Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2019, n. 18215
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MM PP nato a'NAPOLI il 12/07/1962 ST IZ nato a [...] il [...] VE IG nato a [...] il [...] PP IO nato a [...] il [...] LI IG nato a [...] il [...] ON DO nato a [...] il [...] AN IO nato a [...] il [...] DI NN SA nato a [...] il [...] ID OR nato a [...] il [...] GA IG nato a [...] il [...] GU LE nato a [...] il [...] MO TO nato a [...] il [...] UR TO nato a [...] il [...] NU LE nato a [...] il [...] AN LO nato a [...] il [...] LO NI nato a [...] il [...] AZ SA nato a [...] il [...] D'RT AN • MO SA MO IA avverso la sentenza del 15/06/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata da OC RO limitatamente alla disposta confisca e per il rigetto nel resto;
per il rigetto dei ricorsi di tutti gli altri imputati. udito il difensore L'Avv. AN Barbieri sostituto processuale dell'Avv. IC DElo Iacono difensore di LL LU, si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. L'Avv. Guglielmo Ventrone difensore di DO ST, RC RA e AN LO insiste per l'accoglimento dei ricorsi. L'Avv. EP Ricciulli difensore di ME EP e AN AN conclude per l'accoglimento dei ricorsi. A questo punto alle ore 13.10 l'udienza pubblica viene sospesa per essere ripresa alle ore 14.45. • L'Avv. Saverio Senese difensore di OC RO insiste per l'accoglimento del ricorso e per LL LA, D'RT NN, OC VA e OC GI si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. L'Avv. MA Valentino difensore di ST ZI e in qualità di sostituto processuale dell' Avv. EP De Gregorio .difensore di ZA VA conclude per l'accoglimento dei ricorsi. L'Avv. RA Chiumniariello difensore di ST ZI e NF DO si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. L'Avv. Leopoldo Perone difensore di ME EP, AN AN, ER RA e OT LO si riporta ai motivi di ricorso per ER e OT chiedendone l'accoglimento e insiste per l'accoglimento dei ricorsi di ME EP e AN AN.Ritenuto in fatto 1.Con sentenza emessa in data 15 giugno 2017 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, e, per l'effetto, per quanto qui rileva;
-assolveva EP ME per non aver commesso il fatto dal delitto di cui al capo 82) limitatamente alla condotta di estorsione pluriaggravata, escludeva la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. quanto al delitto di cui al capo 1) e riduceva la pena inflittagli ad anni dieci di reclusione;
-ritenuta nei confronti di ZI ST la continuazione tra i fatti di reato giudicati e quelli oggetto delle sentenze del Tribunale di Napoli del 19/07/1990, irrevocabile il 26/04/1994, del 18/12/1997, irrevocabile il 19/1/2001 e del 16/5/2003, irrevocabile il 13/4/2005, rideterminava la pena complessiva in anni sedici di reclusione;
-riduceva ad anni otto, mesi otto di reclusione la pena nei confronti di LU OV;
-unificati nei confronti di ED NT i reati giudicati con quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/10/2009, irrevocabile il 13/07/2011, rideterminava in anni ventuno, mesi sei di reclusione ed euro 2.065,83 di multa la pena inflittagli;
-esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., riduceva ad anni otto di reclusione la pena inflitta a AN AN;
-assolveva ST DO dai reati di cui ai capi 5) e 6) perchè il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 8) quanto all'addebito di cui all'art. 473 cod. pen. per non aver commesso il fatto, e, previa unificazione dei restanti reati di cui ai capi 2), 7), 8) e 48) per continuazione, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. quanto al delitto di cui al capo 2), rideterminava la pena complessiva in anni nove di reclusione;
-unificati nei confronti di LU AL i reati giudicati con quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 25/06/2015, irrevocabile il 16/06/2015, rideterminava la pena inflittagli in anni quattordici e mesi quattro di reclusione ed euro 9.000,00 di multa;
-concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava in anni otto di reclusione la pena inflitta a RA ER;
-unificati nei confronti di RO MU i reati giudicati con quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/7/2002, irrevocabile il 9/12/2002, rideterminava la pena inflittagli in anni otto e mesi otto di reclusione;
-assolveva LO OT dal reato di cui al capo 7), nonché dal reato di cui all'art. 473 cod. pen. ascritto al capo 8) per non aver commesso il fatto e riduceva la pena per il delitto di cui all'art. 474, comma 2, cod. pen. ad anni due di reclusione;
-unificati nei confronti di LA RU i reati giudicati con quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/5/2004, irrevocabile il 15/6/2005, rideterminava la pena inflittagli in anni undici, mesi sei di reclusione;
-unificati nei confronti di VA ZA i reati giudicati con quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 18/6/2012, irrevocabile il 18/9/2014, rideterminava la pena inflittagli in anni venti di reclusione. Confermava nel resto l'impugnata sentenza e condannava gli imputati al pagamento delle spese.
2.11 procedimento riguarda le vicende criminose verificatesi sino all'anno 2010 e riferibili alle organizzazioni di stampo mafioso, insediate nel territorio della città di Napoli, denominate clan NT e clan LL, che sono state analizzate quanto ai loro esponenti, alle attività illecite commesse ed ai proventi conseguiti.
3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
3.1 EP ME per il tramite dell'avv.to Leopoldo Perone ha dedotto: a)violazione di legge, violazione di norme processuali e mancanza e/o illogicità della motivazione in riferimento al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e conseguente violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. La Corte di appello, nell'assoluta pretermissione delle considerazioni difensive, ha ritenuto di poter confermare il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente in quanto partecipe con funzioni dirigenziali dell'associazione camorristica, denominata clan NT, sebbene non abbia chiarito il comportamento, asseritamente già descritto dai collaboratori di giustizia, i quali, al contrario, hanno offerto una descrizione di condotte disomogenee, tale da non integrare un apporto concreto sul piano oggettivo alla vita ed agli scopi dell'associazione e da offrire prova dell'affectio societatis. Risultano dunque: -assertive e frutto di travisamento -della prova le osservazioni sull'attendibilità del collaboratore EP SI, animato da astio verso il ricorrente, perché ritenuto autore dell'omicidio della di lui moglie, SS AR, per vendicare la quale egli ne aveva progettato l'omicidio, aveva a tal fine predisposto agguati con modalità non riscontrate dagli altri collaboratori asseritamente coinvolti, sino ad avere ideato una strategia di riavvicinamento per una tregua nella lotta tra clan contrapposti, finalizzata in realtà a spaccare l'alleanza di Secondigliano, nell'ambito della quale strategia avrebbe in modo inverosimile e non riscontrato incontrato l'ME e questi, nel corso di un dialogo ' riservato, gli avrebbe confermato di essere uno degli assassini della moglie su ordine di ED NT, circostanze non confermate dal collaboratore CH ZA, se non dopo avere ricevuto lettura delle dichiarazioni dello zio EP SI;
-totalmente ignorate le obiezioni difensive sul giudizio di inaffidabilità, espresso nei riguardi del SI in numerosi provvedimenti giudiziari, non ultimo quello in data 13/02/2014 del Tribunale del riesame di Napoli nella fase cautelare del presente procedimento, perchè autore di dichiarazioni in sé illogiche, arricchitesi nel tempo anC e dopo la scarcerazione ed i contatti col nipote CH ZA, col quale è pacifico abbia concordato quanto riferire o si sia scambia tja informazioni;
-non genuine ed autonome le dichiarazioni rese dal predetto ZA in ordine ad un incontro tra lo zio EP SI e l'ME, quale esponente del clan NT, perché rese dopo avere ricevuto lettura nel corso dell'interrogatorio del 21 marzo 2011 di un passaggio delle propalazioni dello zio EP SI, circostanza ignorata dalla Corte di appello, che ha reso un acritico giudizio di credibilità delle fonti dichiarative;
-non riscontrate le dichiarazioni del SI da quanto riferito dal collaboratore EP SS, il quale, al contrario, lo ha sconfessato in merito all'omicidio della di lui moglie, attribuito al clan IA e non all'ME, mentre dell'incontro tra il ricorrente ed alcuni affiliati inviati dal SI egli non aveva saputo riferire in termini certi per averlo appreso da RO De NO e non per la partecipazione personale;
-non convergenti col racconto del SI le generiche dichiarazioni rese da ZO De EO sulla partecipazione dell'ME al clan NT, così come quelle di VA OR, il quale ha fornito informazioni incompatibili con l'inserimento del ricorrente nel clan Contird poiché questi aveva descritto l'accordo raggiunto nel 2004, in forza del quale l'ME avrebbe potuto commercializzare prodotti contraffatti a Secondigliano ed al di fuori della città di Napoli, ossia in zona diversa dal territorio di pertinenza del clan NT, mentre le notizie fornite dai collaboratori VA Lo SO ed .RE TI sugli acquisti di droga compiuti dal ricorrente e sulla commercializzazione di prodotti contraffatti non è dato comprendere che valenza confermativa possano avere;
-non riscontrato il narrato dei collaboratori esaminati nel giudizio di appello, RO De IS e EP De SA, privo comunque del vaglio di attendibilità intrinseca,' in merito alla tensione emersa tra il RU e l'ME dopo la scarcerazione del primo e ad un prestito ricevuto da RO Di CI, non restituito dall'ME, di cui nessun altro propalante ha riferito. Non