Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/04/2019, n. 10830

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/04/2019, n. 10830
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10830
Data del deposito : 18 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20621-2016 proposto da;
TR IN, plettiv~,nte domluillairn in RaTA, VIA CA10 MARIO, 13, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

INTESA SANPAOLO SPA in persona del procuratore BRUNA PASTINESE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DIVILLA GRAZIOLI

15, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 10507/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;rilevato che: NA CI ha chiesto, affidandosi ad un ricorso articolato su sei motivi e notificato a mezzo p.e.c. in data 01/09/2016, la cassazione della sentenza n. 10507 del 24/05/2016 del Tribunale di Roma (addotta come notificatale il 06/07/2016), di accoglimento nel merito anche dell'appello propostc dalla controparte contro la declaratoria di incompetenza - da parte del Giudice di pace della Capitale con sentenza n. 10627/14 - sull'opposizione di Intesa Sanpaolo spa all'esecuzione ai suoi danni intentata in base ad ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 cod. proc. civ., pronunciata in favore dell'odierna ricorrente in esito a procedura esecutiva iscritta al n. 29805/00 r.g.e. del Tribunale di Roma;
in particolare, era stata proposta opposizione dalla banca, quale terza assegnata, all'esecuzione intrapresa ai suoi danni dalla creditrice assegnataria in forza di ordinanza di assegnazione emessa molti anni prima e mai comunicata ad essa terza assegnata, sul presupposto del carattere non integrale del pagamento intercorso, per di più oltre dieci giorni dalla notifica contestuale di titolo e precetto, sia per la dedotta erroneità della misura della ritenuta d'acconto applicata, sia pe - l'omessa corresponsione degli interessi e di alcune voci di precetto;
resiste con controricoNo l'intimata;
e, ,Der l'adunanza camerale del 05/02/2019, la ricorrente deposita memoria ai sensi del penultimo periodo dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art.

1-bis d.l. :31 agosto 2016, n. 168
, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;

considerato che:

è preliminare e decisiva (in tali espressi sensi, su controversia in larga parte analoga tra le stesse parti e caratterizzata da identiche modalità di formulazione lel ricorso, se ncn pure sovrapponibile a quella odierna: Cass. Sez U. 30/11/2018, nn. 30754 e 30755) il 3 rilievo per cui la ricorrent9 non riporta in maniera comprensibile la sequenza dei fatti di causa rilevanti;
infatti, il testo del ricprsc, nella parte riservata all'esposizione sommaria dei fatti di causa, consta di una laconica indicazione delle ragioni sul tappeto (pe:- le prime tre facciate, comprensive dell'intestazione), priva però di dati essenziali e determinanti in ordine ai tempi dei singoli atti ed ai relativi specifici contenuti, per poi articolarsi, nell'illustrazione del terzo motivo, sull'incorporazione nel testo della scansione de l'ordinanza di assegnazione, dell'atto di precetto completo di rela:a di notifica e cell'atto d pignoramento presso terzi, come pure, ìr quella del sesto motivo, dell'ordinanza di assegnazione, dell'atto di precetto completo di relate di notifica, della comparsa di costituzione e risposta dell'opponente in primo grado, dell'atto di appello completo di notifiche;
inoltre, il ricorso non riporta affatto, con la dovuta adeguatezza e nemmeno nella pur consentita formula

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