Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20157
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che ha chiesto il rigetto del ricorso eak‘AL70Alri (1,Zin x L. t-1 43'7,/ è_Db sm_ Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 26 aprile 2022, con il quale il GIP presso il medesimo Tribunale aveva applicato nei confronti di GI RR la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 56-575-577, n. 4, cod. pen. commesso il 24 aprile 2022 all'interno della discoteca Bianco Dinner Club di Casamicciola Terme, ai danni di GI RI ELOL, vocalist del locale, con un'arma da taglio.
2. Il Tribunale ha ricostruito la vicenda sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e degli addetti alla discoteca, delle immagini riprese dalle telecamere situate nel locale e dalla documentazione medica. Da tali elementi è emerso che nelle prime ore del mattino del 24 aprile 2022, aveva fatto ingresso nella discoteca Bianco Dinner Club RE RR, padre del ricorrente e che costui aveva preteso dal ELOL un "saluto" pubblico di benvenuto. Al rifiuto opposto dal vocalist, GI RR gli si era avvicinato con fare adirato, superando il bancone e i tentativi del Dj di fermarlo, aveva estratto un coltello e, mentre si trovava corpo a corpo con il ELOL, gli aveva sferrato un colpo al fianco affermando: «A SC comando io, la tengo io in mano». Quindi, lo aveva afferrato per il collo da dietro e gli aveva puntato la lama sulla pelle, minacciandolo. Lo aveva poi colpito con violenti schiaffi esclamando ripetutamente: «Io ti uccido, qua comando io». Il personale di sicurezza era infine intervenuto allontanando il RR. A causa del colpo subito, il ELOL riportava una ferita da taglio che interessava la cute e la sottocute nella regione del polo inferiore della milza e del colon discendente. L'ordinanza impugnata ha ravvisato nella condotta del RR gli estremi del tentato omicidio, e non del reato di lesioni personali aggravate, come sostenuto dalla difesa, valorizzando la circostanza che il ricorrente, dopo aver sferrato il colpo con il coltello, aveva stretto la persona offesa, puntandole il coltello alla gola, minacciandola di morte («ti uccido») e dicendole: «ora ce l'hai alla gola», così dimostrando di sapere che in precedenza l'arma gli era stata puntata in altra zona del corpo. Ha ritenuto, inoltre, che non vi fosse la prova che il coltello utilizzato dal RR era di piccole dimensioni, risultando dalle immagini delle videoriprese il contrario. Del pari ha valutato come irrilevante la circostanza che la ferita inferta fosse da taglio e non da punta, ipotizzando che la vittima avesse evitato il colpo per i movimenti legati alla concitazione.
3. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato Luigi Bonetti, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.
3.1. Con il primo motivo si denuncia la mancanza o manifesta illogicità dell'ordinanza in relazione alla sussistenza dei presupposti del tentativo di omicidio, e il travisamento della prova, in quanto il Tribunale avrebbe affermato la sussistenza di una circostanza mai emersa dalle indagini, e cioè che la persona offesa avrebbe schivato il colpo diretto al torace, sicché esso avrebbe attinto il fianco. La difesa contesta, inoltre, la qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio, anziché di lesioni personali. Il Tribunale del riesame avrebbe sottovalutato la circostanza che il RR avrebbe sferrato un unico colpo, nonostante la distanza ravvicinata