Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2020, n. 07879

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2020, n. 07879
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07879
Data del deposito : 27 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DO LU SP (GIA DO AN SP) avverso il decreto del 05/09/2019 del G.I.P. del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Elisabetta Cesqui

RITENUTO IN FATTO

1.Con il decreto impugnato il GIP del Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso in opposizione allo stato passivo presentato dalla Do AL s.p.a. (già BA s.p.a) quale mandataria nell'interesse di Fino 1 securitisation s.r.I., cessionaria del credito originariamente concesso da Unicredit s.p.a. in favore della R.E.R. s.p.a., il cui capitale è stato interamente sottoposto a confisca nel procedimento penale numero 48015/08 in relazione ai reati di reimpiego di proventi derivanti dall'organizzazione camorristica denominata "Clan AB". il GIP ha dato atto che all'udienza fissata per la verifica dei crediti la domanda della Fino 1 securitisation s.r.I era stata esclusa perchè ritenuta strumentale alla consumazione dei reati contestati e non adeguatamente supportata da documenti attestanti la buona fede, avendo la parte prodotto l'ammissione al passivo nella diversa procedura fallimentare ed emergendo che il credito era stato concesso nel 2005, senza adeguate garanzie ed era stato utilizzato dagli imputati per portare avanti il loro progetto delittuoso;
che con l'atto di opposizione si evidenziava che il credito è garantito da ipoteca iscritta su un immobile, per la cui ristrutturazione fu erogato il finanziamento, e che il finanziamento era stato concesso da soggetto estraneo e ignaro dell'attività criminosa addebitata agli imputati, poiché nel corso dell'istruttoria prodromica alla concessione del credito non disponeva di elementi che potessero indurre a ritenere il coinvolgimento degli imputati in attività criminali e la strumentalità del finanziamento rispetto alle condotte criminose, essendo peraltro stata compiuta idonea valutazione del merito del credito. Nel respingere la detta opposizione, il giudice, dopo avere riportato per esteso tutti i capi d'imputazione oggetto del giudizio di cognizione, all'esito del quale è stata disposta in primo grado la confisca dei beni della R.E.R. s.p.a., ha affermato che ricorrono i due presupposti della strumentalità del credito riguardo ai reati di riciclaggio contestati e dell'assenza di buona fede del terzo creditore, poiché dagli atti prodotti dal ricorrente emerge la vulnerabilità dell'impresa finanziata;
la mancanza di un bilancio consolidato del gruppo RA;
il rischio elevato in relazione alle garanzie prestate dall'impresa finanziata al momento dell'erogazione del credito, nonché l'assenza di istruttoria svolta in concreto all'epoca dalla banca, che si rimetteva a quanto evidenziato dallo stesso soggetto interessato ad ottenere il finanziamento e la capienza delle garanzie personali. In forza di questi elementi il GIP ha ritenuto che l'istituto di credito che ha concesso il finanziamento non potesse ritenersi in buona fede, poiché aveva omesso la doverosa istruttoria, violando le regole interne fissate dal medesimo istituto, così consentendo alla società di operare con la copertura di crediti bancari e di porre in essere attività di riciclaggio;
che la pregressa ammissione dell'istituto di credito al passivo fallimentare non è sufficiente a dimostrare la buona fede del finanziamento;
che gli istituti di creduto non possono sottrarsi alla verifica cedendo i crediti sottoposti a confisca a terzi.

2.Avverso il detto provvedimento propone ricorso l'avvocato Licia Polizio, procuratore speciale della Do AL spa, deducendo:

2.1 Violazione dell'art. 52 del decreto legislativo 159/2011 in relazione al requisito della strumentalità del credito e vizio di motivazione ovvero omessa motivazione sulla specifica deduzione difensiva. Rileva il ricorrente che le attività illecite di cui alla imputazione risultano riconducibili, come affermato dall'autorità giudiziaria, al gruppo RA, mentre l'amministratore della R.E.R., al quale è stato erogato il credito è il dott. Del Galdo Giorgio, amministratore unico della società a far data dal 2002, al quale non risulta contestato il reato di riciclaggio, ma solo condotte di distrazione fallimentare successive alla erogazione del credito. Inoltre, quanto meno con riferimento al finanziamento in chirografo erogato nel 2002, non vi è alcuna correlazione temporale tra la data dell'operazione creditizia e quella della presunta commissione dei reati, le cui imputazioni non sono retrodatate sino al 2002, ma risultano tutte successive sicché deve escludersi la strumentalità tra il credito concesso e l'attività contestata.

2.2 Violazione dell'art. 52 del decreto legislativo 159/2011 con riferimento al concetto di buona fede in relazione alle emergenze istruttorie integrate dallo stato di vulnerabilità dell'impresa e dal correlato valore del rating. Lamenta il ricorrente che il ritenuto stato di vulnerabilità dell'impresa R.E.R s.p.a. , che secondo il G.I.P. emergerebbe dalla stessa proposta di finanziamento, è frutto di travisamento delle emergenze documentali, poiché in una scala da uno a nove il valore di rischio nel caso in esame si attestava a cinque, e tale rating, secondo le disposizioni bancarie interne di valutazione del merito creditizio,inteso come capacità del debitore di restituzione del credito, non risulta significativo di un rischio di default dell'impresa.

2.3 Violazione di legge e omessa motivazione sui plurimi elementi addotti dalla difesa in punto di buona fede inerenti l'istruttoria compiuta dalla banca, sul rilievo che nell'iter seguito dal GIP sono stati omessi numerosi elementi forniti ai fini della prova del rispetto delle norme interne nel processo di valutazione del merito creditizio, regole che impongono di operare un giudizio di congruità ancorato all'analisi delle fonti di rimborso, che nel caso di specie risultava positiva. Inoltre l'intervallo temporale intercorso tra l'erogazione del credito avvenuta nel 2005 e l'insorgenza del procedimento penale non è stata adeguatamente valutata, pur incidendo sia in punto di strumentalità del credito sia in punto di buona fede dell'istituto di credito in quanto le attività illecite sono state accertate soltanto diversi anni

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