Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2013, n. 11136

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Nelle controversie in materia di locazione per i giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, la nullità del ricorso in appello per omissione od incertezza assoluta nell'indicazione dell'appellato, che si determini a causa della morte della parte originaria avvenuta prima della proposizione del gravame (ed in specie, già nel corso del giudizio di primo grado, ma non dichiarata dal procuratore costituito) è sanabile, con effetto "ex tunc", mediante l'esecuzione dell'ordine di rinnovo della notificazione del ricorso agli eredi dell'originaria controparte, entro il termine perentorio fissato dal giudice di appello, ovvero a seguito della costituzione nel giudizio di appello degli eredi del defunto appellato, operando la sanatoria di cui all'art. 164, comma secondo e terzo, cod. proc. civ., che è norma estensibile al rito del lavoro, nonché, con riferimento all'art. 414 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 447 bis cod. proc. civ., alle controversie in materia di locazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2013, n. 11136
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11136
Data del deposito : 10 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

M o o t t ORIGINALE u a b i c r i t f 11 136/ 2013 i n o n c u Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Contratto di locazione - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Risoluzione TERZA SEZIONE CIVILE R.G.N. 1357/2008 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 4753/2008 Cron. M136 Dott. FRANCESCO TRIFONE Presidente Rep.1864 Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI - Ud. 22/03/2013 Consigliere Dott. ANNAMA OS - PU © Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1357-2008 proposto da: OS IO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo studio dell'avvocato DE SIERVO BEATRICE, rappresentato e difeso studio in 80047 SAN dall'avvocato IOVINO GENNARO con GIUSEPPE VESUVIANO (NA), PIAZZA GARIBALDI 25 giusta delega in atti;
2013 - ricorrente 686

contro

OS MA SA, OS RI, OS ZA, OS MA;

- intimati -

sul ricorso 4753-2008 proposto da: OS RI [...], OS MA SA [...], OS ZA [...], OS MA [...], in qualità di eredi di OS GI, considerati domiciliati "ex lege" in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DE SARNO SALVATORE giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

OS IO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52, presso lo studio dell'avvocato DE SIERVO BEATRICE, rappresentato e difeso dall'avvocato IOVINO GENNARO giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 3656/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/01/2007, R.G.N. 4310/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato GENNARO IOVINO;
udito l'Avvocato SALVATORE DE SARNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per la riunione dei ricorsi, rigetto di entrambi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 23 gennaio 2007, la Corte d'Appello di Napoli, dopo aver riunito i gravami separatamente proposti avverso la sentenza n. 1466/04 del 1° settembre 2004 del Tribunale di Nola sezione stralcio e avverso la sentenza n. 1548/04 del 16 settembre 2004 del - II sezione civile, ha accolto l'appello Tribunale di Nola degli eredi di LU MB relativo alla prima sentenza e, per l'effetto, ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del locatore e di risarcimento danni proposta da IO MB;
accogliendo parzialmente l'appello di quest'ultimo ed in parziale riforma della seconda sentenza, ha condannato IO MB al pagamento dei canoni scaduti con i relativi interessi, come accertati dal giudice di primo grado, ma nella misura del 60%, confermando le restanti statuizioni di merito;
ha compensato per intero le spese del primo giudizio e nella misura di un terzo le spese del secondo giudizio. 1.1.- Il primo giudizio era stato introdotto da IO MB, nella qualità di conduttore di due vani adibiti ad officina di elettrauto con vendita di pezzi di ricambio, con atto di citazione notificato il 26 giugno 1989, nei confronti di LU MB, nella qualità di locatore, al fine di da parte di quest'ultimo, nel presupposto ottenere dell'inadempimento contrattuale per violazione dell'art. 1575 cod. civ., il ripristino di locali (in particolare, l'uso del 3 vano androne e del vano adibito a servizio igienico) formanti oggetto del contratto di locazione, che il conduttore assumeva indebitamente sottratti alla sua disponibilità (a seguito di lavori di ristrutturazione compiuti dal locatore), nonché il risarcimento dei danni conseguenti alla ridotta funzionalità dell'immobile e la riduzione del corrispettivo per il periodo di durata delle opere di ristrutturazione fino al ripristino di tale funzionalità. Il convenuto si era costituito e si era opposto alle domande, chiedendone il rigetto. 1.2.- Il secondo giudizio era stato introdotto da LU MB, con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificata il 25 giugno 1999, al fine di sentire disporre ed ordinare, stante la grave e persistente morosità del conduttore a datare dal luglio 1991, il rilascio dei vani concessi in locazione, con ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e da scadere, sino all'esecuzione dello sfratto. L'intimato si era costituito in giudizio ed aveva chiesto il rigetto dell'istanza di convalida ed, in subordine, la riunione col giudizio già pendente tra le stesse parti. preso attoIl Tribunale di Nola, disattesa tale istanza e della mancata contestazione da parte dell'intimato del proprio inadempimento, aveva ordinato al conduttore di rilasciare gli immobili condotti in locazione.

1.3. Proseguito frattanto il primo giudizio, in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda era stata modificata in quella di dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze del locatore e risarcimento dei danni, dadi condanna di quest'ultimo al liquidarsi in separato giudizio, conseguenti alla mancata о ridotta funzionalità dei locali, sviamento della clientela e quant'altro ritenuto di giustizia, nonché al rimborso dei canoni di locazione, con relativi interessi. Il locatore si era opposto a tali domande ed aveva chiesto di dichiarare l'attore carente di interesse e di legittimazione ad agire per effetto della sopravvenuta cessazione del rapporto di locazione, determinata dalla sua morosità;
aveva chiesto comunque il rigetto nel merito delle pretese di controparte. Con la sentenza n. 1466/04 il Tribunale di Nola, sezione stralcio, aveva dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento del locatore ed aveva condannato inquest'ultimo al risarcimento dei danni, da liquidarsi separata sede, nonché al pagamento delle spese di lite. 1.4.- Nelle more era giunto a conclusione anche l'altro giudizio, con la sentenza n. 1548/04, con la quale il Tribunale di Nola, II sezione civile, aveva dichiarato risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione ed aveva confermato l'ordinanza di rilascio dell'immobile, aveva quindi condannato il conduttore al pagamento dei canoni scaduti dal mese di luglio 1991 al mese 5 di aprile 2000, per un canone mensile pari ad € 49,81, con interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite. 2.- Avverso la prima sentenza proponevano appello IC MB, IA UI MB, SP MB e MM MB, quali eredi di LU MB, con atto notificato il 15 ottobre 2004. Si costituiva l'appellato, chiedendo dichiararsi inammissibile il gravame e comunque rigettarsi nel merito l'appello con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado. 2.1.- Avverso la seconda sentenza proponeva appello IO MB con atto depositato il 7 ottobre 2004. Si costituivano IC MB e IA UI MB, nella qualità di eredi di LU MB, ed eccepivano, in rito, l'inammissibilità dell'appello per avere l'appellante notificato l'atto di gravame a LU MB, deceduto nelle more, anziché agli eredi dello stesso, che avevano già notificato il proprio atto di appello relativo alla prima sentenza. Nel merito contestavano la fondatezza dell'appello e ne chiedevano il rigetto, con il favore delle spese del grado.

2.2. La Corte d'Appello ha, come detto, riunito i giudizi ed ha riformato integralmente la prima sentenza e parzialmente la seconda, dopo aver rigettato le eccezioni di inammissibilità dell'appello e di carenza di legittimazione attiva di IO MB avanzate dagli eredi di LU MB, nonché l'eccezione di nullità della seconda sentenza avanzata da 6 IO MB (per non essere stato il secondo giudizio sospeso in attesa della definizione del primo, ex art. 295 merito, ritenuti sussistenti gli cod. proc. civ.). Nel inadempimenti contrattuali, del locatore e del conduttore, così come già accertati dai primi giudici, ne ha effettuato una comparazione ed ha reputato più grave l'inadempimento del conduttore. Ha quindi considerato l'atto di appello proposto da IO MB avversO la sentenza n. 1548/04 ed ha accolto la domanda di riduzione del corrispettivo, fissandone la misura nel 40% del canone corrente di locazione, tenuto conto, per un verso, che non è stato dimostrato dal conduttore di non aver potuto utilizzare i locali in conseguenza delle innovazioni apportate dal locatore, e, per altro verso, dei non lievi disagi derivanti al primo dall'esecuzione delle nuove opere>>. Ha invece rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal conduttore, ritenendo non provata l'esistenza di pregiudizi ulteriori rispetto а quello consistito nella diminuzione o perdita dell'utilizzabilità del bene locato, già considerato ai fini della riduzione del canone. на, quindi, compensato tra le parti le spese del primo giudizio e per un terzo le spese del secondo giudizio, condannando IO MB al pagamento dei restanti due terzi sia per il primo che per il secondo grado. IO MB ha proposto ricorso 3. Avverso la sentenza affidato a tre motivi. 7 IC, IA UI, SP e MM MB, nella qualità di eredi di LU MB, hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi. IO MB ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, i ricorsi, principale ed incidentale, recanti due diversi numeri di iscrizione a ruolo, vanno riuniti.

1. Pregiudiziale appare l'esame del primo motivo del ricorso incidentale, col quale i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 325 e 327 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. I ricorrenti censurano il rigetto, da parte della Corte d'Appello, dell'eccezione di non procedibilità dell'appello e di passaggio in giudicato della sentenza n. 1548/04 dai medesimi sollevata con la comparsa di costituzione nel giudizio di secondo grado per non avere l'appellante IO MB notificato l'atto agli eredi di LU MB, malgrado avesse avuto conoscenza del decesso di quest'ultimo (intervenuto prima della conclusione del giudizio di primo grado, ma non dichiarato dal procuratore) a seguito della notificazione

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi