Cass. pen., sez. VII, ordinanza 21/02/2019, n. 07943
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NN RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2017 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 5 - 29 dicembre 2017, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di SC NO di applicazione della disciplina della continuazione fra i reati oggetto della sentenza emessa dalla stessa Corte di appello in data 28 giugno 2014, irrevocabile il 30 aprile 2015, con cui NO era stato dichiarato colpevole per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso in Milano e province limitrofe in data 2008 e successivamente, e quelli oggetto della sentenza pure emessa dalla stessa Corte di appello in data 2 febbraio 2016, irrevocabile il 19 aprile 2017, con cui NO era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 582, 583 e 628 cod. pen., commessi in Pioltello, il 29 agosto 2002. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non dimostrato che alla base del reato associativo che aveva avuto inizio nel 2008 e dei reati di lesioni e rapina risalenti al 2002 sussistesse il medesimo disegno criminoso, presupponendo esso la prova, ancora più stringente in sede esecutiva, dell'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti, almeno con riferimento alle caratteristiche essenziali, nella mente del reo nella loro specificità al momento della prima violazione fra quelle dedotte, mentre nel caso di specie mancavano indici sintomatici adeguati, quali la contiguità temporale, quella spaziale, l'identità dei reati e quella dei complici. Anche a voler ritenere che la condotta antigiuridica risalente al 2002 fosse stata caratterizzata dall'atteggiamento riconducibile a modalità mafiose di controllo del territorio, ciò non bastava a ravvisare l'identità