Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2022, n. 11542

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2022, n. 11542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11542
Data del deposito : 29 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL AR nato a [...] il [...] US EO nato a [...] il [...] EL MO nato a [...] il [...] LL DO DI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Uditi i difensori;
L'avv. Salvio deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione L'avv. Imbimbo si riporta alla memoria già depositata e insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata del 14 luglio 2020, la Corte d'appello di Salerno - per quanto in questa sede ancora rileva - ha, in riforma della decisione del Tribunale in sede del 28 giugno 2017: assolto AN ZI dai reati ascrittigli, RG ZI dal reato di cui al capo B) del decreto che dispone il giudizio in data 6 novembre 2008 e dal reato di cui al capo D) del decreto che dispone il giudizio in data 10 gennaio 2007, rideterminando la pena principale e le pene accessorie irrogate in ordine al reato sub A) del medesimo decreto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, I. fall. e confermando le ulteriori statuizioni;
assolto OD RU dal reato di cui al capo D) del decreto che dispone il giudizio in data 10 gennaio 2007, ritenuto assorbito nel reato di cui al capo A) del decreto che dispone il giudizio in data 6 novembre 2008 e rideterminato la pena principale e le pene accessorie irrogate in ordine al medesimo reato, confermando le ulteriori statuizioni;
ha ridotto le pene accessorie irrogate a AR ZI e confermato nel resto la sentenza di condanna;
ha condannato AR ZI, GO DE ON, OD RU e ZI RG alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Fallimento di I.P.I. SUD PLAST s.r.I., disponendone il pagamento in favore dell'Erario.

1.1.1 fatti descritti nella contestazione - relativi al decreto che dispone il giudizio del 6 novembre 2008 - riguardano l'accesso a finanziamenti pubblici di I.P.I. SUD PLAST s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 7 giugno 2006, per la realizzazione di un impianto produttivo nel comune di Battipaglia, in relazione ai quali venivano ipotizzati i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, nei confronti di AR ZI, nella qualità di amministratore unico dal 17 marzo 1999 al 9 aprile 2003 e, successivamente, di socio al 50% ed amministratore di fatto, e degli ulteriori imputati nella medesima qualità di gestori di fatto della fallita. Ulteriori imputazioni venivano elevate a carico dei medesimi imputati con il decreto che dispone il giudizio del 10 gennaio 2007, concernente (capo A) il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. in riferimento al reimpiego della somma di Euro 400.000,00, erogata a I.P.I. SUD PLAST s.r.I., percepita attraverso le modalità delittuose contestate al capo C) dello stesso decreto, a titolo di rimborso per un credito I.V.A. relativo all'anno 2002 e corrisposta, mediante emissione di n. 32 assegni circolari, a OD RU per l'importo di complessivi Euro 154.375,46;
a AR ZI per l'importo di complessivi Euro 192.000,00;
a OV ZI nella qualità di titolare dell'omonima azienda agricola per l'importo di complessivi Euro 20.159,00;
a FOND.ECO s.r.l. per l'importo di complessivi Euro 2.464,97;
somme incassate dai rispettivi beneficiari dal 10 dicembre 2003 al 23 febbraio 2004. 1.2. Con la sentenza di primo grado, OD RU, AR ZI, GO DE ON, AN ZI e RG ZI erano stati ritenuti - nelle rispettive qualità - responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale nonché - quanto a RG ZI e OD RU - del delitto di riciclaggio. Le ulteriori, plurime imputazioni elevate a carico dei predetti sono state, invece, dichiarate estinte per prescrizione. In riferimento a I.P.I. SUD PLAST s.r.I., il Tribunale ha analiticamente ricostruito le operazioni fraudolente, finalizzate all'erogazione dei pubblici contributi, in parte effettivamente corrisposti, realizzate attraverso la esposizione di costi comprovati da fatture di acquisto apparentemente emesse dalle società indicate, e mai sostenuti, non essendo stata realizzata alcuna opera destinata alla realizzazione dell'iniziativa industriale finanziata. L'esposizione nelle scritture contabili di costi fittizi e lo sviamento delle somme erogate dalla realizzazione del progetto sono stati posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità di OD RU, AR ZI, GO DE ON, AN ZI e RG ZI per i reati di bancarotta sub A) e B) del decreto che dispone il giudizio del 6 novembre 2008. Alla declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati presupposto è conseguita l'affermazione di responsabilità di RG ZI e OD RU per il delitto di riciclaggio, relativamente al reimpiego della somma di Euro 400.000,00, erogata alla fallita a titolo di rimborso I.V.A. per l'anno 2002;
rimborso conseguito attraverso la prospettazione di costi inesistenti, documentati da fatture fittizie allegate alla dichiarazione resa a fini fiscali.

1.3. La Corte d'appello di Salerno ha - respinte le questioni processuali proposte - emesso le statuizioni sopra riportate.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno indicata hanno proposto ricorso gli imputati OD RU, AR ZI, GO DE ON e RG ZI con distinti atti a firma dei rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito riportati ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod.. proc. pen.. 2.1. Con unico ricorso, proposto per il tramite degli Avvocati Enrico Giovine e Gaetano Pastore, AR ZI e OD RU deducono tre motivi.

2.1.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta e truffa. Premessa l'operatività di I.P.I. SUD PLAST s.r.I., accertata nelle sentenze di merito, e l'esclusiva contestazione, in punto di condotta della bancarotta patrimoniale, della distrazione delle somme erogate a titolo di finanziamento, evidenziano i ricorrenti come la complessiva struttura delle imputazioni, delineata nei decreti dispositivi del giudizio, unitariamente apprezzata in seguito alla disposta riunione dei procedimenti, evidenzi una ricostruzione fattuale che colloca la predisposizione della documentazione fittizia, punibile ex artt. 640 e 640-bis cod. pen. (oggetto delle contestazioni sub A) e B)) del decreto che dispone il giudizio del 10 gennaio 2007) e la successiva utilizzazione a fini fiscali (oggetto delle contestazioni sub C) del decreto che dispone il giudizio del 10 gennaio 2007) nella prospettiva di induzione in errore degli enti erogatori dei pubblici finanziamenti che, una volta liquidati e confluiti nelle casse sociali di I.P.I. SUD PLAST s.r.I., sono stati distratti, in tal modo configurandosi una mera modalità dell'illecito arricchimento degli imputati. Nel quadro così delineato, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha disatteso la prospettazione difensiva, intesa a delineare il concorso apparente di norme tra le fattispecie contestate ai capi A), B) e C) del decreto che dispone il giudizio del 10 gennaio 2007 ed il reato di bancarotta per distrazione contestato al capo A) dell'ulteriore decreto, in quanto i reati di truffa e di dichiarazione fraudolenta assorbono in toto il disvalore della condotta. Per altro verso, si evidenzia come l'importo delle somme, diversamente contestate quale profitto della truffa e quale distrazione della bancarotta, sia il medesimo, con la conseguenza che le statuizioni irrevocabili rese in ordine ai reati sub A), B) e C), dichiarati estinti per prescrizione, precludono una ulteriore valutazione dell'idem factum, nei termini delineati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 200 del 2016 e dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 25651 del 6 giugno 2018, Pessotto). Nel rigettare la prospettazione difensiva proposta con il gravame, peraltro, la Corte territoriale avrebbe omesso di disaminare la posizione di OD RU, estraneo alla compagine sociale di I.P.I. SUD PLAST s.r.I.. 2.1.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura quanto ai rapporti tra le contestazioni di truffa ed il reato di bancarotta documentale, che «presenta una particolare intensità sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che deve avere la connotazione del dolo specifico», mentre la «mera produzione artata della documentazione societaria, senza rinvenire alcun indice circa l'effettiva potenzialità di intralciare la ricostruzione dei movimenti economici e di pregiudicare la massa creditizia», non consentirebbe l'affermazione della penale responsabilità, tanto più che le condotte contestate sarebbero propedeudiche non a creare intralci societari, ma a far figurare l'artata movimentazione economica necessaria ad ottenere l'erogazione dei pubblici finanziamenti, in tal modo difettando un vantaggio diverso ed ulteriore rispetto a quello perseguito con i reati dichiarati prescritti. Anche in riferimento ai rapporti tra le fattispecie in comparazione si delinea - ad avviso dei ricorrenti - il concorso apparente di norme e le preclusioni conseguenti al divieto di ne bis in idem.

2.1.3. Con il terzo motivo, proposto nell'interesse del solo OD RU, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale, pur all'esito dell'assoluzione dal reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. sub D), irrogato al ricorrente la pena di quattro anni di reclusione, mentre il Tribunale - ritenuto più grave il reato di riciclaggio e determinata la pena base nel minimo - aveva commisurato la pena complessiva, ritenuta la continuazione tra i capi A) e D), in anni quattro e mesi sei di reclusione sicchè, all'esto dell'assoluzione, la pena per il residuo reato di bancarotta doveva essere analogamente commisurata nel minimo edittale, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius.

2.2. Il ricorso, proposto

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