Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2017, n. 12413

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

L’appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove esso sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell’udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l’ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2017, n. 12413
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12413
Data del deposito : 17 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

12413-1 7 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA nokemon IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UST CIVICI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 28032/2013 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron. 12413 Rep. ee:I. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Ud. 23/02/2017Dott. FELICE MANNA Consigliere PU Dott. VINCENZO CORRENTI Rel. Consigliere Dott. ELISA PICARONI Dott. ANTONINO SCALISI Consigliere Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28032-2013 proposto da: SISTEMA FAME S.r.l. p.iva 02621371208, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamentelegale domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI SIMONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSA MAURO;
ricorrente 2017 contro 502 [...], elettivamente CERMASI PAOLO domiciliato in ROMA, VIALE ISACCO NEWTON, 6, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ROSATI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO BACCHELLI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1887/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità o per la manifesta infondatezza del ricorso (sentenza n. 12290/2011 e 21675/2013);
per la condanna aggravata alle spese e statuizione sul contributo unificato, per la manifesta infondatezza sulla questione di legittimità costituzionale.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza depositata il 25 ottobre 2013, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da Sistema Fame s.r.l. avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 18 maggio 2011 e nei confronti di PA RM.

1.1. Il Tribunale, in composizione monocratica, aveva avente ad oggettodichiarato estinto il procedimento l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dell'arch. PA RM per compensi professionali.

2. La Corte d'appello ha rilevato la tardività del gravame, che era stato proposto con ricorso anziché con atto di citazione, nonostante il giudizio di primo grado fosse stato introdotto con citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e fosse proseguito nelle forme del rito ordinario. L'atto di appello risultava notificato in data 19 luglio 2012, oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza di estinzione in data 18 maggio 2011. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Sistema Fame s.r.l., sulla base di un motivo. Resiste con controricorso PA RM. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi