Cass. civ., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 8058
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Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 28512/2017 Numero sezionale 852/2023 Numero di raccolta generale 8058/2023 Data pubblicazione 21/03/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta da: RESPONSABILITA' FELICE MANNA Presidente PROFESSIONISTI GIUSEPPE TEDESCO Consigliere Ud.27/02/2023 PU ANTONIO SCARPA Consigliere-Rel. LUCA VARRONE Consigliere CRISTINA AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28512/2017 R.G. proposto da: UE GA, HO CL MI, HO IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 3, presso lo studio dell'avvocato TURINI RAFFAELLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASETTO PAOLO -ricorrenti-
contro
FONDIARIA SAI S.P.A. - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato CANIATO RICCARDO -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché
contro
RA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell'avvocato GATTAMELATA Numero registro generale 28512/2017 Numero sezionale 852/2023 Numero di raccolta generale 8058/2023 Data pubblicazione 21/03/2023 STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCAPPINI RENZO FAUSTO e CUONZO RENZO - controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di VENEZIA n. 1728/2017 depositata il 28/08/2017. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198), formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale PAOLA FILIPPI, la quale ha chiesto che il ricorso principale sia accolto in relazione ai motivi settimo, ottavo e nono, rigettato quanto al primo motivo e per il resto dichiarato inammissibile;
e che sia accolto il ricorso incidentale con riferimento al primo motivo, assorbiti i restanti. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA
NO ER, IO KE OF e VI OF hanno proposto ricorso, articolato in dieci motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1728/2017, pubblicata il 28 agosto 2017. Al ricorso principale resistono con controricorso DR CI e la UNIPOLSAI AS.ni S.p.a., la quale ultima ha anche proposto ricorso incidentale articolato in quattro motivi. DR CI ha notificato controricorso per resistere altresì al ricorso incidentale. La causa ebbe inizio con citazione notificata il 22 gennaio 2010 NO ER, IO KE OF e VI OF, la prima usufruttuaria e i restanti nudi proprietari del complesso immobiliare sito in località Papalina nel comune di Caprino Veronese, i quali esposero che nel luglio 2000 NO ER aveva conferito agli architetti AR KA e DR CI l'incarico di studiare, 2 di 20 Numero registro generale 28512/2017 Numero sezionale 852/2023 Numero di raccolta generale 8058/2023 Data pubblicazione 21/03/2023 redigere ed eseguire un progetto di ristrutturazione dell'intero compendio per adibirlo ad abitazione della propria famiglia, prevedendo un collegamento coperto tra i due rustici esistenti sul fondo. Gli architetti AR KA e DR CI erano, dunque, nominati progettisti e direttori dei lavori, mentre come appaltatrice fu scelta la AC CO di AR KA. AR KA comunicò il 12 giugno 2003 l'ultimazione dei lavori, ma NO ER, rientrata in Italia dalla sua residenza di Barcellona, verificò che le opere non erano state completate (non era stato realizzato il corridoio di collegamento coperto tra i due fabbricati), non erano state eseguite con la necessaria perizia e presentavano anche abusi edilizi, i quali comportarono la necessità di presentare domanda di condono, con correlato onere finanziario. Gli attori convennero pertanto gli architetti AR KA e DR CI dinanzi al Tribunale di Verona, domandando la risoluzione dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, con conseguente restituzione dei compensi già versati, nonché la risoluzione del contratto di appalto con la AC CO e la condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei danni. Nel costituirsi, DR CI propose altresì domanda riconvenzionale per il pagamento delle proprie prestazioni e chiamò in causa la ON AS.ni (ora UNIPOLSAI ass.ni S.p.A.), per essere da quella manlevato in ipotesi di accoglimento della domanda attorea. La compagnia assicurativa si costituì eccependo l'inoperatività della polizza dedotta a fondamento della chiamata in garanzia. In corso di causa intervenne una transazione tra gli attori, AC CO e il convenuto AR KA. ASunte prove orali ed espletata una C.T.U., con sentenza del 1° settembre 2014 il Tribunale di Verona rigettò le domande degli attori nei confronti di DR CI, sull'assunto che questi aveva svolto soltanto l'incarico di progettista e non gli era addebitabile 3 di 20 Numero registro generale 28512/2017 Numero sezionale 852/2023 Numero di raccolta generale 8058/2023 Data pubblicazione 21/03/2023 alcuna responsabilità per la inesecuzione dei lavori e per gli abusi edilizi. La sentenza di primo grado respinse anche per carenza di legittimazione attiva la riconvenzionale per il pagamento dei compensi svolta da DR CI, avendo questi operato nell'ambito dell'attività prestata in favore della IMS Facility. DR CI fu poi condannato con la sentenza di primo grado a rifondere alla ON AS.ni le spese di lite. Proposti gravami in via principale da NO ER, IO KE OF e VI OF e in via incidentale dall'architetto CI, la Corte d'appello di Venezia ha accolto in parte tali impugnazioni, condannando il CI “al pagamento in favore dei consorti ER – OF” della somma di € 62.362,79, nonché NO ER al pagamento in favore di DR CI della somma di € 87.423,41, oltre accessori ed interessi dalla domanda, ed infine la UNIPOLSAI AS.ni a temere indenne il CI per quanto lo stesso doveva pagare in forza della prima statuizione, “salvo lo scoperto di cui all'art. 19 delle condizioni generali di polizza”. La Corte di Venezia ha affermato in motivazione che: 1) alla stregua della CTU, non c'era stato inadempimento del CI nella progettazione, quanto in particolare alla mancata realizzazione del collegamento tra i due edifici, non essendo tale intervento consentito dalla vigente normativa;
2) la committente era a conoscenza del progetto approvato, delle opere in corso e degli abusi edilizi;
3) era invece dimostrato il mancato controllo assiduo dei lavori da parte del CI, avendo l'impresa appaltatrice realizzato opere difformi dai progetti approvati, ferma la concorrente responsabilità della committente e di AR KA, stimandosi nella misura del 30% quella riferibile al medesimo CI;
4) il CI non poteva profittare della transazione conclusa fra i consorti ER – OF e l'architetto AR KA, anche quale rappresentate della AC 4 di 20 Numero registro generale 28512/2017 Numero sezionale 852/2023 Numero di raccolta generale 8058/2023 Data pubblicazione 21/03/2023 CO, in quanto relativa alla sola quota di responsabilità dei contraenti;
5) il danno conseguente agli abusi edilizi da sanare ed ai difetti delle opere, dei quali il CI era tenuto a rispondere sempre per la quota del 30%, doveva comunque compensarsi con il vantaggio derivante dalla maggiore volumetria assicurata, per un totale di € 62.362,79;
6) in assenza di grave inadempimento dell'architetto CI, il contratto d'opera professionale non doveva essere risolto;
7) il contratto di prestazione professionale era stato stipulato dall'architetto CI in proprio, e non quale dipendente della IMS Facility, ed il relativo compenso doveva determinarsi in € 87.423,41;
8) operava la polizza assicurativa stipulata dalla IMS Facility, che vedeva tuttavia quale assicurato il CI, trattandosi di richiesta risarcitoria avvenuta il 30 novembre 2004 ed avendo la garanzia efficacia dal 17 ottobre 2003 al 17 aprile 2005, salvo lo scoperto del 10% in forza dell'art. 19 delle condizioni contrattuali. I ricorsi sono stati decisi in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198). Tutte le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che il ricorso principale di NO ER, IO KE OF e VI OF si sviluppa in ottantotto pagine, mentre il relativo controricorso di DR CI si sviluppa in settantaquattro pagine, e a ciò si uniscono il controricorso e ricorso incidentale della UNIPOLSAI AS.ni S.p.a., a sua volta resistito da controricorso notificato da DR CI. La particolare ampiezza degli atti di parte - pur non trasgredendo alcuna 5 di 20 Numero registro generale 28512/2017 Numero sezionale 852/2023 Numero di raccolta generale 8058/2023 Data pubblicazione 21/03/2023 prescrizione formale di ammissibilità - collide con l'esigenza di chiarezza e sinteticità dettata dall'obiettivo di un processo celere, non essendo neppure proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle fattispecie affrontate, secondo quanto stabilito anche nel Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria del l 17 dicembre 2015 (si veda pure Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza 28 ottobre 2021 - Ricorso n. 55064/11 e altri 2 - Succi e altri
contro
Italia). Nella redazione della presente sentenza si farà perciò sintetico rinvio per relazione ai motivi ed agli argomenti contenuti negli atti di parte.
1.Il primo motivo del ricorso di NO ER, IO KE OF e VI OF (pagina 17 e ss.) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 2236 e 2730 c.c., ovvero dei principi in materia di responsabilità professionale, ed ancora degli artt. 111 comma 6 Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per aver sostenuto la Corte d'appello che la redazione di un progetto di massima, quale quello predisposto dall'architetto CI, sebbene