Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2023, n. 6727
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Il contratto di assicurazione della responsabilità civile non copre solo il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall'assicurato (assicurazione per fatto proprio), ma anche quello derivante dal contegno di persona di cui l'assicurato medesimo debba rispondere (assicurazione per fatto altrui), salvo che la polizza non contenga un'espressa clausola di esclusione della copertura per tale ultimo caso.
Sul provvedimento
Testo completo
R.G.N. 30979/19 ( 6 7 27 / 23 O Camera di consiglio del 16.11.2022 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano ART.13 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Can 6727 TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati: Oggetto: assicurazione dott. Luigi Alessandro Scarano - Presidente trasporti assicurazione del vettore contro i danni “per dott. Danilo Sestini - Consigliere conto di chi spetta” e dott. Enrico Scoditti - Consigliere assicurazione della r.c. del vettore per fatto altrui dott.ssa Chiara Graziosi Consigliere differenze - conseguenze in dott. Marco Rossetti - Consigliere rel. punto di interpretazione del contratto. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 30979/19 proposto da: -) PO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC dei propri difensori, difeso dagli avvocati Alberto Stagno d'Alcontres e IC de Luca in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro { -) Assicuratori dei LOs di Londra sottoscrittori delle polizze nn. . . . 1165217 e 1165218, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Alessandro Giorgetti in virtù di procura conferita con atto pubblico;
controricorrente nonché HD Global SE-UK, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC dei propri difensori, difeso dagli avvocati Niccolò Abriani, Bruno Giuffrè e Antonio Briguglio in virtù di procura speciale allegata al ricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonché -2022 1958 Pagina 1 R.G.N. 30979/19 Camera di consiglio del 16.11.2022 -) TA GL, AL MA, EP MA e AN MA, elettivamente domiciliati all'indirizzo PEC del proprio difensore, E GI ON difesi dagli avvocati Gerardina Riolovin virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché -) DO MA;
- intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria 8 aprile 2019 n. 301;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso della HD;
uditi l'Avvocato IC de Luca per la PO;
l'Avvocato Marco Ianigro (per delega) per i LOs;
l'Avvocato Irene Della Rocca per TA GL ed altri;
l'Avvocato Antonio Briguglio per la HD;
FATTI DI CAUSA
и 1. Nel 1997 la Banca Nazionale del Lavoro, dovendo consegnare valori alla л società Poste Italiane s.p.a., li affidò per il trasporto alla società SK s.p.a. La società SK aveva stipulato a copertura dei rischi derivanti dal trasporto una assicurazione con i LOs of DO.
2. La SK s.p.a. affidò a sua volta il trasporto alla società PO s.p.a.. I valori affidati dalla SK al vettore ammontavano a 9.682.700.000 lire. La società PO aveva stipulato a copertura dei rischi derivanti dal trasporto una assicurazione con la società RL (che in seguito muterà ragione sociale in HD, e come tale sarà d'ora innanzi indicata).
3. La società PO per l'esecuzione del trasporto si avvalse di una terza società, la SA IC s.a.s.. Pagina 2 R.G.N. 30979/19 Camera di consiglio del 16.11.2022 Anche la società SA IC a copertura dei rischi derivanti da trasporto aveva stipulato una assicurazione con la società RL.
4. Il 13 dicembre 1997 il furgone col quale la società SA IC stava eseguendo il suddetto trasporto venne assaltato e rapinato a mano armata sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
tutti i valori trasportati furono trafugati. In conseguenza della rapina, gli assicuratori dei DS of DO nel 1998 indennizzarono la BNL in nome e per conto della SK, e chiesero stragiudizialmente alla PO la rifusione di quanto pagato.
5. Nel 1999 la PO convenne dinanzi al Tribunale di Palmi la società SA IC, la RL ed i DS of DO, chiedendo che le prime due fossero dichiarate tenute a sollevarla dalle pretese dei LOs, ovvero rifonderle quanto fosse stata costretta a pagare ad essi.
6. I LOs si costituirono e, in via riconvenzionale, chiesero la condanna della PO, della SA IC e della RL alla rifusione di quanto pagato alla BNL.
7. La HD si costituì eccependo l'inoperatività della polizza e la non spettanza dell'indennizzo sia ai sensi dell'articolo 1892 c.c., sia ai sensi dell'articolo 1898 C.C.. 8. La SA IC si costituì invocando l'esimente della forza maggiore.
9. Con sentenza 13.3.2006 n. 149 il Tribunale di Palmi: -) condannò la PO al pagamento in favore dei LOs della somma di euro 4.845.760,14;
-) condannò la SA IC a tenere indenne la PO;
-) rigettò la domanda proposta dalla PO nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, la HD;
Pagina 3 R.G.N. 30979/19 Camera di consiglio del 16.11.2022 -) accolse la domanda proposta dalla SA IC contro il proprio assicuratore (anche in questo caso la HD), ma condannò quest'ultimo a pagare direttamente alla PO l'indennizzo contrattualmente dovuto alla SA IC, in esecuzione della "clausola di vincolo" inserita nella polizza stipulata tra la SA IC e la HD. 10. La sentenza venne impugnata dalla PO in via principale, e da tutte le altre parti in via incidentale. Pendente il giudizio d'appello la società SA IC venne cancellata dal registro delle imprese. La domanda proposta dalla PO nei confronti della SA IC venne tuttavia coltivata nei confronti degli ex soci di quest'ultima. Nel corso del giudizio di appello la PO chiese ed ottenne un provvedimento di sequestro conservativo su tutti i beni rnobili ed immobili degli ex soci della SA IC. 11. Con sentenza 8 aprile 2019 n. 301 la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettò tutti gli appelli. Per quanto in questa sede rileva, la corte d'appello ritenne che: m -) il contratto stipulato tra la PO e la HD copriva soltanto "i beni" trasportati dalla PO, ma non quelli dati in consegna da quest'ultima ai subvettori;
-) il contratto stipulato tra la PO e la HD non copriva la responsabilità civile del subvettore SA IC;
-) la HD non poteva sottrarsi all'obbligo di tenere indenne la SA IC (con vincolo a favore della PO) né ai sensi dell'art. 1892 c.c., né ai sensi dell'art. 1898 c.c.: infatti l'assicuratore, pur conoscendo le condizioni del trasporto (valori per 9 miliardi di lire caricati su un solo furgone, e non su più mezzi come le ordinarie precauzioni avrebbero suggerito) non si era avvalso della facoltà di domandare l'annullamento del contratto (ex art. 1892 c.c.), né di quella di recedere da esso (ex art. 1898 c.c.). Nella medesima sentenza, infine, la Corte d'appello affermò che il sequestro conservativo accordato dalla Corte d'appello di Reggio Calabria si era Pagina 4 R.G.N. 30979/19 Camera di consiglio del 16.11.2022 convertito ope legis in pignoramento, "in modo illimitato per quanto concerne la socia accomandataria, mentre invece in proporzione delle rispettive quote sociali per quelli accomandanti". 12. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione: -) in via principale dalla PO con ricorso fondato su sette motivi;
-) in via incidentale dalla HD con ricorso fondato su un solo motivo;
-) in via incidentale da alcuni degli ex soci della SA IC (TA GL, AL MA, EP MA, AN MA), con ricorso fondato su tre motivi. Gli assicuratori dei LOs hanno resistito con controricorso. DO MA è rimasta intimata. 13. Il ricorso, già fissato per l'esame ex art. 380 bis c.p.c. nella camera di consiglio del 2.2.2022, con ordinanza 28.3.2022 n. 10089 è stato rinviato alla pubblica udienza. سم 14. La PO, la HD e gli Assicuratori dei LOs hanno depositato memoria prima della camera di consiglio del 2.2.2022. La PO, la HD e gli ex soci della "SA IC" hanno depositato memoria prima dell'udienza pubblica del 16.11.2022. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo rigettarsi il ricorso principale, con assorbimento dell'incidentale. Nulla ha osservato sul ricorso incidentale proposto dagli ex soci della SA IC. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo ed il settimo motivo del ricorso principale (PO). Col primo motivo del proprio ricorso la PO lamenta la violazione degli articoli 1201 e 1916 c.c.. Deduce che erroneamente la Corte d'appello ha accolto la domanda proposta dai DS, ritenendo che questi ultimi si fossero surrogati ai crediti della BNL verso la PO. Sostiene questa censura con la seguente argomentazione: Pagina 5 R.G.N. 30979/19 Camera di consiglio del 16.11.2022 -) i DS avevano assicurato la società SK;
-) l'assicuratore che paga l'indennizzo è surrogato nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile;
-) la BNL non era il soggetto assicurato, e di conseguenza i LOs non potevano surrogarsi nei crediti vantati dalla suddetta BNL. nei confronti dei terzi responsabili. L'illustrazione del motivo prosegue sostenendo che i DS non avrebbero potuto esercitare in via di surrogazione neanche i diritti di credito vantati da SK nei confronti di PO. Infatti, poiché in primo grado venne accertato che responsabile del danno fu solo la società SA IC, e non la società PO, la SK avrebbe potuto esercitare il regresso (e quindi trasferire il relativo diritto di surrogazione) solo nei confronti della SA IC.
1.1. Col settimo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'articolo 112 c.p.c.. سم Secondo la lettura che la società ricorrente dà della sentenza d'appello, quest'ultima avrebbe ritenuto che il rappresentante per l'Italia dei DS abbia agito in giudizio surrogandosi nei diritti vantati verso la PO sia dalla BNL (mittente), sia dalla SK (vettore e dante causa della PO), mentre i DS avevano sempre dichiarato di agire surrogandosi nei diritti della sola BNL.
1.2. Ambedue i suddetti motivi, relativi al rapporto tra PO ei LOs of DO, sono divenuti inammissibili nelle more del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti nelle rispettive memorie ex 380 bis c.p.c. depositate prima