Cass. civ., sez. III, sentenza 16/09/2024, n. 24859

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L'espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata - bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto al pubblico registro - intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939 non si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi, bensì, ai sensi dell'art. 2471, comma 1, c.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), mediante notificazione alla società a cui la quota stessa si riferisce e alla società (fiduciaria) che ne ha l'intestazione formale, nonché tramite successiva iscrizione del vincolo nel registro delle imprese, generando l'intestazione fiduciaria un fenomeno di dissociazione tra la situazione di "proprietà sostanziale" (che resta in capo al fiduciante) e la "proprietà formale" (che ricade in capo alla fiduciaria), per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/09/2024, n. 24859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24859
Data del deposito : 16 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 13465/2022 Numero sezionale 2246/2024 Numero di raccolta generale 24859/2024 Data pubblicazione 16/09/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE OPPOSIZIONE A ORDINANZA DI CHIUSURA ANTICIPATA DI Composta da PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE FRANCO DE AN Presidente - PASQUALINA A. P. CONDELLO Consigliere Rel. R.G.N. 13465/2022 AUGUSTO TATANGELO Consigliere - Cron. RAFFAELE ROSSI Consigliere - UP 12/06/2024 SALVATORE SAIJA Consigliere – ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13465/2022 R.G. proposto da TI ER, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso, dall'avv. Giovanni Murgia, p.e.c.: giovanni.murgia@como.pecavvocati.it

- ricorrente -

contro

DE FE, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. Massimo Campa, p.e.c.: massimo.campa@milano.pecavvocati.it, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44 - controricorrente e ricorrente incidentale - Numero registro generale 13465/2022 Numero sezionale 2246/2024 Numero di raccolta generale 24859/2024 Data pubblicazione 16/09/2024 nonché SOCIETA' ITALIANA DI REVISIONE E FIDUCIARIA S.I.R.E.F. S.P.A. (EF Fiduciaria s.p.a. o EFid s.p.a.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. Alessandro Accinni, p.e.c.: alessandro.accinni@milano.pecavvocati.it, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gerardo Macrini, in Roma, Viale Pasteur, n. 66 - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 165/2022 pubblicata in data 25 marzo 2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. Giovanni Murgia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il difensore della parte controricorrente e ricorrente incidentale, CH ER, avv. Marco Petitto, per delega dell'avv. Massimo Campa, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il difensore della parte controricorrente e ricorrente incidentale, EF Fiduciaria s.p.a., avv. Carmine Celenza, per delega dell'avv. Alessandro Accinni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale 2 Numero registro generale 13465/2022 Numero sezionale 2246/2024 Numero di raccolta generale 24859/2024 Data pubblicazione 16/09/2024 FATTI DI CAUSA 1. RI OT sottoponeva a pignoramento presso terzi, sino alla concorrenza del proprio credito di euro 56.037,81, i beni, i crediti e le partecipazioni societarie affidate dall'ex coniuge CH ER a società fiduciarie, tra cui Società Italiana di Revisione e Fiduciaria s.p.a. e Ubi Fiduciaria s.p.a. La società Fiduciaria EF s.p.a. (da ora in poi EF Fiduciaria s.p.a.) dichiarava di detenere, nell'interesse dell'CH, una partecipazione (da nominali euro 72.617,20) nel capitale sociale della Rughis s.r.l., liquidità per euro 25,09 ed azioni per un valore nominale complessivo di lire 94.500.000 della società Multileasing s.p.a., cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2490 cod. civ. Nell'instaurata procedura esecutiva, il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 9 giugno 2016, rilevando che nel caso in cui la partecipazione sociale detenuta dalla società fiduciaria riguardasse una s.r.l., la forma del pignoramento da utilizzare era quella disciplinata dall'art. 2471 cod. civ., dichiarava d'ufficio la nullità del pignoramento nella parte in cui aveva inteso colpire la partecipazione sociale nella Rughis s.r.l., detenuta da EF Fiduciaria s.p.a. per conto del debitore esecutato, in quanto eseguita nelle forme di cui all'art. 543 cod. proc. civ. (anziché nelle forme di cui all'art. 2471 cod. civ.), e disponeva la chiusura anticipata del procedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 164- bis disp. att. cod. proc. civ.

2. Con ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., depositato in data 29 giugno 2016, la creditrice proponeva opposizione avverso l'ordinanza di estinzione e notificava, in data 12 luglio 2016, all'opposto ed alla società fiduciaria il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza reso dal giudice dell'esecuzione. Con atto del 4 agosto 2016 EF Fiduciaria s.p.a. procedeva alla re-intestazione al fiduciante delle quote della Rughis s.r.l. oggetto di 3 Numero registro generale 13465/2022 Numero sezionale 2246/2024 Numero di raccolta generale 24859/2024 Data pubblicazione 16/09/2024 pignoramento e, a seguito di assemblea straordinaria della società partecipata, nel corso della quale, a fronte delle perdite emerse che ne azzeravano il capitale, veniva deliberata la ricostituzione del capitale, che il debitore non sottoscriveva. Il Giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria del giudizio, con ordinanza del 14 settembre 2016, sospendeva l'efficacia della ordinanza del 9 giugno 2016. Introdotto il giudizio di merito (con atto di citazione notificato il 2 novembre 2016), all'esito della costituzione del debitore, il Tribunale di Lecco, dando atto che nelle more fra l'ordinanza, immediatamente esecutiva, di nullità del pignoramento e quella del 14 settembre 2016, che aveva sospeso l'efficacia della prima ordinanza, il debitore aveva perso ogni partecipazione nella Rughis s.r.l., dichiarava cessata la materia del contendere, in quanto l'accoglimento dell'opposizione non poteva determinare la prosecuzione della procedura esecutiva.

3. La sentenza, impugnata con ricorso per cassazione da RI OT e dal debitore esecutato, è stata da questa Corte, con ordinanza n. 7420/21, cassata con rinvio per difetto di integrazione del contraddittorio, non avendo la società EF Fiduciaria s.p.a. partecipato al giudizio. Il Tribunale di Lecco, in sede di rinvio, ha nuovamente dichiarato cessata la materia del contendere, osservando che gli atti dispositivi intervenuti prima dell'ordinanza sospensiva, cioè quello della fiduciaria di re-intestazione della quota al debitore fiduciante e quello di quest'ultimo che aveva rinunciato alla sottoscrizione della ricostituzione del capitale sociale, erano opponibili al creditore pignorante che, pur avendo proposto opposizione, non aveva ottenuto alcun provvedimento inaudita altera parte;
ha aggiunto che alla medesima conclusione si doveva pervenire anche in caso di ritenuta perdurante efficacia del pignoramento, dal momento che il bene oggetto di pignoramento era fuoriuscito dal patrimonio del debitore 4 Numero registro generale 13465/2022 Numero sezionale 2246/2024 Numero di raccolta generale 24859/2024 Data pubblicazione 16/09/2024 secondo modalità opponibili alla creditrice, la quale, al fine di prevalere sull'altro socio estraneo all'esecuzione, avrebbe dovuto provvedere all'iscrizione del vincolo nel Registro delle imprese e presentare istanza di nomina di un custode affinché partecipasse all'assemblea straordinaria, se del caso sottoscrivendo la ricapitalizzazione. Regolando, infine, le spese di lite, il giudice d'appello, in applicazione del cd. principio della soccombenza virtuale, ha posto a carico del debitore il rimborso delle spese sostenute dalla creditrice, aderendo alle conclusioni del primo giudice che aveva reputato legittimo il pignoramento eseguito ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ. e ritenendo non attuabile il procedimento di cui all'art. 2471 cod. civ. nei casi di intestazione formale di quote sociali ad una fiduciaria;
ha invece compensato le spese con riguardo al rapporto tra la creditrice e la società fiduciaria, per avere quest'ultima basato la propria difesa sul compimento in buona fede della re-intestazione delle quote a seguito della ordinanza dichiarativa della nullità del pignoramento.

4. RI OT propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, con tre motivi. CH ER resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, con il quale si prospettano due distinti profili di doglianza. EF Fiduciaria s.p.a. resiste con autonomo controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. RI OT ha depositato autonomi controricorsi ai ricorsi incidentali di CH ER e di EF Fiduciaria s.p.a.;
CH ER ha depositato controricorso al ricorso incidentale spiegato da EF Fiduciaria s.p.a.

5. Fissata la pubblica udienza, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ed il difensore di CH ER ha avanzato istanza di interruzione del giudizio per sopravvenuto decesso del suo assistito. 5 Numero registro generale 13465/2022 Numero sezionale 2246/2024 Numero di raccolta generale 24859/2024 Data pubblicazione 16/09/2024 La ricorrente principale e il difensore del controricorrente CH ER hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'istanza avanzata dal difensore di CH ER, in quanto, nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte di una delle parti non assume alcun rilievo (Cass., sez. 3, 09/07/1992, n. 8377;
Cass, sez. 3, 03/12/2015, n. 24635;
Cass., sez. L, 29/01/2016, n. 1757).

2. Con il primo motivo del ricorso principale RI OT denunzia ‹‹violazione dell'art. 24 Cost., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 618 c.p.c. e degli artt. 2913 e 2917 cod. civ.››, per avere il Tribunale affermato che il pignoramento eseguito avesse perso immediatamente efficacia a seguito dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 9 giugno 2016, che aveva dichiarato la nullità dello stesso pignoramento e la

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