invece ricadono nella comunione de residuo ex art. 178 c.c. Né poteva attribuirsi alla dichiarazione, resa dalla NI al momento dell'acquisto, il valore di rinuncia, avendo la giurisprudenza escluso tale possibilità. Passando alla valutazione dei beni, la Corte distrettuale reputava condivisibile la stima operata dal CTU, la cui metodologia di indagine appariva corretta, ed in grado di offrire il reale valore venale dei beni comuni. Dovendosi, quindi, condividere le conclusioni del giudice di primo grado, risultava corretta anche la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, attesa la sua prevalente soccombenza. In relazione all'appello incidentale della NI, finalizzato a pretendere il pagamento degli utili maturati durante la collaborazione prestata nell'impresa familiare, la sentenza impugnata osservava che il rapporto di collaborazione era cessato il 31 gennaio 2003 e che l'appellante incidentale non aveva offerto la prova dell'ammontare delle somme percepite a titolo di utili, così come non aveva offerto alcuna prova circa il fatto che nessuna somma le fosse stata corrisposta dal 1989 al 2003. Né poteva ritenersi irrilevante la “liberatoria” sottoscritta dalla attrice in occasione della stipula dell'atto con il quale era venuta meno la comunione legale, in quanto nella stessa aveva dichiarato di reputarsi soddisfatta di ogni sua eventuale pretesa nascente dalla Ric. 2018 n. 27516 sez. S2 - ud. 23-05-2024 -5- Numero registro generale 27516/2018 Numero sezionale 1609/2024 Numero di raccolta generale 15026/2024 Data pubblicazione 29/05/2024 cessata collaborazione, dichiarazione che, anche a voler ammettere che dovesse essere sottoposta alla disciplina di cui all'art. 2113 c.c., non era stata tempestivamente impugnata. In merito, infine, all'appello incidentale della SG S.r.l., la Corte d'Appello osservava che nella fattispecie trovava applicazione l'art. 92, co. 2, c.p.c., nella sua originaria formulazione, così che la compensazione poteva essere disposta anche facendo richiamo alla complessità dell'istruttoria e delle questioni giuridiche trattate, come appunto fatto dal Tribunale.
2. SG SS ES e la SG S.r.l. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza d'appello sulla base di tre motivi. NI MA NA ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad undici motivi. Il ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
3. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato memorie.
4. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale per essere stato tardivamente notificato, e ciò sul presupposto che, avendo la parte in ricorso eletto il proprio domicilio digitale, la notifica avvenuta a mezzo posta del controricorso contenente ricorso incidentale, sarebbe invalida, risultando poi tardiva la successiva notifica avvenuta a mezzo pec, oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c. Infatti, questa Corte ha in passato affermato che la notificazione del controricorso per cassazione, contenente ricorso incidentale, Ric. 2018 n. 27516 sez. S2 - ud. 23-05-2024