Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2022, n. 04712

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2022, n. 04712
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04712
Data del deposito : 14 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Cue Cc-D 2. SENTENZA sul ricorso 11757-2016 proposto da: DO TO, DO IL e DO FA, rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELE SESTA e dall'Avvocato LUIGI ALBISINNI per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

DO IA IE, in proprio e rappresentato e difeso dall'Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI per procura in calce al controricorso;
- con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 824/2013 e la sentenza n. 819/2015 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, depositate, rispettivamente, il 6/6/2013 ed il 28/4/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica LUISA DE RENZIS, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'inammissibilità del ricorso incidentale. / (

FATTI DI CAUSA

1.1. Il collegio arbitrale, con lodo sottoscritto in data 24/5/2007, dopo aver riferito che: - in data 27/9/1993, i fratelli GI ER, UA, VA e EF DO, quali coeredi di MA OL, deceduta il 13/3/1993, e di LM DO, deceduto il 12/2/1971, onde porre termine a diverse controversie, giudiziali e non, insorte tra loro, avevano raggiunto un accordo transattivo, al quale, peraltro, GI ER DO aveva partecipato tramite un rappresentante e persona di sua fiducia, tale IB VA, tanto che la transazione stessa era stata sinteticamente definita come "transazione VA";
- l'accordo prevedeva, tra l'altro, che si dovesse valutare l'intero asse ereditario secondo i criteri indicati dalle parti e che, detratti legati ed oneri testamentari, dovesse essere calcolata, sul residuo, la quota di legittima spettante a GI ER DO;
- quest'ultimo, tuttavia, aveva contestato la transazione sul rilievo che il suo rappresentante aveva debordato dai poteri che gli erano stati conferiti ed aveva sottoscritto un accordo che non riconosceva al rappresentato quanto dovuto;
- gli altri coeredi, invece, avevano eseguito offerta reale al fratello della somma di £. 275.258.994 che, secondo il loro calcolo, integrava l'ammontare della quota a lui spettante in forza della predetta transazione ed, a fronte del rifiuto del destinatario di accettare l'offerta a titolo di saldo, avevano provveduto a depositare la somma stessa presso un istituto di credito;
- i fratelli UA, VA e EF DO (definiti, in seguito, solo "fratelli DO") avevano, quindi, promosso, in forza della clausola arbitrale contenuta nella transazione, giudizio arbitrale per far dichiarare la validità, l'efficacia e la congruità dell'offerta reale e sentirla "convalidare", con la conseguente liberazione degli stessi dall'intera obbligazione nei confronti del fratello;
- GI Ric. 2016 n. 11757, Sez. 2, PU del 26 ottobre 2021 ER DO, dal suo canto, aveva chiesto di dichiarare la nullità o l'invalidità o l'inefficacia della transazione o di annullarla, di dichiarare, in ogni caso, nulle alcune clausole della stessa e di dichiarare nulle le attività compiute in esecuzione dell'accordo transattivo, ed, in via subordinata, di dichiarare la risoluzione, per inadempimento delle controparti, ai sensi degli artt. 1454 e 1453 c.c., della "transazione VA" ed, in ulteriore subordine, che venisse rigettata la domanda di convalida dell'offerta reale e del deposito;
ha ritenuto che: - la transazione non fosse inefficace per eccesso di mandato da parte del mandatario VA;
- la transazione non aveva natura novativa e poteva essere, pertanto, risolta per inadempimento;
- la transazione era annullabile in quanto inficiata da errore di fatto consistito sia nella mancata separazione dei patrimoni dei due de cuius, con la conseguente quantificazione della quota di GI ER DO in un sesto dell'intera massa anziché in un quarto, sia nell'erronea individuazione di elementi patrimoniali, compresi nell'asse ereditario, che pure emergevano dalla lettura degli atti;
- tale errore, oltre che essenziale, era riconoscibile, e costituiva, quindi, motivo di annullamento della transazione, sia pur parziale, in applicazione analogica dell'art. 1419, comma 2°, c.c., nella parte in cui non erano stati individuati separatamente gli elementi dell'asse ereditario facente capo ai due de cuius e non erano state esattamente calcolate le quote di GI ER DO.

1.2. Gli arbitri, quindi, disattesa la richiesta di nomina di un curatore di eredità giacente avanzata da quest'ultimo e la necessità di un nuovo inventario sul rilievo che l'asse ereditario era adeguatamente evidenziato sia per la successione di LM DO che per quella di MA OL, provvedevano di loro iniziativa, traendone motivo dalle censure Ric. 2016 n. 11757, Sez. 2, PU del 26 ottobre 2021 sollevate dal convenuto, alla valutazione dei singoli cespiti per giungere ad una nuova e diversa quantificazione delle quota di legittima spettante a GI ER DO, determinabile, a loro giudizio, nella somma complessiva di £. 406.218.705, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

1.3. GI ER DO, con atto di citazione notificato in data 9/10/2007, ha proposto impugnazione avverso il lodo chiedendo, previa nomina di un curatore dell'eredità giacente, che fosse dichiarata la nullità del lodo arbitrale ed, in sede rescissoria, la risoluzione della transazione VA per inadempimento delle controparti a seguito di intimazione ad adempiere ex art. 1454 c.c. ovvero la nullità, l'invalidità e l'inefficacia della transazione o, comunque, che fosse annullata, ed, in ogni caso, che fosse dichiarata la nullità delle clausole di cui ai paragrafi 4, 5, 6, 7, 11 e 14 dell'accordo transattivo, con la conseguente declaratoria di nullità e/o d'inefficacia degli atti esecutivi posti in essere tra le parti. L'attore, infine, ha chiesto il rigetto della domanda dei fratelli DO di convalida dell'offerta reale e del relativo deposito sul rilievo che l'offerta era stata sottoposta a condizione illegittima ai sensi dell'art. 1208, comma 2°, c.c., che l'importo da lui accettato in acconto non gli era stato versato ed, infine, che l'offerta era comunque incompleta e quantitativamente e qualitativamente incongrua.

1.4. I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno, a loro volta, proposto impugnazione incidentale del lodo e, quindi, ottenere la declaratoria della validità della transazione VA nonché della validità, efficacia e congruità dell'offerta reale del 20/10/1994, con la conseguente convalida e liberazione dei tre offerenti da ogni obbligazione nei confronti dell'attore.

2.1. La corte d'appello di Bologna, con sentenza non definitiva del 6/6/2013, dopo aver dichiarato la nullità del lodo Ric. 2016 n. 11757, Sez. 2, PU del 26 ottobre 2021 arbitrale impugnato, ha rigettato le domande dell'attore volte ad ottenere la risoluzione della transazione del 27/9/1993 e/o la declaratoria di nullità, invalidità o inefficacia o l'annullamento della stessa transazione o di sue singole clausole, rimettendo la causa in istruttoria al fine di accertare, a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, la congruità dell'offerta reale.

2.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver ritenuto la nullità del lodo arbitrale per vizio di ultra petizione sul rilievo che nessuno dei quesiti proposti al collegio contemplava il compito di determinare analiticamente e di quantificare l'esatto valore e il conseguente ammontare della quota di spettanza di GI ER DO, ha esaminato, in sede rescissoria, le censure sollevate dalle parti in ordine alla validità e all'efficacia della transazione del 27/9/1993. 2.3. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che l'attore si era limitato a censurare il lodo arbitrale, esponendo i motivi di nullità dello stesso, ed aveva proposto le domande di cui alle conclusioni in atti "senza esporre specificamente i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni delle domande stesse", ha ritenuto che tali ragioni dovessero essere enucleate "dai motivi di impugnazione rivolti alla decisione arbitrale, a partire dall'errore di fatto", e che, in definitiva, il tema del decidere investiva, innanzitutto, la validità della transazione VA per errore di fatto. GI ER DO, infatti, aveva lamentato che gli arbitri, pur avendo ravvisato tale errore in capo al mandatario, non avevano, poi, pronunciato l'annullamento dell'intero accordo transattivo, con ciò manifestando, sia pur implicitamente, di voler ricondurre a tale motivo, e cioè all'errore essenziale di fatto previsto dall'art. 1429 n. 2 c.c., la domanda di annullamento della transazione in questione. Ric. 2016 n. 11757, Sez. 2, PU del 26 ottobre 2021 2.4. La corte, invece, ha escluso che l'attore avesse riproposto, nell'atto di citazione, la questione relativa all'inefficacia, nei propri confronti, dell'accordo concluso dal mandatario VA per aver ecceduto dai limiti del mandato conferitogli, evidenziando, peraltro, che tale scelta processuale da parte dell'attore poteva trovare giustificazione nel fatto che, alla luce del relativo testo, il mandato conferito dal DO al VA era, in effetti, un mandato a transigere con l'attribuzione di "ogni più ampio potere", compresa la sottoscrizione dei relativi atti esecutivi, "senza la specificazione di limiti di sorta", per cui non era dato comprendere da quali poteri il rappresentante avesse potuto "debordare", anche con riguardo alle specifiche clausole contrattuali di cui capi 4), 5), 7) e 14) della transazione.

2.5. Quanto al vizio del consenso prestato dal VA per errore, rilevante ai fini di dichiarare l'annullabilità dell'accordo transattivo, la corte d'appello, "anche a voler ammettere che la relativa questione fosse stata sollevata dal GI ER DO davanti agli arbitri (dal momento che egli aveva prospettato, pur senza approfondite argomentazioni, la sussistenza dell'errore del proprio rappresentante in ordine alla mancata separazione dei due patrimoni dei genitori, caduti in successione)", ha escluso che la transazione fosse annullabile per effetto di tale vizio del consenso, esponendo due argomentazioni ritenute "assorbenti": - innanzitutto, che la

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