Cass. civ., sez. II, sentenza 02/09/2022, n. 25934
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Il deposito di una seconda comparsa di risposta è ammissibile, purché esso sia avvenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c., salvi i casi in cui sia ravvisabile uno specifico abuso dello strumento processuale, non potendosi ravvisare una consumazione del potere di difesa della parte convenuta sino al momento del maturarsi delle preclusioni di cui al citato art. 167 c.p.c.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 3202/2021 Numero sezionale 1525/2022 Numero di raccolta generale 25934/2022 Data pubblicazione 02/09/2022 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Oggetto: Vendita Composta da SA RI DI IO - Presidente GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere R.G.N. 3202/2021 LUCA VARRONE - Consigliere FEDERICO ROLFI - Consigliere Rel. Ud. 05/07/2022 PU CRISTINA AMATO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3202/2021 R.G. proposto da: DA LA, LB AN, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO SCIAUDONE, MASSIMO SCIAUDONE, ANTONIO FRAENZA – ricorrenti –
contro
IL IO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA FREZZA, 59, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ACTIS che la rappresenta e difende – controricorrente e ricorrente incidentale– Numero registro generale 3202/2021 Numero sezionale 1525/2022 Numero di raccolta generale 25934/2022 Data pubblicazione 02/09/2022 avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4002/2020 depositata il 24/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere FEDERICO ROLFI.;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale e la reiezione del primo;
udito per il ricorrente l'Avv. ANTONIO SCIAUDONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso udito per il resistente l'Avv. GIOVANNI ACTIS, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. DA LA convenne innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la IL IO SRL, riferendo di aver concluso con la convenuta in data 8 ottobre 2005 un contratto preliminare con cui la IL IO SRL si era impegnata a trasferire una unità immobiliare (con annesso box) ancora da realizzare in un erigendo fabbricato in Piedimonte Matese dietro il corrispettivo di € 140.000,00, successivamente elevato ad una cifra indicata dalla stessa attrice in € 165.000,00 (ma quantificata nelle difese di IL IO SRL in € 150.000,00). Lamentò l'attrice che il termine per la stipula del definitivo, già procrastinato al 30 giugno 2010, non era stato rispettato dalla convenuta, nonostante l'invio di una diffida, e per l'effetto chiese al tribunale la pronuncia di sentenza ex art. 2392 c.c. R.G. 3202/2021 - Pagina nr. 2 di 30 Numero registro generale 3202/2021 Numero sezionale 1525/2022 Numero di raccolta generale 25934/2022 Data pubblicazione 02/09/2022 Rispetto ad una udienza di prima comparizione fissata al 22 settembre 2011, la IL IO SRL si costituì con una prima comparsa in data 3 maggio 2011 e poi con una nuova comparsa in data 15 luglio 2011, a ministero di nuovo difensore. In tale comparsa, la società convenuta non solo chiese il rigetto delle avverse domande ma, in via riconvenzionale, domandò anche l'annullamento del contratto preliminare, con condanna al risarcimento dei danni sia di DA LA sia di LB AN, del quale chiese ed ottenne l'autorizzazione alla chiamata in causa. Riferì, infatti, la convenuta che DA LA era socia della stessa IL IO SRL e che di quest'ultima, sino al 17 maggio 2011, era amministratore unico il coniuge della stessa attrice (nonché socio anch'egli) LB AN. Dedusse, quindi, che, dopo la sostituzione dell'A.U., erano state rilevare irregolarità nella gestione della compagine, e che il contratto in questione doveva essere annullato per conflitto di interessi, in quanto concluso con l'attrice dallo stesso LB AN, ad un corrispettivo largamente inferiore al valore di mercato. Svolta attività istruttoria -ed in particolare espletata C.T.U.- il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza in data 9 giugno 2017, accolse la domanda di DA LA, rigettando, invece, la domanda riconvenzionale della IL IO SRL Argomentò il tribunale che la verifica della sussistenza del conflitto di interessi non poteva essere ricondotta al solo rapporto di coniugio tra le parti, essendo necessario verificare che il vantaggio del terzo (cioè DA LA) venisse a corrispondere con il vantaggio del rappresentante (cioè LB AN) e fosse incompatibile con gli interessi del rappresentato (la IL IO SRL). Nella R.G. 3202/2021 - Pagina nr. 3 di 30 Numero registro generale 3202/2021 Numero sezionale 1525/2022 Numero di raccolta generale 25934/2022 Data pubblicazione 02/09/2022 specie, osservò il Tribunale, la C.T.U. svolta in corso di giudizio aveva evidenziato uno scarto tra prezzo di vendita e valore di mercato dell'immobile, ma detto scarto doveva tenere in considerazione sia il fatto che l'immobile era ancora da costruire, sia il fatto che il corrispettivo era stato successivamente incrementato, in virtù di una decisione adottata dall'A.U. LB AN concordemente con i soci, come comprovato da una missiva del 9 aprile 2010 del socio AL Guttoriello. Disattesa la domanda riconvenzionale, il Tribunale concluse pertanto che la domanda di DA LA era meritevole di accoglimento.
2. Proposto appello dalla IL IO SRL, e costituitisi per resistere al gravame sia DA LA sia LB AN, la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, in totale riforma della decisione di primo grado, dichiarò annullato per conflitto di interessi il preliminare in data 8 ottobre 2005 e respinse la domanda ex art. 2932 c.c. di DA LA, condannando altresì quest'ultima -assieme ad LB AN- in via generica al risarcimento dei danni, e compensando per metà le spese dei due gradi di giudizio, calcolate su un valore di lite di € 25.000,00. Osservò la Corte territoriale partenopea che: − alla luce dei principi generali in materia, era applicabile anche alla fattispecie della rappresentanza organica il disposto di cui all'art. 1394 c.c., non avendo la società un consiglio di amministrazione, e non potendosi quindi applicare l'art. 2391 c.c.;
− la rilevanza del conflitto di interessi non poteva ritenersi subordinata al carattere vantaggioso dell'atto per il R.G. 3202/2021 - Pagina nr. 4 di 30 Numero registro generale 3202/2021 Numero sezionale 1525/2022 Numero di raccolta generale 25934/2022 Data pubblicazione 02/09/2022 rappresentante, con la conseguenza che non era necessaria la prova di un concreto pregiudizio, il quale, semmai, costituiva elemento indiziario a favore dell'esistenza del conflitto medesimo;
− nel concreto doveva ritenersi sussistente una situazione di cointeressenza tra DA LA ed LB AN, perfettamente conoscibile da parte della medesima DA LA, stante il rapporto di coniugio che la legava ad LB AN;
− dalla C.T.U. svolta nel giudizio di primo grado -le cui stime avevano anche tenuto conto del fatto che l'immobile non fosse ab origine realizzato ed abitabile- emergeva che, anche rispetto alla stima più bassa del valore commerciale dell'immobile medesimo, il prezzo finale di vendita concordato con DA LA si presentava in ogni caso pari al 62,99% del valore di mercato;
− emergeva, quindi, un pregiudizio non correlato ad alcun vantaggio per la IL IO SRL, tale da costituire elemento indiziario che deponeva nel senso della sussistenza del conflitto di interessi;
− il rapporto di coniugio tra DA LA ed LB AN, nonché il citato divario tra prezzo e valore costituivano, conseguentemente, elementi idonei per affermare che LB AN aveva agito perseguendo non gli interessi della società da esso rappresentata, ma quelli della moglie e, indirettamente, i propri;
− la missiva del 9 aprile 2010 del socio AL Guttoriello non poteva essere intesa come approvazione dell'operato di R.G. 3202/2021 - Pagina nr. 5 di 30 Numero registro generale 3202/2021 Numero sezionale 1525/2022 Numero di raccolta generale 25934/2022 Data pubblicazione 02/09/2022 LB AN, in quanto nella suddetta raccomandata il socio aveva chiesto chiarimenti in ordine al fatto che dei soci di minoranza avessero chiesto di acquistare l'intero immobile sito al terzo piano, evidenziando tuttavia la necessità di trovare un'intesa sul prezzo di vendita dell'immobile stesso;
− risultava che i soci erano stati tenuti all'oscuro del preliminare in data 8 ottobre 2005, e che il nuovo amministratore aveva appreso dell'esistenza del medesimo contratto solo al momento della revoca dello stesso LB AN dall'incarico di amministratore, e quando era già stata notificata la citazione di DA LA;
− sussistevano, pertanto, non solo i presupposti per procedere all'annullamento del contratto, ma anche per condannare i due appellati in via generica al risarcimento dei danni, essendo a tal fine sufficiente la constatazione della potenzialità lesiva del comportamento illecito;
− inammissibile era la domanda di DA LA di restituzione delle somme corrisposte alla IL IO SRL, essendo stata formulata per la prima volta in appello.
3. Con ricorso congiunto DA LA e LB AN chiedono la cassazione della decisione della corte partenopea. Resiste con controricorso e ricorso incidentale la IL IO SRL. R.G. 3202/2021 - Pagina nr. 6 di 30 Numero registro generale 3202/2021 Numero sezionale 1525/2022 Numero di raccolta generale 25934/2022 Data pubblicazione 02/09/2022 4. In data 1° febbraio 2022 è stata formulata tempestiva istanza di trattazione orale da parte di IL IO SRL, la quale, in vista dell'udienza, ha altresì depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso si articola formalmente in sette motivi, due dei quali, tuttavia, vengono in realtà unicamente a prospettare alcune delle conseguenze che dovrebbero derivare dall'accoglimento del ricorso.
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 167, 112, 101, 156 c.p.c., anche in relazione all'art. 269 c.p.c., e 2969 c.c. Sostiene il ricorso che la IL IO SRL, con la prima comparsa di costituzione e risposta in data 3 maggio 2011, avrebbe consumato i propri poteri processuali, decadendo dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e di chiamare in giudizio terzi. La