Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2020, n. 11304
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 5/04/2018 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, A. Picardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata ha confermato la condanna di JU LI pronunciata dal Tribunale di Treviso, in data 2 marzo 2016, in relazione al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. relativo alla contraffazione della carta di identità valevole per l'espatrio, apparentante rilasciata dalle autorità rumene, corredata della fotografia dell'imputato, nonostante recasse le generalità di altra persona.
1.1. Il primo giudice aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena di anni due di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.
2. Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, nei motivi di seguito riassunti, tre vizi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione di norme sancite a pena di nullità con riferimento agli artt. 521, 522 cod. proc. pen. Il secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. è fattispecie autonoma di reato ed è punita più gravemente rispetto al mero possesso del documento contraffatto. Sicché l'immutazione del fatto, nella specie, ha rappresentato pregiudizio concreto per l'imputato.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione dell'art. 497-bis cod. pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato. Il falsificatore ha consegnato in busta chiusa ed all'insaputa dell'imputato il documento falso, come emerge da due prove testimoniali trascurate dalla Corte territoriale, così pervenendo in modo contraddittorio ed illogico ad affermare la volontarietà del possesso, da parte del ricorrente, del documento contraffatto. Ciò a fronte della circostanza acclarata, della quale dà conto anche la Corte di appello, dell'intervenuta interruzione della commissione della falsificazione, per essersi attivato lo stesso imputato e prima che la carta di identità pervenisse presso l'abitazione, ad interrompere l'attività di contraffazione.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche