Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2022, n. 25203

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2022, n. 25203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25203
Data del deposito : 1 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OR NI n. in Serbia il 20/1/1994 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma resa in data 12/11/2020 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del P.G., dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. De Marinis, che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1.Con' l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 17/2/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il RO colpevole dei delitti di rapina impropria pluriaggravata e lesioni aggravate, condannandolo -previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti dell'uso di un'arma e della recidiva- alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa.

2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Giorgio De Marinis, il quale ha dedotto:

2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata qualificazione del fatto alla stregua di rapina impropria tentata invece che consumata. La difesa sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non è la sottrazione ad essere determinante ai fini della configurazione del tentativo ma l'interruzione per causa indipendente dalla volontà dell'agente del reato di furto, come nella specie accaduto per effetto dell'intervento di CC TT. Aggiunge il ricorrente che la Corte di merito non ha motivato il mancato accoglimento del concordato sulla pena sicché la pronunzia nel merito è da ritenersi illegittima;

2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato assorbimento delle lesioni contestate al capo b) nel delitto di rapina ascritto sub a);

2.3 la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla

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